Lavoro notturno e domenicale

Il lavoro notturno prolungato può comportare danni o problemi alla salute. La qualità del sonno durante il giorno e di quello durante la notte non è uguale. È quindi importante accordare ai lavoratori occupati regolarmente durante la notte periodi di riposo supplementari durante i quali possono riprendersi dalla fatica legata al lavoro notturno. La LL prevede pertanto di accordare un supplemento di tempo pari al 10% della durata del lavoro notturno svolto sotto forma di tempo libero supplementare.
Dal 1° agosto 2003 questo supplemento del 10% è obbligatorio per tutti i lavoratori. Il supplemento di tempo del 10% non può essere sostituito con una prestazione in denaro, tranne nei casi eccezionali citati qui di seguito o alla cessazione del rapporto di lavoro (art. 22 LL e 17 OLL 1). Per contro il riposo compensativo accordato per il supplemento di tempo deve essere pagato.
Il supplemento di tempo deve essere effettivamente concesso. In base alla legge, non sarebbe in particolare consentito aumentare contrattualmente la durata settimanale del lavoro del 10% per compensare l’obbligo di accordare questi periodi di riposo supplementari. Secondo l’articolo 342 del Codice delle obbligazioni il lavoratore ha un’azione di diritto civile per ottenere il supplemento di tempo, a cui in virtù dell’articolo 341 capoverso 1 CO non può validamente rinunciare (art. 341 cpv. 1 CO). Non può essere prevista nemmeno una disdetta per modifica del contratto in relazione all’aumento della durata settimanale del lavoro, in quanto si tratterebbe, conformemente all’articolo 336 CO, di una disdetta abusiva data per impedire l’insorgere di pretese giuridiche derivanti dal rapporto di lavoro.
Secondo l’articolo 17b capoverso 2 LL i lavoratori che svolgono regolarmente o periodicamente un lavoro notturno hanno diritto a un supplemento di tempo del 10% della durata del lavoro notturno svolto.
Svolgono lavoro notturno regolare o periodico i lavoratori occupati durante 25 notti o più per anno civile (art. 31 cpv. 1 OLL 1).
Se si prevede che un lavoratore sarà occupato regolarmente la notte nel corso dell’anno e lavorerà quindi almeno 25 notti, il supplemento di tempo del 10% deve essere accordato dalla prima notte di lavoro. Come esempio si può citare il caso della veglia notturna in case di riposo, dei panettieri, dei lavoratori occupati in un sistema di lavoro continuo, degli assistenti sanitari, a cui viene regolarmente chiesto di svolgere lavoro notturno. Se per ragioni impreviste un lavoratore effettua meno di 25 notti in un anno, il supplemento di tempo non deve per forza essere convertito in un supplemento salariale del 25%.
Se il lavoro notturno non è usuale e se vengono svolte meno di 25 notti in un anno (lavoro notturno temporaneo), al lavoratore deve essere accordato un supplemento salariale del 25% per il lavoro effettuato di notte (art. 17b cpv. 1 LL). Se, contro ogni aspettativa, il lavoratore svolge comunque lavoro notturno per 25 notti o più, il supplemento salariale per le prime 24 notti non deve essere convertito in tempo di riposo supplementare. Dalla 25esima notte deve invece essere accordato il supplemento di tempo del 10% (art. 31 cpv. 3 OLL 1).
- Il tempo di riposo compensativo deve essere accordato entro un anno (art. 17b cpv. 2 LL).
- Inoltre, il tempo di riposo compensativo corrispondente al supplemento di tempo deve essere iscritto separatamente in quanto tale nel quadro della registrazione della durata di lavoro (art. 73 cpv. 1 lett. h OLL 1). I lavoratori occupati regolarmente la notte devono poter beneficiare, grazie al supplemento di tempo, di un riposo supplementare.
Purché queste due condizioni siano rispettate, il supplemento di tempo può essere accordato in diverse forme. Il datore di lavoro può, dopo aver consultato i lavoratori (art. 48 LL), pianificare la griglia oraria. Il supplemento di tempo può ad esempio essere accordato nel seguente modo:
- sotto forma di giornate o di mezze giornate libere;
- sotto forma di vacanze supplementari;
- immediatamente all’inizio o alla fine del turno di notte. Concretamente ciò significa che se la durata del lavoro notturno è di 6 ore e ½ (dopo aver dedotto le pause secondo l'art. 15 LL), i 39 minuti di riposo compensativo a cui il lavoratore ha diritto possono essere presi immediatamente all’inizio o alla fine del lavoro notturno. Nella registrazione della durata del lavoro, i 39 minuti devono figurare come tempo di riposo compensativo. Si può usufruire di questa possibilità solo in caso di orari di lavoro regolari.
