Provvedimenti nei confronti della Bielorussia
Il 28 giugno 2006, il Consiglio federale ha deciso l’imposizione di sanzioni nei confronti della Bielorussia e ha emanato un’apposita ordinanza. In tal modo la Svizzera aderisce alle sanzioni decretate il 18 maggio 2006 dall’Unione europea contro questo Paese. L'ordinanza è stata completamente rivista l'11 agosto 2022 a causa della repressione in corso contro la società civile e l'opposizione.
In relazione al sostegno della Bielorussia all'invasione militare russa dell'Ucraina, l'ordinanza è stata di nuovo totalmente rivista il 16 marzo 2022.
L’Ordinanza del 16 marzo 2022 che istituisce provvedimenti nei confronti della Bielorussia (RS 946.231.116.9) contiene tutte le sanzioni svizzere ed è giuridicamente vincolante.
Le misure includono tra l’altro:
Sanzioni relative ai beni
- Divieto di fornire materiale d'armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna
- Divieto di fornire apparecchiature, tecnologie e software a fine di ispezione
- Divieto di fornire beni a duplice impiego
- Divieti relativi ai beni militari speciali e ai beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza
- Divieti relativi alle macchine
- Divieto di importare il petrolio e i prodotti petroliferi, i prodotti di cloruro di potassio, il legno, il ferro e l’acciaio, la gomma e il cemento
- Divieto di esportazione di beni utilizzati per la fabbricazione o la trasformazione di prodotti del tabacco
Sanzioni finanziarie
- Blocco degli averi e delle risorse economiche e divieto di metterli a disposizione
- Obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche
- Divieti per il commercio di certi strumenti finanziari
- Divieti concernenti assicurazioni e riassicurazioni
- Divieto di concessione di mutui
- Divieto di accettare depositi di più di 100'000 franchi da cittadini bielorussi o da persone fisiche e giuridiche nella Bielorussia
- Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti superiori a 100'000 franchi
- Divieto legato alle transazioni con la Banca Nazionale della Bielorussia
- Divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria
Ulteriori restrizioni
- Sanzioni di viaggio
- Sanzioni del traffico aereo
Allegati 3, 11a e 19
Modifiche delle liste di sanzioni degli allegati 5 e 13-15
Sul sito della SECO sono pubblicate solo le tre modifiche più recenti degli allegati. Se desiderate accedere alle modifiche precedenti, inviate una richiesta all'indirizzo sanctions@seco.admin.ch.
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La legge sugli embarghi conferisce al Consiglio federale la facoltà di adottare misure coercitive quali sanzioni finanziarie, restrizioni commerciali, divieti di viaggio o il blocco di averi.
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