Provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe
Il 19 marzo 2002, il Consiglio federale ha deciso l’imposizione di sanzioni nei confronti dello Zimbabwe e ha emanato un’apposita ordinanza. In tal modo la Svizzera aderisce alle sanzioni decretate il 18 febbraio 2002 dall’Unione europea contro questo Paese.
Le misure sono state prese a causa di accertati brogli delle elezioni e di violazioni dei diritti umani.
L’Ordinanza del 19 marzo 2002 che istituisce provvedimenti nei confronti dello Zimbabwe (RS 946.209.2) contiene tutte le sanzioni svizzere ed è giuridicamente vincolante.
Le misure includono tra l’altro:
Sanzioni relative ai beni
- Divieto di fornire materiale d'armamento e beni che potrebbero essere utilizzati per la repressione interna
Sanzioni finanziarie
- Blocco degli averi e delle risorse economiche e divieto di mettere a disposizione averi
- Dichiarazione obbligatoria per i valori patrimoniali bloccati
Ulteriori restrizioni
- Sanzioni di viaggio
Modifiche delle liste di sanzioni
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Informazioni generali Sanzioni
La legge sugli embarghi conferisce al Consiglio federale la facoltà di adottare misure coercitive quali sanzioni finanziarie, restrizioni commerciali, divieti di viaggio o il blocco di averi.
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