Accesso ai mercati degli Stati limitrofi: nessuna discriminazione sistematica della Svizzera

Berna, 23.06.2021 - Il 23 giugno 2021 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Condizioni d’accesso al mercato tra la Svizzera e gli Stati limitrofi in un’ottica di reciprocità», nel quale è giunto alla conclusione che non si configurano discriminazioni sistematiche nei confronti di prestatori di servizi di breve durata e attori svizzeri che partecipano a concorsi pubblici nei mercati che rientrano nel campo d’applicazione degli accordi internazionali.

Visti l’esiguo numero di imprese che ha partecipato al sondaggio e altri motivi di natura motodologica, il rapporto si concentra in particolare sulle condizioni d’accesso reciproche tra Svizzera e Italia, Paese nel quale i prestatori di servizi svizzeri incontrano le maggiori difficoltà in materia di accesso al mercato, come indicato segnatamente nella motivazione del postulato Chiesa 17.3137. Nessun problema di rilievo, invece, negli scambi con Germania, Francia e Austria.

Per quanto riguarda l’Italia, il rapporto giunge alla conclusione che non si configurano discriminazioni sistematiche nei confronti degli attori svizzeri nel caso della fornitura di servizi di breve durata o della partecipazione a concorsi pubblici nei mercati che rientrano nel campo d’applicazione degli accordi internazionali. Tuttavia, a causa del quadro legislativo più complesso rispetto a quello degli altri Stati limitrofi e della Svizzera, gli attori svizzeri si trovano a far fronte a oneri amministrativi e difficoltà maggiori. Interventi mirati hanno tuttavia permesso, negli ultimi anni, di risolvere con successo alcuni problemi.

Il 26 maggio 2021 il Consiglio federale ha ribadito che la Svizzera e l’UE sono interessate a portare avanti l’ormai collaudata collaborazione bilaterale. Il Consiglio federale continuerà quindi a curare i rapporti con l’UE sulla base degli accordi esistenti, ad ampliarli laddove possibile e nell’interesse reciproco nonché a creare così condizioni quadro favorevoli per gli attori economici.


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Ultima modifica 30.01.2024

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