Per quanto riguarda la registrazione del tempo di riposo compensativo concesso, va rammentato che il datore di lavoro deve tenere un elenco in cui figura la durata giornaliera e settimanale del lavoro, i giorni di riposo concessi che non cadono di domenica, la regolamentazione concernente il supplemento di tempo del 10% per il lavoro notturno regolare e i periodi di riposo concessi corrispondenti a tale supplemento (art. 73 cpv. 1 OLL 1). Dall’elenco deve risultare sia il supplemento di tempo sia il momento in cui il lavoratore usufruisce del supplemento. La forma di tale elenco può essere scelta liberamente.
Va infine rammentato che l’obbligo di accordare un supplemento di tempo vale per tutte le aziende che occupano regolarmente lavoratori durante la notte, comprese le aziende che beneficiano delle disposizioni speciali dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro e che possono impiegare lavoratori durante la notte anche senza un’autorizzazione ufficiale.
La legge sul lavoro è una regolamentazione di diritto pubblico e le sue norme sono quindi imperative. Non è dunque possibile, nemmeno con il consenso del lavoratore, derogare all’obbligo di accordare il supplemento di tempo del 10%, tranne nei casi qui di seguito riportati.
- Se il lavoro notturno non supera un’ora ed è svolto all’inizio o alla fine della notte, ossia durante la prima o l’ultima ora del periodo notturno stabilito dalla legge (23:00-6:00) o dall’azienda (periodo notturno anticipato o posticipato di un’ora al massimo secondo l’art. 10 cpv. 2 LL), al posto del supplemento di tempo può essere corrisposto un supplemento salariale del 10% (art. 17b cpv. 2 LL). Ciò è possibile perché in tal caso il riposo compensativo accordato per l’ora di lavoro notturno è minimo e non offre una vera e propria possibilità di recupero per il lavoratore. La possibilità di convertire il supplemento di tempo in supplemento salariale può essere prevista soltanto se il lavoratore svolge lavoro notturno esclusivamente durante la prima o l’ultima ora del periodo notturno (cfr. tabella qui sotto).
- Se la durata media dei turni nell’azienda non supera le sette ore, comprese le pause (art. 17b cpv. 3 lett. a LL). La durata media dei turni deve essere calcolata sulla base di tutti i turni (dell’azienda o della parte di azienda) a cui partecipano i lavoratori interessati. In questo caso la durata massima della settimana lavorativa, per un lavoratore a tempo pieno, non può superare 35 ore, pause comprese (art. 32 cpv. 1 lett. a OLL 1).
- Se il lavoratore è occupato solo quattro notti per settimana (art. 17b cpv. 3 lett. b LL). In questo caso la settimana di quattro giorni deve essere applicata in tutta l’azienda o parte di azienda e deve corrispondere a un impiego a tempo pieno. Inoltre la durata massima della settimana lavorativa non può superare 36 ore, pause non comprese (art. 32 cpv. 1 lett. b OLL 1).
- Se ai lavoratori sono accordati tempi di riposo compensativi equivalenti in base a un contratto collettivo di lavoro o in applicazione per analogia delle disposizioni di diritto pubblico (art. 17b cpv. 3 lett. c LL). Tali tempi di riposo compensativi possono essere riconosciuti equivalenti dalla SECO (art. 17b cpv. 4 LL) se sono concessi in modo specifico per il lavoro notturno regolare e se la loro durata complessiva equivale almeno al tempo di riposo supplementare del 10% (art. 32 cpv. 3 OLL 1).
© SECO Una persona lavora in un hotel alternando ogni settimana lavoro notturno (dalle 22:00 alle 7:00, dal lunedì sera al sabato mattina) e lavoro diurno (dalle 7:00 alle 16:00 dal lunedì al venerdì). Quando lavora di notte, il suo turno dura 9 ore o 8 e ½ dopo aver dedotto la pausa, di cui 6 e ½ (dalle 23:00 alle 6:00) rientrano nel lavoro notturno. In questo caso ogni settimana svolge 32 ore e ½ di lavoro notturno, che gli danno diritto a un tempo di riposo compensativo di 3 ore e ¼. Poiché nel corso di un mese svolge due settimane di lavoro notturno, il lavoratore ha diritto a un riposo compensativo di 6 ore e ½ o, su 11 mesi, di 71 ore e ½, che prende sotto forma di giorni liberi supplementari.
