Inasprimento delle sanzioni nei confronti del Myanmar

Berna, 28.06.2006 - Nella seduta del 28 giugno 2006 il Consiglio federale ha deciso un inasprimento delle sanzioni nei confronti del Myanmar. I nuovi provvedimenti, decretati in considerazione della precaria situazione in materia di diritti umani in tale Paese, entreranno in vigore il 29 giugno 2006.

Il Consiglio federale ha sottoposto a revisione totale l’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti del Myanmar. La nuova ordinanza prevede un inasprimento delle sanzioni esistenti, ossia:

  • introduzione, oltre all’embargo sugli armamenti e sui beni che potrebbero essere utilizzati a scopo di repressione, del divieto di concedere servizi di ogni genere connessi con tali beni e con attività militari nel Myanmar;
  • estensione delle sanzioni finanziarie: il blocco degli averi e delle operazioni di pagamento è stato esteso a tutti i valori patrimoniali ("risorse economiche");
  • estensione delle sanzioni finanziarie e del divieto di entrare in Svizzera e di transitare sul territorio nazionale: il numero delle persone interessate appartenenti al regime del Myanmar è passato da 270 a 392;
  • divieto di acquistare nuove partecipazioni di 39 imprese sotto il controllo del Myanmar. È altresì vietato concedere crediti a tali imprese. Non si tratta tuttavia di un divieto generale d’investimento nel Myanmar. Il divieto non riguarda i crediti e le partecipazioni esistenti. È inoltre esclusa da tale divieto la concessione e la garanzia di crediti legati al commercio di beni e di servizi.


La Svizzera si è conformata in tal modo alle sanzioni nei confronti del Myanmar adottate dall’Unione europea. Inasprendo le sanzioni, il Consiglio federale reitera il suo appello al Myanmar affinché istituisca riforme nel campo della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani.


Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche, presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco, devono dichiarare tali averi o risorse senza indugio alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).


Le persone e le istituzioni che acquistano partecipazioni di imprese sotto il controllo del Myanmar in virtù di un contratto stipulato prima del 29 giugno 2006 devono dichiararlo senza indugio alla SECO.


Il testo dell'ordinanza e l'allegato possono essere consultati sul sito Internet della SECO (www.seco.admin.ch > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi > Sanzioni della Svizzera).


Indirizzo cui rivolgere domande

Roland E. Vock,
Capo del settore Sanzioni,
SECO,
tel. 031 324 07 61


Pubblicato da

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
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Segreteria di Stato dell'economia
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Ultima modifica 30.01.2024

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