Ordinanza sulla confisca dei valori patrimoniali iracheni bloccati

Berna, 19.05.2004 - Il 18.05.2004 il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza, che ha per oggetto la confisca degli averi e delle risorse economiche dell'Iraq soggetti a blocco, nonché il loro trasferimento al Development Fund for Iraq.

Con questa ordinanza, che si basa sull'art. 184, cpv. 3 della Costituzione federale, sono state create le basi legali per la completa attuazione della risoluzione 1483 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Spetta al DFE effettuare le confische mediante decisioni formali. Queste possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Con questa disposizione si garantisce alle persone e alle imprese coinvolte la possibilità di far verificare le confische da un'autorità giudiziaria. Con la costituzione di una simile via legale, la Svizzera adempie i propri obblighi sanciti dallo Statuto dell'ONU, nel rispetto della tutela dei diritti fondamentali svizzeri, europei e internazionali. Questa ordinanza entra in vigore il 01.07.2004.

Sono soggetti a confisca averi iracheni per un totale di circa 180 milioni di franchi svizzeri, che sono stati bloccati soprattutto sulla base della lista di nomi pubblicata dall'ONU il 26 aprile e trasmessa al Segretariato di Stato dell'economia (SECO). 

Conformemente alle rispettive risoluzioni dell'ONU, il Consiglio federale ha introdotto nel contempo una modifica delle ordinanze che istituiscono rispettivamente misure economiche nei confronti dell'Iraq e provvedimenti nei confronti  delle persone e delle organizzazioni legate ad Al-Quaïda o ai Taliban. In base a tale modifica, non sono bloccati soltanto gli averi, ma anche le risorse economiche. Per risorse economiche s'intendono i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso. Il Seco adotterà i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, come ad esempio la menzione di un divieto di disporre dei beni nel registro fondiario, il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.  

L'estensione di questo blocco colpisce le persone e le imprese/organizzazioni elencate negli allegati delle ordinanze relative all'Iraq e ad Al-Quaïda/Taliban.

Le persone e le istituzioni che sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco, devono dichiararlo senza indugio al SECO. 

Infine, con la modifica dell'ordinanza sull'Iraq, il Consiglio federale ha deciso che i beni investiti in Svizzera dopo il 22.05.2003 da imprese o da enti pubblici iracheni, non sono soggetti al blocco. In questo modo si dovrebbe consentire alle imprese di svolgere le attività necessarie alla ricostruzione dell'Iraq.


Berna, 19 maggio 2004


Per ulteriori informazioni:
Segretariato di stato dell'economia (SECO)
Othmar Wyss
tel. +41 (0)31 324 09 16



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Ultima modifica 30.01.2024

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