Le FAQ offrono alle imprese e alle persone interessate un orientamento pratico in merito alle misure di sanzioni della Svizzera. Esse spiegano le basi giuridiche, le competenze nonché le procedure concrete e aiutano a interpretare e ad applicare le disposizioni vigenti.
Informazioni per le imprese e le persone interessate
Guida alle questioni relative alle misure applicabili ai beni
Per determinare se all’importazione o all’esportazione di beni specifici verso o dalla Svizzera si applichino restrizioni in materia di sanzioni, si raccomanda, a titolo indicativo, di procedere come segue:
Verificare se la Svizzera ha emanato sanzioni nei confronti dei paesi, delle persone e delle organizzazioni in questione. A tal fine, consultare la lista delle ordinanze di sanzioni.
Aprire l’ordinanza corrispondente e verificare se essa contiene restrizioni commerciali e quali possano applicarsi all’operazione prevista. Tenere conto dei divieti, delle eccezioni nonché degli obblighi di autorizzazione.
Tenere conto di eventuali restrizioni relative agli utenti finali, all’uso previsto o alle catene di approvvigionamento indirette.
Verificare quali allegati si riferiscono alle disposizioni pertinenti. Si noti che il contenuto di alcuni allegati è pubblicato nella Raccolta ufficiale (RU) e nella Raccolta sistematica (RS) solo per rinvio. Tenere inoltre conto dei rinvii ad altre basi legali.
Verificare, sulla base del numero di tariffa doganale (codice SA) o delle caratteristiche tecniche del bene, se quest’ultimo figura negli allegati ed è pertanto soggetto alle disposizioni pertinenti.
Domande relative a casi individuali
Risposte giuridicamente vincolanti non possono essere fornite per telefono. Per motivi di efficienza, si consiglia di inviare un’e-mail a sanctions@seco.admin.ch esponendo il caso.
Domande generali
Tel. +41 (0)58 464 08 12 Martedì, mercoledì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00 Oppure via e-mail a: sanctions@seco.admin.ch
Nelle nostre risposte troverete informazioni utili sulle sanzioni in Svizzera:
Una panoramica delle sanzioni attualmente in vigore e i link alle relative ordinanze del Consiglio federale sono disponibili sotto Ordinanze di sanzioni.
Tramite lo strumento di ricerca disponibile alla seguente pagina è possibile cercare persone o entità specifiche: Ricerca dei destinatari di sanzioni.
Attualmente la Svizzera dispone di 28 ordinanze di sanzioni. Queste si basano su misure adottate dall'ONU e/o dall'UE.
Secondo la Legge sugli embarghi (LEmb, RS 946.231), la Confederazione può emanare misure coercitive per attuare sanzioni decise dall’ONU, dall’OSCE o dai principali partner commerciali della Svizzera (nella pratica: l’UE), volte a garantire il rispetto del diritto internazionale, in particolare dei diritti umani.
In quanto membro dell’ONU, la Svizzera è giuridicamente obbligata ad applicare le sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il Consiglio federale decide invece caso per caso se la Svizzera adotti integralmente, parzialmente o per nulla le sanzioni decise dall’UE. La valutazione avviene tenendo conto di criteri di politica estera, di politica economica esterna e di natura giuridica.
La LEmb non fornisce una base legale per l’adozione di sanzioni autonome da parte della Svizzera.
La Svizzera decide autonomamente in che misura aderire alle sanzioni dell’UE; non esiste alcun meccanismo automatico.
L’adozione (totale o parziale) delle sanzioni dell’UE deve essere sempre decisa dal Consiglio federale conformemente alla Legge sugli embarghi. Di conseguenza, ciò avviene con un certo ritardo rispetto all’UE.
La SECO è responsabile dell’attuazione e del controllo delle sanzioni in Svizzera e opera a stretto contatto con altri servizi federali coinvolti, quali la SEM, l'UFAC o l'UDSC.
La tutela della pace e della sicurezza e il rispetto del diritto internazionale sono valori che la Svizzera, in quanto Paese democratico, condivide con i suoi vicini europei. Secondo la prassi degli Stati neutrali e la dottrina prevalente, il diritto della neutralità non ostacola la partecipazione a sanzioni economiche. La Svizzera può quindi partecipare alle sanzioni imposte dall’ONU o dall’UE. La partecipazione a sanzioni non militari è inoltre conforme ai principi della politica di neutralità della Svizzera.
