Adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone

Berna, 02.03.2012 - Il Consiglio federale ha adottato e trasmesso al Parlamento il messaggio relativo alla legge federale sull’adeguamento delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone. Sono previste nuove possibilità sanzionatorie in caso di indipendenza fittizia e infrazioni delle disposizioni obbligatorie in materia condizioni salariali e lavorative. Scopo dell’adeguamento è colmare le lacune della normativa concernente le misure collaterali e migliorarne l’efficacia attuativa.

Le misure collaterali sono risultate efficaci. Le esperienze maturate finora mostrano che grazie ad esse è stato possibile proteggere i lavoratori nazionali ed esteri dalle offerte salariali inferiori a quelle usuali e dalle infrazioni delle disposizioni in materia di condizioni di lavoro. Inoltre sotto il profilo della concorrenza contribuiscono alla parità di condizioni tra aziende svizzere ed estere.

L'applicazione di queste misure ha però evidenziato anche diverse lacune nella normativa. Il Consiglio federale intende colmare tali lacune mediante una modifica della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera (LDist) e della legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (LOCCL). Le proposte del Consiglio federale riguardano provvedimenti e sanzioni che integrano i validi strumenti messi finora a disposizione dall'attuazione delle misure collaterali. Si tratta in particolare degli aspetti seguenti:

  • lotta all'indipendenza fittizia tra i prestatori di servizi esteri;
  • possibilità di sanzionare i datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera infrangendo le diposizioni in materia salari minimi obbligatori contemplate da contratti normali di lavoro;
  • possibilità di sanzionare le aziende distaccanti che non osservano un divieto di prestare servizi passato in giudicato;
  • possibilità di sanzionare le infrazioni di un contratto collettivo di lavoro (CCL) a cui è stata conferita obbligatorietà generale mediante agevolazione.

Grazie all'obbligo di presentare una documentazione attestante l'indipendenza lavorativa, i compiti spettanti agli organi esecutivi in quest'ambito, relativi alla verifica delle attività dei prestatori di servizi esteri, sarebbero meno gravosi. Nel contempo è previsto che gli organi esecutivi possano intervenire contro il fenomeno dell'indipendenza fittizia anche applicando sanzioni adeguate, ad esempio ordinando l'interruzione dei lavori. Si tratta di misure inerenti alle persone che svolgono attività in Svizzera per periodi di tempo limitati, e rese necessarie dall'impossibilità di sottoporre questi lavoratori ai medesimi controlli - previsti dalla normativa in materia di assicurazioni sociali e di fiscalità, nonché di lotta al lavoro nero - mediante i quali viene accertata l'indipendenza lavorativa dei lavoratori nazionali. Nel quadro dell'attuazione delle normative suddette i lavoratori nazionali indipendenti sono oggetto di controlli approfonditi e di lunga durata.

In futuro è prevista la possibilità di multare i datori di lavoro che impiegano lavoratori in Svizzera contravvenendo alle disposizioni relative ai salari minimi obbligatori previste dai contratti normali di lavoro. Inoltre, i datori di lavoro che infrangono le disposizioni di un CCL a cui è stata conferita obbligatorietà generale mediante agevolazione dovrebbero poter essere sanzionati dagli organi paritetici istituiti dal CCL. Anche le aziende distaccanti, nei confronti delle quali è già stato disposto un divieto di fornire servizi a causa di un'infrazione della LDist, potrebbero essere sanzionate con una multa se sorprese a lavorare in Svizzera nonostante il passaggio in giudicato del divieto in questione.

Dalla procedura di consultazione è emerso un ampio consenso per le modifiche introdotte, finalizzate a colmare le lacune esistenti nella normativa in materia di misure collaterali e di cui è stata riconosciuta la necessità. Le proposte del Consiglio federale sono state giudicate valide ai fini di una maggiore efficacia delle misure collaterali.


Indirizzo cui rivolgere domande

Serge Gaillard, SECO, capo Direzione del lavoro, tel. 031 322 29 26

Peter Gasser, SECO, Direzione del lavoro, tel. 031 322 28 40



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Ultima modifica 30.01.2024

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