Il Consiglio federale decreta l’entrata in vigore dell'ordinanza sul CO2 modificata

Berna, 24.11.2021 - Il Consiglio federale ha deciso di adeguare le prescrizioni in materia di emissioni per automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. La revisione prevede ora sanzioni a carico degli importatori di automobili anche per i veicoli più climalteranti da loro importati, quando le emissioni da essi generate superano i valori obiettivo di CO2. Nella sua seduta del 24 novembre 2021, il Consiglio federale ha approvato la relativa ordinanza sul CO2 e ne ha decretato l’entrata in vigore al 1° gennaio 2022. In concomitanza con la revisione di tale ordinanza, sarà modificata anche l’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). L’industria chimica è ora tenuta a prevenire le emissioni di protossido di azoto.

La revisione dell’ordinanza sul CO2 ha lo scopo di adeguare le prescrizioni relative alle emissioni di automobili, autofurgoni e trattori a sella leggeri. Le automobili importate e messe in circolazione per la prima volta in Svizzera dagli importatori dovranno rispettare i valori obiettivo di CO2 vigenti. Se i veicoli importati generano emissioni di CO2 eccessive scatta una sanzione a carico degli importatori. Finora gli importatori hanno usufruito a titolo temporaneo della possibilità di esentare una parte delle loro automobili dalla verifica del rispetto dei valori obiettivo di CO2 (il cosiddetto «phasing-in»). L’esenzione interessava le automobili più inquinanti del loro parco veicoli. Questa norma è ora abrogata e a partire dal 2022 queste automobili dovranno, in analogia all’UE, rispettare i valori obiettivo di CO2. I veicoli di costruttori di nicchia e di piccoli costruttori dovranno rispettare gli stessi obiettivi di emissione di CO2 delle altre marche, in adempimento della relativa mozione (20.3210). Questi adattamenti servono alla protezione del clima.

Regole più severe per le emissioni di protossido di azoto

Contemporaneamente agli adattamenti dell’ordinanza sul CO2 entra in vigore anche una modifica dell’ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim). L’ORRPChim regola ora anche le emissioni di protossido di azoto. Secondo la nuova normativa le aziende dell’industria chimica dovranno in futuro prevenire con la loro tecnologia le emissioni di protossido di azoto e le fonti di tale inquinante potranno così essere contenute. L’adattamento dell’ORRPChim è avvenuto sulla scia delle relative emissioni della ditta Lonza.

Armonizzazione dei parametri nel sistema di scambio di quote di emissioni

Il Consiglio federale ha inoltre deciso di adeguare i parametri di calcolo per l’assegnazione gratuita di diritti di emissione in seno al sistema di scambio di quote di emissioni (SSQE). La Svizzera, a sua volta collegata al SSQE dell’UE, fa così suoi i parametri dell’UE. In tal modo tutti i partecipanti al sistema potranno usufruire di condizioni eque.  

Come già comunicato in estate, a partire dal 1° gennaio 2022 la tassa sul CO2 sarà portata da 96 a 120 franchi per tonnellata di CO2. L’aumento automatico è già previsto nell’ordinanza vigente, dato che l’obiettivo intermedio che prevedeva per il 2020 una riduzione del 33 per cento delle emissioni di CO2 dei carburanti fossili rispetto al 1990 non è stato raggiunto.


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Ultima modifica 30.01.2024

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