Acquisti online
Quando un’azienda offre prodotti o servizi online, deve rispettare una serie di obblighi per garantire correttezza e trasparenza nei confronti dei consumatori.
Chiunque offra merci, opere o prestazioni mediante commercio elettronico (offerta online di prodotti o servizi) deve soddisfare in maniera cumulativa le prescrizioni seguenti (articolo 3 capoverso 1 lettera s della legge federale contro la concorrenza sleale LCSI):
- indicare in modo chiaro e completo la sua identità e l’indirizzo di contatto, incluso l’indirizzo di posta elettronica;
- indicare le singole fasi tecniche della conclusione di un contratto: per il cliente deve essere chiaro quale clic del mouse determina l’invio dell’ordinazione e la conclusione di un contratto;
- mettere a disposizione mezzi tecnici adeguati che permettono di individuare e correggere errori di immissione prima dell’invio dell’ordinazione;
- confermare immediatamente per via elettronica l’ordinazione del cliente (conferma per e-mail).
Queste prescrizioni non si applicano alla telefonia vocale e ai contratti che si concludono esclusivamente mediante lo scambio di messaggi elettronici o mediante mezzi di comunicazione individuale analoghi (art. 3 cpv. 2 LCSl).
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Temi relativi alla concorrenza sleale
La SECO illustra alcune pratiche commerciali sleali diffuse: chiamate pubblicitarie indesiderate, truffe degli annuari, viaggi promozionali, condizioni commerciali abusive e commercio online.
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Concorrenza sleale
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