Una persona lavora in un’azienda organizzata in tre squadre, che si alternano settimanalmente tra lavoro diurno, lavoro serale e lavoro notturno. Il lavoro notturno inizia alle 22:00 e termina alle 6:00 del mattino successivo, dal lunedì al venerdì. Durante la settimana in cui svolge lavoro notturno, la persona lavora 37 e ½ ore (40 ore meno 2 ore e ½ di pausa), di cui 32 e ½ nel periodo notturno (dalle 23:00 alle 6:00). Per ogni settimana in cui svolge lavoro notturno ha quindi diritto a un tempo di riposo compensativo del 10%, ossia a 3 ore e ¼ (10% di 32 ore e ½), che utilizza per i ponti tra i giorni festivi evitando così di dover utilizzare i giorni di vacanza.
Un panettiere lavora cinque giorni a settimana. Tre giorni alla settimana inizia alle 3:00 del mattino e termina alle 12:00, gli altri due giorni inizia alle 2:00 del mattino e finisce alle 12:00. Ogni settimana lavora quindi 17 ore di notte (3 volte dalle 3:00 alle 6:00 e due volte dalle 2:00 alle 6:00) e ha così diritto a 1,7 ore di riposo compensativo a settimana, per un totale di circa 6,8 ore in 4 settimane.
Il datore di lavoro deve accordare il supplemento di tempo del 10% non solo ai collaboratori che ricevono un salario mensile, ma anche a coloro che vengono retribuiti a ore. Questi ultimi ricevono il supplemento di tempo del 10% per il lavoro notturno regolare sotto forma di ore libere retribuite. Secondo l’articolo 22 LL è vietato sostituire il tempo di riposo compensativo con il pagamento di una somma di denaro. Per i lavoratori pagati all’ora il supplemento di tempo del 10% non può essere sostituito con un supplemento salariale del 10% ma deve essere accordato sotto forma di tempo di riposo compensativo retribuito.
I lavoratori forniti a prestito non hanno in linea di principio alcun contratto di lavoro con l’azienda in cui vanno a lavorare, ma solo con l’agenzia di collocamento. Quest’ultima deve pertanto assicurarsi che la legge sul lavoro sia rispettata e che quindi il supplemento di tempo del 10% sia accordato a coloro che svolgono regolarmente un lavoro notturno.
Alcuni contratti di lavoro individuali o contratti collettivi di lavoro prevedono compensazioni per il lavoro notturno. Se si tratta di compensazioni sotto forma di supplemento di tempo, quest’ultimo può essere computato sul supplemento del 10% previsto dalla LL. In caso contrario, il supplemento di tempo del 10% contemplato dalla LL in caso di lavoro notturno regolare deve essere concesso in aggiunta alle altre compensazioni contrattuali.
Esempio: un contratto collettivo di lavoro prevede un supplemento salariale del 15% per il lavoro notturno. Se un dipendente lavora regolarmente la notte, tale supplemento salariale non corrisponde a quanto richiesto dalla LL, che richiede un supplemento di tempo del 10%, non sostituibile con il pagamento di una somma in denaro (art. 22 LL). In questo caso, il supplemento di tempo previsto dalla LL deve essere accordato in aggiunta al supplemento salariale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Le parti sociali sono libere di modificare i loro contratti collettivi, ed è appunto per permettere loro di modificare le modalità di compensazione previste nei contratti collettivi che è stato previsto un termine transitorio di tre anni per l’entrata in vigore dell’obbligo di versare un supplemento di tempo per il lavoro notturno.
Ulteriori informazioni
Promemoria supplemento di tempo del 10% per lavoro notturno regolare
PDF195.53 kB24 febbraio 2016
Lista di controllo per il lavoro domenicale nei chioschi
PDF160.77 kB27 febbraio 2015
Lista di controllo per il lavoro notturno e domenicale nelle aziende al servizio dei viaggiatori
PDF831.88 kB5 luglio 2021
Lista di controllo per il lavoro notturno e domenicale nei negozi delle stazioni di servizio
PDF156.47 kB27 febbraio 2016
Indice
Temi correlati

Informazioni generali
Un rapporto equilibrato tra durata del lavoro e tempo di riposo è fondamentale per la protezione della salute.

Servizio di picchetto
Nel servizio di picchetto il lavoratore, al di fuori del lavoro normale, si tiene pronto per eventuali interventi per eliminare perturbazioni, soccorrere in situazioni d’emergenza, effettuare turni di controllo o far fronte ad analoghi eventi particolari.

Obbligo di autorizzazione per lavorare di notte e la domenica
Ci sono aziende che devono obbligatoriamente ottenere un'autorizzazione per lavorare di notte o la domenica.
Contatto
Direzione del lavoro
Condizioni di lavoro
Holzikofenweg 36
CH - 3003 Berna