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Truffe degli annuari

Nel caso delle «truffe degli annuari» le aziende sottoscrivono inconsapevolmente contratti a pagamento, spesso per essere inserite in inutili registri. Esistono in particolare due tipi di truffe: da un lato, l’invio di moduli non richiesti che il destinatario firma e rispedisce senza sapere di aver appena concluso un contratto; dall’altro, l’invio di una fattura che cela un’offerta non richiesta, il cui pagamento equivale alla sottoscrizione di un contratto.

Di che cosa si tratta?

Si verificano regolarmente casi di aziende che sottoscrivono contratti a pagamento senza essere consapevoli delle implicazioni. Spesso si tratta di iscrizioni in inutili registri aziendali, registri settoriali o dei marchi, elenchi telefonici, mappe e simili.

Offerte non richieste di iscrizione in registri

Solitamente le offerte di iscrizione in un registro settoriale si presentano sotto forma di moduli che, oltre al campo per l’eventuale correzione dell’indirizzo, contengono testi scritti con caratteri minuti e difficilmente leggibili. Queste proposte vengono spedite in massa per posta ordinaria o posta elettronica e alcuni destinatari hanno l’impressione che provengano da un organismo ufficiale. Può però anche capitare che i contratti vengano proposti al telefono o da un agente di commercio che si reca sul posto.

Firmando e rispendendo uno di questi moduli si sottoscrive un contratto spesso pluriennale e solo apparentemente gratuito. Non tarderanno infatti ad arrivare fatture, solleciti di pagamento e minacce di precetti esecutivi.

Offerte di iscrizione in elenchi professionali sotto forma di fatture

Può anche capitare di ricevere fatture fittizie per un’iscrizione di fatto mai commissionata, che danno al destinatario l’impressione che esista già un contratto. Di fatto, il contratto viene stipulato con il pagamento della fattura. Queste simulazioni puntano sul fatto che, con lo stress lavorativo e la suddivisione dei processi lavorativi fra più persone, le fatture verranno probabilmente pagate senza destare sospetti.

I bersagli preferiti sono i nuovi titolari di marchi o di aziende. L’invio di una cosiddetta «fattura» subito dopo la pubblicazione della nuova marca o ditta nel Foglio ufficiale svizzero di commercio non è un caso: i destinatari credono di ricevere una fattura dall’Istituto della Proprietà Intellettuale o dall’ufficio cantonale del registro di commercio.

Che cosa prevede la legge?

L’articolo 3 capoverso 1 lettera p della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) prevede che:

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque pubblicizza l’iscrizione in elenchi di qualsiasi tipo o la pubblicazione di annunci mediante moduli di offerta, proposte di correzione o simili oppure propone direttamente tali iscrizioni o pubblicazioni di annunci senza indicare in caratteri grandi, in un punto ben visibile e in un linguaggio comprensibile:

  • il carattere oneroso e privato dell’offerta,
  • la durata del contratto,
  • il prezzo totale per la durata del contratto, e
  • la diffusione geografica, la forma, la tiratura minima e l’ultimo termine di pubblicazione.

Nell’articolo 3 capoverso 1 lettera q LCSl si aggiunge che:

Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque invia fatture per iscrizioni in elenchi di qualsiasi tipo o per pubblicazioni di annunci senza prima avere ricevuto una richiesta corrispondente.

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