Il principio «Cassis de Dijon»
La Svizzera applica in maniera autonoma il principio «Cassis de Dijon» sviluppato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, e lo ha sancito nella LOTC.

Secondo questo principio, i prodotti che soddisfano le prescrizioni tecniche dell' UE o di uno Stato membro dell’UE o del SEE, e che sono stati e legalmente immessi in commerco die questo Stato, possono di norma essere commercializzati anche in Svizzera senza controlli preliminari (art. 16a LOTC). Sono concesse deroghe a questo principio unicamente a tutela di interessi pubblici preponderanti. I prodotti esclusi dal campo d’applicazione del principio «Cassis de Dijon» sono elencati in una lista negativa.
I fabbricanti svizzeri che producono esclusivamente per il mercato interno hanno anche la possibilità di mettere in commercio in Svizzera dei prodotti conformemente alle disposizioni dell’UE o di Stati membri dell’UE/del SEE, secondo l’art. 16b della LOTC.
Nel caso delle derrate alimentari il principio «Cassis de Dijon» viene applicato secondo una regolamentazione particolare (procedura di autorizzazione).
Se un prodotto soddisfa i requisiti per poter essere immesso in commercio in Svizzera in virtù del principio «Cassis de Dijon», ma – per ragioni di interesse pubblico preponderante: ad esempio per proteggere persone, animali o piante – è necessario impedirne la vendita nel nostro Paese, oppure vincolarla ad oneri, il Consiglio federale può decidere, in caso debitamente motivati, una derogha al principio «Cassis de Dijon».
Nel 2013 la SECO ha pubblicato uno studio sugli effetti del principio «Cassis de Dijon» in Svizzera. Secondo questo studio, il principio «Cassis de Dijon» ha permesso di avviare un processo di riduzzione degli ostacoli tecnici al commercio che non ha compromesso il livello di sicurezza. Inoltre lo studio ha evidenziato che il principio «Cassis de Dijon» contribuisce ad evitare la formazione di ulteriori e inutili ostacoli al commercio, e a limitare l’emanazione di prescrizioni svizzere derogatorie rispetto alla normativa UE.
Regolamentazione speciale per le derrate alimentari
Nel caso delle derrate alimentari, il principio «Cassis de Dijon» viene applicato seguendo una regolamentazione speciale.
Le derrate alimentari che non sono conformi alle prescrizioni tecniche svizzere, o che lo sono solo in parte, ma che tuttavia adempiono a quelle dell’UE o di uno Stato membro dell’UE o del SEE e che ci circolano legalmente, possono essere immesse in commercio anche in Svizzera. A differenza di quanto avviene con altri prodotti, la prima immissione in commercio di una derrata alimentare necessita di un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (art. 16c e 16d LOTC nonché art. 4‒11 dell’ordinanza sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere [OIPPE]). L’autorizzazione viene rilasciata sotto forma di decisione generale e vale per tutte le derrate alimentari dello stesso tipo. Il richiedente deve dimostrare che la derrata alimentare è conforme alle prescrizioni tecniche dell’UE o di uno Stato membro dell’UE o del SEE, e comprovare che essa è regolarmente in commercio nell’UE o nello Stato membro dell’UE o del SEE in questione. Inoltre nessun interesse pubblico preponderante deve essere pregiudicato (come ad esempio la protezione della vita e della salute dell’uomo, degli animali e delle piante) ai sensi dell’articolo 4 capoverso 4 lettere a‒e LOTC.
Deroghe al principio «Cassis de Dijon»
Vengono in particolare esclusi dall'applicazione del principio «Cassis de Dijon» i prodotti che sono soggetti a omologazione o a un’autorizzazione preliminare d’importazione (art. 16a cpv. 2 lett. a‒d LOTC). Deroghe aggiuntive possono essere decise dal Consiglio federale (art. 16a cpv. 2 lett. e LOTC). Queste deroghe devono adempiere alle condizioni di cui all’articolo 4 capoversi 3 e 4 LOTC. L’adempimento delle condizioni in questione viene verificato mediante una procedura interna all'amministrazione.
Ogni cinque anni viene rivisto l'intero catalogo delle eccezioni.
Concepita come aiuto, la lista negativa elenca i prodotti che non possono essere importati e immessi in commercio in Svizzera in virtù del principio «Cassis de Dijon». La lista negativa non comporta obblighi e non è esaustiva.
Il principio Cassis de Dijon nell’UE
Il principio «Cassis de Dijon» è stato sancito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). Basandosi sull’equivalenza delle prescrizioni in materia di produzione vigenti a livello nazionale, stabilisce che i prodotti immessi legalmente in commercio in uno Stato membro possono essere commercializzati anche in tutti gli altri Stati (se non sussistono motivi di interesse pubblico che giustifichino restrizioni attuative).
Il principio «Cassis de Dijon» deriva da una sentenza del 1979 della Corte di giustizia dell'UE (CGUE), e vuole contribuire alla realizzazione del mercato interno dell’UE. Si trattava in particolare del divieto di commercializzare in Germania il liquore francese «Cassis de Dijon», deciso dall’Amministrazione federale tedesca del monopolio dell’alcool. Il divieto si basava sulla gradazione alcoolica del liquore in questione, troppo bassa secondo la legislazione tedesca.
La CGUE ha stabilito che la limitazione della libera circolazione delle merci era ammessa soltanto in casi eccezionali debitamente giustificati: ad esempio se si tratta della vita e della salute di persone, animali e piante. La gradazione alcolica minima dei liquori non rientra tra questi casi, e pertanto il liquore francese poteva essere commercializzato liberamente anche in Germania.
Ora questo principio è parte del diritto secondario dell’UE.
- Mutual recognition – European Commission (in inglese)
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