Libera circolazione delle persone: esecuzione delle misure di accompagnamento ottimizzata

Berna, 04.11.2009 - Il 4 novembre 2009 il Consiglio federale ha approvato una modifica dell’ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist). Le modifiche previste sono state annunciate dal Consiglio federale in vista della votazione dell’8 febbraio 2009 sul rinnovo dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) e la sua estensione alla Bulgaria e alla Romania. Esse intendono migliorare l’efficacia delle misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone e ottimizzarne l’esecuzione.

Le misure di accompagnamento alla libera circolazione delle persone sono state introdotte il 1° giugno 2004. Il loro scopo consiste nell'evitare che vi sia una pressione salariale in Svizzera a causa della libera circolazione delle persone con l'UE. Le esperienze fatte finora hanno dimostrato che il sistema dei controlli in loco e delle sanzioni previste in caso di violazione dei salari minimi è efficace e non necessita di alcuna modifica sostanziale.

L'analisi preliminare in vista della votazione dell'8 febbraio 2009 sull'estensione e il rinnovo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALCP) aveva tuttavia mostrato l'esistenza di alcune lacune nell'esecuzione suscettibili di ripercuotersi sull'efficacia delle misure di accompagnamento. Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, dei Cantoni e della Confederazione ha formulato proposte per ottimizzare l'esecuzione. Le misure proposte sono state annunciate nel messaggio del Consiglio federale del 14 marzo 2008 concernente il rinnovo dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone e la sua estensione alla Bulgaria e alla Romania. Esse prevedono in particolare la semplificazione della comunicazione tra gli organi d'esecuzione delle misure di accompagnamento, il miglioramento delle informazioni sulle condizioni salariali e lavorative in Svizzera per i fornitori di prestazioni provenienti dall'UE e un adeguamento del numero di controlli.

Le misure elencate qui di seguito presuppongono una modifica delle basi dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera.

  • In alcuni settori con contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale il numero di lavoratori distaccati in Svizzera è piuttosto esiguo, mentre le assunzioni di impiego a breve termine (per una durata fino a 3 mesi per anno civile) di lavoratori stranieri presso datori di lavoro svizzeri sono molto numerose. Questo comporta controlli supplementari, che non vengono indennizzati dai poteri pubblici. Ora si prevede che le spese non coperte derivanti dal controllo delle persone assunte a breve termine presso un datore di lavoro svizzero siano assunte dalla Confederazione o dai Cantoni. Questa misura comporta, per la Confederazione, spese supplementari pari ad al massimo 600000 franchi.
  • Per quanto riguarda il rispetto delle condizioni salariali e lavorative minime viene fissato nell'ordinanza un numero vincolante di 27000 controlli annui. Il volume dei controlli originariamente previsto (22500) aumenta così del 20 per cento. In tal modo ci si adegua al numero più elevato di lavoratori soggetti all'obbligo di notifica provenienti dall'UE. L'aumento è giustificato anche nell'ottica della graduale apertura del mercato del lavoro nei confronti dei nuovi Stati membri dell'UE alla scadenza delle disposizioni transitorie nel mese di giugno del 2011. Il margine entro cui far rientrare il numero di controlli delle assunzioni di impiego a breve termine da eseguire e da indennizzare è indicato nelle convenzioni sulle prestazioni tra la Confederazione e i Cantoni o gli interlocutori sociali.

    L'aumento del numero di controlli comporta, per la Confederazione, spese supplementari pari a 1,3 milioni di franchi al massimo.
  • La Commissione tripartita della Confederazione è l'organo preposto all'osservazione del mercato del lavoro svizzero a livello federale. Essa è composta da 16 membri della Confederazione, dei Cantoni e degli interlocutori sociali. Per rafforzare la rappresentanza dei Cantoni nella Commissione si prevede di aumentare da due a tre il numero dei membri cantonali. Contemporaneamente, il numero di rappresentanti della Confederazione è ridotto da quattro a tre membri.

La modifica dell'ordinanza comporta, complessivamente, spese supplementari per la Confederazione pari a 1,9 milioni di franchi al massimo.

La modifica dell'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera entra in vigore il 1° gennaio 2010.


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Ultima modifica 14.05.2024

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