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Mano che tiene una penna e firma un documento

Controllo delle esportazioni: agevolazioni per tutti gli Stati dell’UE e dell’AELS

Il 27 maggio 2026 il Consiglio federale ha deciso di estendere a tutti gli Stati dell’Unione europea (UE) e dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) le agevolazioni sul materiale bellico per gli affari con l’estero, previste dalla legislazione svizzera in materia di controllo delle esportazioni, nonché di adeguare gli allegati di tre ordinanze. Dal 1° luglio 2026 i nuovi Stati che ora compaiono negli allegati beneficeranno delle stesse regole valide per la maggior parte degli Stati dell’UE e per la Norvegia (EFTA).

Comunicato stampa: Controllo delle esportazioni: agevolazioni per tutti gli Stati dell’UE e dell’AELS

Resale Declaration for Arms and/or Ammunition

Nel caso di una domanda di esportazione o di transito verso destinatari finali commerciali non statali (in particolare commercianti di armi), oltre ai documenti usuali, per i beni elencati di seguito deve essere allegato il documento «Resale Declaration for Arms and/or Ammunition». Tale documento deve essere datato e firmato dal commerciante all’estero.

  • Armi da fuoco portatili (compresi i lanciagranate / mitragliatrice)
  • Parti essenziali e accessori vietati secondo la Legge sulle armi Munizioni complete
  • Munizioni complete
  • Componenti d’armi e munizioni per le quali il costo di fabbricazione rappresenta il 50 % o più del costo di fabbricazione del prodotto finito (30 % per i Paesi non ripresi nell'Allegato 2 OMB).

Sintesi dei casi in cui devono essere presentare dichiarazioni di non riesportazione o altre prove

È possibile scaricare la tabella qui di seguito:

Autorizzazione d'import e Dichiarazione di integrazione

Conformemente all‘articolo 5a dell'ordinanza sul materiale bellico (OMB), per l'esportazione di materiale bellico non destinato a un Governo estero o a un'azienda che agisce per conto di quest'ultimo occorre, al momento di presentare la domanda d'esportazione, addurre la prova che lo Stato di destinazione finale ha rilasciato la necessaria autorizzazione d'importazione o che quest'ultima non è necessaria.

Contemporaneamente alla presentazione della rispettiva domanda d'esportazione occorre inoltrare alla SECO l'autorizzazione d‘importazione (eventualmente il permesso generale d'importazione) dello Stato di destinazione finale e, a partire da un valore della merce di 100'000.- franchi, esibire a titolo supplementare, una dichiarazione che all'estero gli assemblaggi o le componenti in questione saranno integrati in un prodotto e non saranno riesportati senza modifiche (dichiarazione di integrazione).

Inoltre, la percentuale dei costi di produzione delle componenti o degli assemblaggi forniti dalla Svizzera deve essere
inferiore al 50 % (in caso di paesi dell’allegato 2 OMB) rispettivamente al 30 % (per tutti gli altri paesi) dei costi di produzione del prodotto finale (materiale completo). I costi di produzione devono essere calcolati sulla base degli International Financial Reporting Standards (IFRS) (cfr. tabella).

Dichiarazione di integrazione per i Paesi elencati nell'allegato 2 dell'OMB

Paesi dell'allegato 2 OMB sono:

Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Spagna, Svezia, Ungheria e USA.

Dichiarazione di integrazione per gli altri Paesi

Questo modello deve essere utilizzato per le esportazioni verso i Paesi non elencati nell'allegato 2 OMB.

Se lo Stato di destinazione finale non rilascia un‘autorizzazione d'importazione per il materiale bellico in questione, occorre presentare alla SECO un certificato internazionale di importazione dello Stato di destinazione finale. Se lo Stato di destinazione finale non rilascia per il materiale bellico in questione un'autorizzazione d'importazione, né un certificato di importazione o una conferma che tale autorizzazione non è necessaria, il/la richiedente deve comunicarlo per scritto alla SECO.

Moduli – Dichiarazione di non riesportazione EUC (si applica unicamente agli enti governativi in quanto destinatari finali)

Indicazioni generali

La dichiarazione di non riesportazione deve essere inviata alla SECO in versione originale, eventualmente con una traduzione autenticata (in tedesco, francese, italiano o inglese) e sempre insieme alla domanda d'autorizzazione.

La dichiarazione di non riesportazione deve essere redatta in caratteri stampati su carta ufficiale intestata dell'utilizzatore finale. L'autore della dichiarazione deve essere chiaramente identificabile, così come l'identità e la funzione di chi firma.
Per le esportazioni di grande entità destinate a Paesi diversi da quelli elencati all'allegato 2 OMB, la SECO richiede, oltre alla dichiarazione di non riesportazione, una nota diplomatica del Paese destinatario.

EUC per i Paesi elencati nell'allegato 2 dell'OMB

Questo modello deve essere utilizzato per le esportazioni verso i Paesi elencati nell'allegato 2 OMB.

I Paesi dell'allegato 2 OMB sono:

Argentina, Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Spagna, Svezia, Ungheria e USA.

EUC per gli altri Paesi

Questo modello deve essere utilizzato per le esportazioni verso i Paesi non elencati nell'allegato 2 OMB.

Vanno osservate le seguenti condizioni:

  • Per le esportazioni di armi leggere e di piccolo calibro, delle relative munizioni e di granate a mano, la dichiarazione di non riesportazione deve indicare che questi beni non saranno utilizzati in modo offensivo contro la popolazione civile [frase (b) del modello].
  • Per le esportazioni di prodotti finiti (esclusi componenti e assemblaggi), la dichiarazione di non riesportazione deve indicare il diritto di effettuare verifiche sul posto (post-shipment verifications) [frase (c) del modello]
    Sono escluse le esportazioni destinate a scopo di test.

Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento.

Argomenti rilevanti

Indicazioni in 3 direzioni: Guidance, Assitance e Support

Informazioni generali

Qui sono disponibili informazioni generali sui controllo alle esportazioni di armamenti.

Il pollice e l'indice tengono un cubo con il simbolo della bilancia.

Basi giuridiche

Informazioni e link alle principali basi giuridiche.