Nelle sue decisioni in materia di sanzioni, il Consiglio federale tiene sempre conto anche del principio di neutralità.
L’efficacia delle sanzioni è – se mai valutabile – molto difficile da stimare. In genere esse vengono applicate insieme ad altri strumenti politici, diplomatici o giuridici e non possono quindi essere considerate isolatamente. Tuttavia, l’imposizione di misure sanzionatorie è spesso l’unica opzione disponibile. Le alternative – una semplice condanna verbale di una situazione ritenuta inaccettabile o l’uso della forza militare – risultano spesso meno auspicabili. L’efficacia delle sanzioni dipende infine in larga misura dalla loro attuazione completa. Pertanto, sanzioni applicate autonomamente da singoli Stati hanno spesso un impatto minore rispetto a sanzioni sostenute a livello internazionale.
Il congelamento dei beni previsto dal diritto sanzionatorio è una misura amministrativa nell’ambito di regimi sanzionatori internazionali o nazionali, ad esempio basati su decisioni delle Nazioni Unite o dell’Unione europea. Esso mira a impedire che persone o organizzazioni sanzionate possano accedere ai propri beni, che vengono congelati. Il potere di disporre dei beni interessati è quindi sospeso, mentre la proprietà civile rimane in linea di principio alla persona interessata. La misura ha carattere preventivo‑amministrativo ed è in linea di massima reversibile, ad esempio qualora le sanzioni sottostanti vengano revocate.
Per contro, la confisca e l’incameramento costituiscono misure di diritto penale ordinate nell’ambito di un procedimento penale. Esse mirano alla sottrazione patrimoniale e alla prevenzione dei pericoli, privando definitivamente la persona interessata di beni o oggetti che provengono da un reato, sono stati utilizzati per commetterlo o erano destinati a tale scopo. I beni corrispondenti, di regola, passano allo Stato o vengono realizzati. A differenza del congelamento dei beni previsto dal diritto sanzionatorio, si tratta dunque di una privazione definitiva dei beni con carattere penale, che presuppone un nesso sufficiente con un atto punibile.
Al 1° luglio 2026 risultavano bloccati in Svizzera averi per 8,5 miliardi di franchi, a cui si aggiungono 14 beni immobiliari, veicoli sportivi e di lusso, aerei, opere d’arte, mobili e strumenti appartenenti a persone fisiche, imprese o organizzazioni sanzionate. Di questo importo, 1,65 miliardi di franchi sono attualmente bloccati a titolo superprovvisionale.
Una delle molteplici misure sanzionatorie decise in relazione alla situazione in Ucraina consiste nel congelare gli averi e le risorse economiche delle persone, delle imprese e delle organizzazioni elencate nell'allegato 8 dell'ordinanza. Questo blocco rappresenta soltanto una piccola parte delle sanzioni varate in seguito all'aggressione militare della Russia in Ucraina. Vi si aggiungono altre misure in ambito commerciale, ad esempio il divieto di esportare beni di lusso e beni per il rafforzamento dell'industria russa oppure il divieto di importare beni che rappresentano un’importante fonte di reddito per la Russia. In aggiunta, sono state introdotte sanzioni finanziarie di vasta portata, quali il divieto di effettuare transazioni con la Banca Centrale della Federazione Russa e l'esclusione di talune banche russe dal sistema bancario SWIFT.
L'ammontare degli averi bloccati non è uno strumento per misurare l'efficacia delle sanzioni, bensì un semplice dato che rispecchia l'attualità che peraltro può oscillare verso l'alto o verso il basso. In particolare, le fluttuazioni del valore dei conti titoli bloccati e gli effetti di cambio possono influenzare il valore complessivo. Può anche accadere che alcuni beni bloccati in via cautelare vengano successivamente sbloccati se da accurate analisi emerge che non rientrano nel blocco degli averi e delle risorse economiche previsto.
In linea di principio, spetta alle imprese e alle altre parti interessate garantire in ogni momento il rispetto delle misure sanzionatorie. Di conseguenza, è anche loro responsabilità informarsi su eventuali modifiche, adeguamenti e revisioni, al fine di poter osservare le sanzioni in qualsiasi momento.
