Introduzione di un obbligo di autorizzazione formale per l’esportazione in Siria di prodotti chimici

Berna, 01.06.2018 - Il 1° giugno 2018 il Consiglio federale ha deciso di adeguare l’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria, precisando e formalizzando così i processi di autorizzazione riguardanti determinati prodotti chimici, materiali e altri beni. La decisione è legata all’esportazione in Siria di isopropanolo avvenuta nel 2014. Dai controlli effettuati è risultato che la SECO, non impedendo la fornitura, aveva agito correttamente. La sostanza è stata utilizzata interamente nel processo di produzione di un farmaco del committente svizzero. L’Esecutivo intende tuttavia fare in modo che in futuro siano soggette a una procedura di autorizzazione tutte le forniture di beni dirette in Siria che potrebbero essere utilizzate abusivamente per produrre aggressivi chimici anziché per lo scopo legittimo previsto. Anche l’UE prevede una restrizione all’esportazione analoga per tali beni. La modifica entra in vigore il 1° giugno 2018 alle 18:00.

Dal 24 aprile vari media hanno riferito della fornitura, avvenuta nel 2014, di isopropanolo da parte di un’azienda svizzera a un fabbricante privato siriano di prodotti farmaceutici. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) è stata criticata per non aver impedito l’esportazione di questa sostanza che si trova comunemente in commercio ed è impiegata per produrre disinfettanti e prodotti farmaceutici, ma può essere utilizzata anche in maniera abusiva.

Decisione corretta della SECO

I controlli relativi a questa fornitura effettuati dalla SECO insieme ad altri servizi federali del DDPS confermano invece che non vi sono indizi di un uso abusivo dell’isopropanolo esportato, per esempio per produrre l’aggressivo chimico sarin. L’isopropanolo fornito all’azienda siriana è stato interamente utilizzato per produrre un farmaco, come ha confermato il committente. Tuttora alcune rinomate case farmaceutiche in Svizzera collaborano con l’azienda destinataria siriana.

Le disposizioni applicabili contenute nell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego avrebbero inoltre consentito di negare l’autorizzazione all’esportazione soltanto se vi fosse stato motivo di ritenere che il prodotto fosse destinato alla produzione o all’utilizzo di armi chimiche. Questi sospetti non corrispondono al vero. In base alle informazioni oggi disponibili, la decisione presa dalla SECO nel 2014 era pertanto corretta.

Modifica di alcuni punti dell’ordinanza

Ciononostante si intende impedire che in futuro una fornitura di isopropanolo o di un altro bene di cui l’Unione europea ha limitato l’esportazione possa essere esportato in Siria senza che le autorità svizzere ne siano al corrente. Per questo motivo, il Consiglio federale introduce ora un obbligo di autorizzazione formale per i beni per i quali anche l’UE prevede l’obbligo di autorizzazione. Nel 2014, al momento della fornitura di isopropanolo, simili operazioni erano invece soggette soltanto a un esame da parte dell’autorità se l’esportatore le notificava volontariamente. La modifica dell’ordinanza è opportuna anche a fronte dei procedimenti penali avviati in Belgio per violazione dell’obbligo di autorizzazione dell’UE per l’esportazione di isopropanolo da parte di tre aziende. L’introduzione dell’obbligo di autorizzazione è inteso pertanto anche a impedire che siano eluse le norme.

In futuro per la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di determinati prodotti chimici (tra cui l’isopropanolo), materiali e altri beni a destinazione della Siria o per un uso in Siria deve essere pertanto obbligatoriamente richiesta l’autorizzazione alla SECO. Sottostanno all’obbligo di autorizzazione anche i servizi in relazione con tali beni, compresi i finanziamenti. Le autorizzazioni non vengono rilasciate qualora si possa ragionevolmente sospettare che i beni siano o possano essere utilizzati in maniera abusiva. La SECO rilascia le autorizzazioni d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

La modifica dell’ordinanza precisa e formalizza quindi i processi di autorizzazione. In linea con la tradizione umanitaria della Svizzera l’esportazione di prodotti chimici e beni utilizzabili a scopo medico destinati a entità non sanzionate dovrà continuare a essere possibile.

Sanzioni contro la Siria da maggio 2011

Il Consiglio federale ha pronunciato sanzioni contro la Siria per la prima volta il 18 maggio 2011. Con quella decisione la Svizzera ha fatto suoi i provvedimenti presi dall’UE il 9 maggio 2011 nei confronti di questo Paese. In sintonia con le decisioni dell’UE, l’Esecutivo ha poi adeguato a più riprese le sanzioni svizzere.  


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Ultima modifica 30.01.2024

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