Modifica dell’ordinanza sul materiale bellico

Berna, 15.06.2018 - In Svizzera è necessario garantire anche in futuro una capacità industriale adeguata alle esigenze della difesa nazionale. Pertanto, il 15 giugno 2018 il Consiglio federale ha discusso sulle condizioni quadro per il trasferimento di materiale bellico ritenute essenziali per preservare una base industriale sufficiente. In una decisione di principio il Consiglio federale ha stabilito che i criteri di autorizzazione dell’ordinanza sul materiale bellico devono essere modificati. Da un lato bisogna mantenere la possibilità, a determinate condizioni, di esportare materiale bellico verso Paesi implicati in un conflitto armato interno, dall’altro il mantenimento della base industriale deve rimanere un criterio a sé stante della procedura di autorizzazione. Il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di sottoporgli una proposta di modifica dell’ordinanza.

Disporre di una propria base industriale nel campo della tecnica di difesa e di sicurezza è fondamentale per la credibilità della politica di sicurezza di un Paese piccolo e neutrale come il nostro, anche in un mondo sempre più globalizzato. Per questo l’ordinanza sul materiale bellico obbliga la Svizzera a mantenere una capacità industriale adeguata alle esigenze della sua difesa nazionale, nel rispetto degli obblighi internazionali e dei principi di politica estera. Per garantire il raggiungimento di questo obiettivo occorre controllare periodicamente le condizioni quadro della politica relativa all’esportazione di materiale bellico.

L’industria svizzera della tecnica di difesa ha spiegato alla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati che la situazione economica del settore è difficile e che la base tecnologica e industriale rilevante per la sicurezza della Svizzera è a rischio. Il Consiglio federale prende atto di queste affermazioni con tutta la serietà del caso. Attualmente il nostro Paese dispone di un sistema industriale relativamente solido, che tuttavia risente sempre più della concorrenza internazionale. Le capacità industriali perse sono difficili da recuperare. Poiché il mercato di sbocco nazionale del materiale bellico è limitato e tende a restringersi, l’industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza dipende dalle esportazioni. Negli ultimi anni, però, anche le esportazioni di materiale bellico dalla Svizzera hanno subìto un calo più o meno costante. La prassi di autorizzazione svizzera, più severa rispetto a quella di altri Paesi europei, svolge un ruolo determinante.

Modifica dei criteri di autorizzazione della OMB   

Da quando è stata modificata l’ordinanza sul materiale bellico (OMB; RS 514.511) alla fine del 2014, l’unico criterio di rifiuto dell’autorizzazione che non prevede differenziazioni è quello contenuto nell’articolo 5 capoverso 2 lettera a. Secondo tale disposizione le esportazioni di materiale bellico devono essere rifiutate se il Paese di destinazione è implicato in un conflitto armato interno o internazionale. Non è quindi possibile fare una distinzione in base al tipo di materiale bellico e al destinatario finale. Questa distinzione permetterebbe al Consiglio federale e all’Amministrazione di valutare in maniera più flessibile le esportazioni di materiale bellico, sempre rispettando gli obblighi internazionali della Svizzera e i suoi principi di politica estera, e di mantenere una capacità industriale significativa. Per questi motivi il Consiglio federale ha deciso di specificare meglio i criteri di autorizzazione dell’articolo 5 OMB.

La fornitura di materiale bellico a Paesi di destinazione implicati in conflitti armati interni continuerà, in linea di massima, ad essere rifiutata. Nei singoli casi potrà essere concessa un’autorizzazione all’esportazione se non vi è motivo di supporre che il materiale bellico esportato venga impiegato in un conflitto armato interno. La deroga prevista dalla Svizzera non verrebbe applicata ai Paesi dove sono in corso guerre civili conclamate, come la Siria o lo Yemen. Anche con questa precisazione la prassi svizzera è comunque più restrittiva di quella definita dagli Stati membri dell’UE nella loro posizione comune[1], secondo cui tali Stati rifiutano le licenze di esportazione di armamenti che provochino o prolunghino conflitti armati o aggravino tensioni o conflitti in corso nel Paese di destinazione finale.

Infine, anche in fase di valutazione di casi concreti, occorre tenere debitamente conto del principio sancito nell’articolo 1 della legge sul materiale bellico (LMB) ovvero del mantenimento di una capacità industriale adeguata alle esigenze della difesa nazionale.

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con il diritto di neutralità e con il trattato internazionale sul commercio delle armi. Inoltre, consentono di continuare a rispettare i principi di politica estera del nostro Paese.

Estensione della validità delle autorizzazioni d’importazione, d’esportazione e di transito

La modifica dell’OMB rappresenta l’occasione per estendere la validità delle autorizzazioni specifiche da uno a due anni, analogamente alla legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego. Inoltre, deve essere possibile una proroga di un anno anziché di sei mesi, come previsto finora. Queste modifiche consentirebbero di tenere conto delle reali esigenze dell’industria. Inoltre, in caso di necessità le autorizzazioni potrebbero essere sospese o revocate, come previsto dall’articolo 19 LMB.

Il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di consultarsi con il DFAE, il DDPS e l’Ufficio federale di giustizia e di sottoporgli una proposta di modifica dell’OMB.     

[1] Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell’8 dicembre 2008 che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.


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Ultima modifica 12.02.2020

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