Si consiglia di iscriversi al servizio di notizie sulle sanzioni per essere costantemente aggiornati sugli ultimi sviluppi in materia di diritto sanzionatorio.
Ai sensi della legge sugli embarghi (LEmb, RS 946.231), il perseguimento penale di eventuali violazioni della legge sugli embarghi compete alla SECO nell’ambito del diritto penale amministrativo. In caso di violazione intenzionale della legge sugli embarghi, è prevista una pena detentiva fino a un anno oppure una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena può essere aumentata fino a una pena detentiva di cinque anni oppure, parimenti, a una pena pecuniaria. Se la violazione è commessa per negligenza, è prevista una multa fino a 100'000 franchi.
Le infrazioni nel contesto della legge sugli embarghi sono punite con una multa fino a 100'000 franchi. Anche il tentativo e la complicità sono punibili. Qualora l’infrazione sia commessa per negligenza, la multa massima ammonta a 40'000 franchi.
Le persone, le imprese e le organizzazioni sanzionate dalla Svizzera possono presentare una domanda di delisting al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). Il DEFR esamina la richiesta ed emette una decisione impugnabile. Un eventuale delisting deve essere deciso dall’intero Consiglio federale. In tal modo è garantita la tutela dello Stato di diritto.
In base al principio di territorialità, le misure sanzionatorie svizzere si applicano, in linea di principio, alle persone fisiche e giuridiche che si trovano in Svizzera. Le società affiliate giuridicamente indipendenti di imprese svizzere all’estero, così come le cittadine e i cittadini svizzeri domiciliati all’estero, non sono pertanto di norma soggetti al diritto svizzero e, di conseguenza, nemmeno alle misure sanzionatorie del Consiglio federale. Occorre tuttavia valutare caso per caso in quale misura atti compiuti all’estero rientrino nella giurisdizione svizzera e quindi nell’ambito di applicazione delle disposizioni svizzere in materia di sanzioni.
Le misure sanzionatorie adottate da Stati terzi non producono, in linea di principio, effetti diretti in Svizzera. La SECO non può fornire informazioni né rilasciare prese di posizione vincolanti riguardo agli ordinamenti giuridici di Stati terzi. Per domande specifiche si raccomanda di rivolgersi alle autorità di vigilanza competenti.
In qualità di membro dell’ONU, la Svizzera è tenuta ad attuare le sanzioni decise dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La Svizzera le applica dagli anni Novanta, ossia già prima di aderire formalmente alle Nazioni Unite nel 2002. La prima adesione della Svizzera a sanzioni dell’UE risale invece al 1998, nei confronti della Repubblica Federale di Jugoslavia. Nel caso delle sanzioni dell’UE, tuttavia, non sussiste alcun obbligo di diritto internazionale o di altra natura per la Svizzera di applicarle. Il Consiglio federale valuta in ogni singolo caso, sulla base di una ponderazione globale degli interessi, se l’adozione di tali sanzioni sia nell’interesse del nostro Paese. Per maggiori informazioni: La Svizzera e le sanzioni internazionali.
La Legge sugli embarghi (LEmb) fornisce la base giuridica per l’attuazione delle misure sanzionatorie della Svizzera. L’autorità competente è la SECO. La legge e le relative ordinanze disciplinano le misure sanzionatorie concrete, la loro attuazione e la vigilanza, nonché gli obblighi delle persone e delle entità interessate, tra cui la notifica e il congelamento dei beni appartenenti a persone fisiche o giuridiche sanzionate.
Gli obblighi concernenti la diligenza nelle operazioni finanziarie e la lotta contro il riciclaggio di denaro sono invece disciplinati dalla Legge sul riciclaggio di denaro (LRD), la cui competenza spetta al Dipartimento federale delle finanze (DFF).
Il blocco e la restituzione dei cosiddetti fondi di potentati non sono disciplinati dalla Legge sugli embarghi. La relativa base giuridica è la Legge sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP). L’autorità competente è il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). I fondi di potentati riguardano casi in cui persone politicamente esposte straniere (PEP), o persone a loro vicine, si arricchiscono illecitamente appropriandosi di beni tramite corruzione o altri reati e trasferendoli su piazze finanziarie estere. In situazioni particolari, ad esempio a seguito di un cambiamento politico, il Consiglio federale può adottare misure atte a impedire il trasferimento di eventuali beni illeciti presenti sulla piazza finanziaria svizzera.