Accesso facilitato al mercato svizzero
I cinque accordi seguenti e il principio «Cassis de Dijon» agevolano l’immissione in commercio in Svizzera di alcune categorie di prodotti.

Accordo sul reciproco riconoscimento Svizzera-UE e Allegato I della Convenzione AELS
Il MRA Svizzera-UE prevede il riconoscimento reciproco dei risultati delle valutazioni della conformità per le categorie di prodotti che rientrano nel suo campo d’applicazione. In virtù dell’Allegato I della Convenzione AELS le disposizioni dell’MRA Svizzera-UE valgono anche nei confronti degli Stati membri del SEE/dell’AELS (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
Accordo agricolo Svizzera - UE
L’Accordo agricolo sancisce l’equivalenza delle prescrizioni sui prodotti nel settore veterinario (prodotti a base di carne e latticini) e fitosanitario, come pure in materia di alimenti per animali, sementi, prodotti della viticoltura, agricoltura biologica e controlli di frutta e verdura fresche.
Principio «Cassis de Dijon»
Il principio «Cassis de Dijon» permette di distribuire anche in Svizzera i prodotti conformi alle prescrizioni tecniche dell’UE oppure alle prescrizioni di uno Stato membro dell’UE o del SEE (se il pertinente diritto UE non è armonizzato o lo è solo parzialmente) che sono legalmente in commercio nell’UE o nel SEE. Il principio «Cassis de Dijon» è applicabile in virtù della LOTC e dell’ordinanza sull’immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (OIPPE).
Nel caso di derrate alimentari che non soddisfano – o soddisfano solo in parte – le prescrizioni di legge svizzere, l’applicazione del principio «Cassis de Dijon» segue regole speciali: la prima immissione sul mercato svizzero necessita di un’autorizzazione dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria.
I prodotti esclusi dall’applicazione del principio «Cassis de Dijon» sono raggruppati in una lista negativa.
Accordo sul reciproco riconoscimento (ARR) Svizzera - Canada
Il MRA Svizzera-Canada prevede che i risultati delle valutazioni della conformità siano riconosciuti reciprocamente da entrambe le Parti per quattro categorie di prodotti (prodotti farmaceutici, dispositivi medici, apparecchi di telecomunicazione e apparecchi elettrici), a condizione che si tratti di prodotti fabbricati e valutati conformemente alle prescrizioni tecniche del Paese importatore.
Allegato V dell'accordo di libero scambio AELS - Turchia
L'allegato V (disponibile solo in inglese) dell’Accordo di libero scambio AELS-Turchia disciplina il riconoscimento reciproco dei risultati delle valutazioni della conformità con la Turchia.
Nota :
Chi immette un prodotto sul mercato svizzero è responsabile della conformità del prodotto alle prescrizioni pertinenti, anche qualora la valutazione della conformità sia stata svolta da terzi.
Ogni prodotto distribuito sul mercato svizzero rimane soggetto ai controlli delle autorità preposte.
Indice
Relevante Themen

MRA Svizzera - UE
L'accordo sul riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità (ARM) concluso tra la Svizzera e l'UE facilita, dal 2002, gli scambi commerciali di numerosi prodotti industriali eliminando gli ostacoli tecnici al commercio.

Il principio «Cassis de Dijon»
La Svizzera applica in maniera autonoma il principio «Cassis de Dijon» sviluppato dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, e lo ha sancito nella LOTC.
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