Aggiornamento dell’Accordo bilaterale sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità

Berna, 14.04.2015 - La Svizzera e l’Unione europea (UE) hanno adeguato l’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (ARR) nei settori dei biocidi e dei prodotti da costruzione. Questa revisione permette di mantenere i vantaggi conferiti dall’accordo tenendo conto dell’evoluzione del diritto svizzero e di quello europeo. La revisione è entrata in vigore il 14 aprile 2015.

Con decisione 1/2015 del comitato misto dell’ARR, la Svizzera e l’UE hanno emendato diversi capitoli dell’Allegato 1 dell’accordo. La revisione del capitolo sui biocidi è la diretta conseguenza della revisione del diritto delle Parti (Ordinanza sui biocidi; Regolamento (UE) n. 528/2012) ed è stata approvata dal Consiglio federale. Il capitolo garantisce il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti delle Parti, ciò che conferisce alle imprese condizioni d’accesso al mercato unificate e agevolate negli scambi tra la Svizzera e l’UE. Allo stesso tempo assicura un elevato livello di protezione della salute e dell’ambiente rafforzando la cooperazione tra le autorità svizzere e quelle dell’UE. In tale contesto, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) fornirà alle autorità e alle imprese svizzere una serie di servizi per i quali percepirà dalla Svizzera un contributo finanziario proporzionale.

Anche il capitolo sul settore dei prodotti da costruzione è adeguato in seguito all’entrata in vigore delle legislazioni rivedute in Svizzera e nell’UE. La legge e l’ordinanza svizzere sui prodotti da costruzione sono entrate in vigore nell’ottobre 2014 e corrispondono al Regolamento (UE) n. 305/2011, pienamente applicabile dal luglio 2013. I prodotti da costruzione svizzeri continueranno così a beneficiare dell’accesso agevolato al mercato dell’UE grazie a un certificato stabilito in base alla legislazione svizzera equivalente. In virtù dell’accordo gli organismi svizzeri di valutazione della conformità possono essere riconosciuti dall’UE.

La Svizzera e l’UE hanno inoltre aggiornato i capitoli dell’ARR concernenti la «buona pratica di laboratorio» e la «buona pratica di fabbricazione», che si applicano a varie categorie di prodotti chimici e ai medicinali. Queste disposizioni garantiscono in particolare la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese svizzere presenti sul mercato europeo.

L’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità tra la Svizzera e l’UE, concluso nell’ambito degli Accordi bilaterali I, garantisce il reciproco riconoscimento tra le parti degli esami di conformità per molti prodotti industriali. L’Allegato 1 contiene venti capitoli, che definiscono i settori di prodotti a cui si applica il reciproco riconoscimento. Questi settori rappresentano un volume di esportazione di almeno 32 miliardi di franchi. L’accordo contribuisce all’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio evitando doppioni nelle procedure di valutazione della conformità previste dalla legislazione delle Parti, generalmente riconosciuta equivalente. In tal modo garantisce ai produttori svizzeri un accesso agevolato al mercato dell’UE e una maggiore competitività.

La presente decisione è disponibile in inglese. Sarà pubblicata nelle lingue nazionali non appena le traduzioni verranno ultimate dalle Parti.


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Ultima modifica 12.02.2020

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