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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran

Il 14 febbraio 2007 il Consiglio federale ha deciso misure coercitive nei confronti della Repubblica islamica dell'Iran e ha emanato un'ordinanza in tal senso. In questo modo il Consiglio federale ha dato attuazione alle risoluzioni 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) e 1929 (2010) del Consiglio di sicurezza dell'ONU. A partire dal 19 gennaio 2011, il Consiglio federale ha deciso di applicare le sanzioni dell'UE, inizialmente in modo completo e, in una seconda fase, solo in parte.

Dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul nucleare (Joint Comprehensive Plan of Action; JCPOA) il 16 gennaio 2016, le sanzioni della Svizzera sono state allentate in conformità con la risoluzione 2231 (2015) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e con le decisioni dell'UE. In questo contesto, l'ordinanza è stata completamente rivista il 17 gennaio 2016.

Il 12 dicembre 2025, il Consiglio federale ha deciso di attuare le risoluzioni 1696 (2006), 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008), 1835 (2008), 1929 (2010) e 2224 (2015) dell'ONU, che sono nuovamente entrate in vigore, nonché una parte delle misure decise dall'UE. In questo contesto, il Consiglio federale ha deciso di sottoporre nuovamente l'ordinanza a una revisione totale il 12 dicembre 2025.

Le misure sono state adottate a causa delle attività dell'Iran nel settore nucleare, della fornitura da parte dell'Iran di droni e missili iraniani alla Russia e delle violazioni dei diritti umani.

L’ordinanza del 12 dicembre 2025 che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran (RS 946.231.143.6) contiene tutte le misure sanzionatorie svizzere ed è giuridicamente vincolante.

Le misure comprendono tra l’altro:

Sanzioni sui beni

  • Divieti di fornitura di beni a duplice uso
  • Obbligo di autorizzazione per la fornitura di determinati beni a duplice uso
  • Divieti di fornitura di beni e tecnologie per veicoli aerei senza pilota e missili
  • Divieti di fornitura di beni militari e di repressione
  • Divieti di fornitura di attrezzature per la sorveglianza
  • Divieti di fornitura di grafite e metalli grezzi o semilavorati metallici
  • Divieti di fornitura di beni per l'industria petrolifera, del gas e petrolchimica
  • Divieti di importazione di petrolio greggio e prodotti petroliferi dall'Iran
  • Divieti di fornitura e acquisto di metalli preziosi e diamanti
  • Obbligo di notifica relativo all'importazione di prodotti petrolchimici
  • Limitazione del sostegno finanziario al commercio da parte dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni

Sanzioni finanziarie

  • Divieti relativi all'instaurazione di relazioni bancarie
  • Divieti relativi alle obbligazioni statali e garantite dallo Stato
  • Divieti relativi alle assicurazioni e alle riassicurazioni
  • Divieto relativo alle transazioni con determinati porti
  • Restrizioni relative alla concessione di prestiti o crediti, all'acquisizione di partecipazioni e alla costituzione di joint venture
  • Divieto di partecipazione in imprese del settore nucleare
  • Blocco dei beni e divieto di messa a disposizione
  • Obbligo di notifica per i beni bloccati
  • Obbligo di notifica alla Banca centrale iraniana in materia di banconote e monete
  • Obbligo di notifica e autorizzazione per i trasferimenti di denaro

Ulteriori misure

  • Divieti di ingresso e transito
  • Divieti relativi ai servizi tecnici o di manutenzione per gli aerei cargo iraniani
  • Divieto relativo all'adempimento di determinati obblighi

Art. 21 Dichiarazione obbligatoria e richiesta di autorizzazione per i trasferimenti di averi

Modifiche delle liste di sanzioni degli allegati 11-14

Sul sito della SECO sono pubblicate solo le tre modifiche più recenti degli allegati. Se desiderate accedere alle modifiche precedenti, inviate una richiesta all'indirizzo sanctions@seco.admin.ch.

Ulteriori informazioni

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16 dicembre 2025

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La legge sugli embarghi conferisce al Consiglio federale la facoltà di adottare misure coercitive quali sanzioni finanziarie, restrizioni commerciali, divieti di viaggio o il blocco di averi.

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