Attuazione dell’art. 121a Cost.: il Consiglio federale approva le modifiche delle ordinanze

Berna, 08.12.2017 - Nella seduta dell’8 dicembre 2017 il Consiglio federale ha deciso le modalità di attuazione dell’articolo costituzionale sulla regolazione dell’immigrazione (art. 121a Cost.) a livello di ordinanza. La legge prevede in particolare l’introduzione di un obbligo di annunciare i posti vacanti nelle categorie professionali in cui il tasso di persone in cerca d’impiego raggiunge o supera una determinata percentuale. Visti i risultati della consultazione sull’ordinanza, il Consiglio federale ha deciso oggi di procedere a tappe, applicando una percentuale dell’8 per cento dal 1° luglio 2018 e del 5 per cento dal 1° gennaio 2020.

Il 16 dicembre 2016 il Parlamento ha accettato la revisione della legge sugli stranieri relativa all’attuazione dell’articolo 121a della Costituzione federale. Le modifiche di legge mirano in particolare a utilizzare meglio il potenziale della manodopera già residente in Svizzera. Concretamente, l’obbligo di annunciare i posti vacanti è volto a promuovere il collocamento delle persone in cerca di impiego annunciate in Svizzera presso il servizio pubblico di collocamento. Dal 28 giugno al 6 settembre 2017 il Consiglio federale ha effettuato una consultazione sui relativi progetti di ordinanza. Oggi il Consiglio federale ha preso conoscenza dei risultati della consultazione e ha approvato le modifiche delle ordinanze.

Entrata in vigore scaglionata dell’obbligo di annunciare i posti vacanti

L’obbligo di annunciare i posti vacanti, introdotto dapprima nelle categorie professionali in cui il tasso nazionale di disoccupati raggiunge o supera l’8 per cento, vale dal 1° luglio 2018. Il 1° gennaio 2020 tale percentuale sarà ridotta al 5 per cento. Con questa soluzione il Consiglio federale tiene conto dell’esigenza espressa da più parti, in particolare dai Cantoni, di prevedere un adeguato termine di attuazione. La fase transitoria permetterà ai datori di lavoro e ai Cantoni di adeguare alla nuova normativa la loro collaborazione nonché i processi e le risorse per trattare l’annuncio dei posti di lavoro. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) provvederà a sostenere i datori di lavoro e i Cantoni in questo compito.

Il Consiglio federale ha inoltre deciso che le informazioni sui posti annunciati sono accessibili durante un periodo di cinque giorni lavorativi esclusivamente ai disoccupati annunciati presso il servizio pubblico di collocamento e ai collaboratori di tale servizio. In tal modo le persone in cerca di lavoro hanno un vantaggio temporale sul mercato del lavoro che possono mettere a frutto candidandosi di loro iniziativa e rapidamente per i posti liberi. Oltre a questo vantaggio sul piano dell’informazione, entro tre giorni feriali il servizio pubblico di collocamento trasmette i dossier adatti ai datori di lavoro, che sono così in grado di invitare le persone idonee a un colloquio d’assunzione o a un esame d’idoneità e in seguito comunicano al servizio di collocamento l’eventuale assunzione.

Prima che le ordinanze entrino in vigore, i competenti servizi chiariranno le questioni rimaste aperte relative alle basi legali dei controlli.

Migliore integrazione dei rifugiati

Il Consiglio federale ha concretizzato a livello di ordinanza altre modifiche di legge decise dal Parlamento il 16 dicembre 2016. In particolare attua la decisione del Parlamento secondo la quale i rifugiati riconosciuti e le persone ammesse provvisoriamente in cerca di lavoro e collocabili sul mercato del lavoro devono essere annunciati presso il servizio pubblico di collocamento anche se beneficiano dell’aiuto sociale. Ottengono così maggiori possibilità di essere integrati nel mercato del lavoro in modo mirato e durevole.

Le ordinanze rivedute entrano in vigore il 1° luglio 2018 insieme alle modifiche di legge decise il 16 dicembre 2016.


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Ultima modifica 30.01.2024

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