Invio di materiale bellico in Ucraina: il Consiglio federale ha esaminato diversi dossier

Berna, 03.06.2022 - Il 3 giugno 2022 il Consiglio federale ha deliberato sulla consegna all’Ucraina di materiale bellico svizzero da parte di Paesi terzi e sulla vendita di componenti e assemblaggi a imprese d’armamento europee. In base ai criteri per l’esportazione previsti dalla legge sul materiale bellico e al principio della parità di trattamento ai sensi del diritto della neutralità, la Svizzera non può autorizzare una richiesta di trasferimento all’Ucraina di materiale bellico di provenienza svizzera. Continua a essere ammessa la fornitura di assemblaggi e componenti ai produttori europei anche se le armi fabbricate all’estero potrebbero poi essere inviate in Ucraina.

La Germania e la Danimarca hanno chiesto alla Svizzera di poter riesportare materiale bellico in Ucraina. La richiesta della Germania riguarda circa 12 400 munizioni da 35 mm di provenienza svizzera per il semovente antiaereo Gepard come pure veicoli corazzati Piranha III per il trasporto di truppe ormai dismessi acquistati in passato dalla Danimarca e stazionati attualmente in Germania. La richiesta della Danimarca concerne invece 22 Piranha III fabbricati in Svizzera.

Secondo la legge sul materiale bellico l'autorizzazione per l'esportazione non viene rilasciata se il Paese destinatario è implicato in un conflitto armato internazionale. La Russia e l'Ucraina sono coinvolte in un conflitto di questo tipo. In virtù del principio della parità di trattamento ai sensi del diritto della neutralità e della legge sul materiale bellico non è possibile autorizzare esportazioni dalla Svizzera in Ucraina; ne consegue che non può essere autorizzata neanche una riesportazione di materiale bellico svizzero da parte della Germania e della Danimarca.


La fornitura di materiale bellico ai produttori europei di armi resta possibile

Il Consiglio federale ha esaminato due richieste di aziende svizzere relative alla fornitura di componenti e assemblaggi di materiale bellico a imprese d'armamento in Germania e Italia. Una richiesta riguarda componenti per lanciarazzi anticarro e l'altra componenti per la difesa antiaerea. Entrambe comportano il rischio che alcuni componenti possano essere incorporati in armamenti fabbricati all'estero e inviati poi in Ucraina. La legge sul materiale bellico prevede la possibilità per le imprese svizzere di partecipare alle catene del valore internazionali dell'industria degli armamenti. Di norma il Consiglio federale approva tali forniture di componenti e assemblaggi purché il loro valore rispetto al materiale bellico finito non oltrepassi una certa soglia (che per la Germania e l'Italia è del 50 %).

Il Consiglio federale ha deciso di mantenere l'approccio seguito finora. Esportazioni di questo tipo sono in linea con il diritto della neutralità.


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Ultima modifica 30.01.2024

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