Basi degli ostacoli tecnici al commercio
La Svizzera persegue l’obiettivo di ridurre efficacemente gli ostacoli tecnici al commercio e di facilitare l’accesso al mercato per le imprese. A tal fine è disponibile un quadro giuridico chiaro, completato da accordi internazionali e che offre orientamento alle imprese.

La Svizzera dispone di tre strumenti per rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio:
- armonizzazione autonoma delle prescrizioni svizzere con quelle dei suoi principali partner commerciali,
- stipula di accordi internazionali,
- applicazione del principio «Cassis de Dijon».
La base legale dei tre strumenti sopra menzionati è la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC).
Gli accordi multilaterali dell’OMC fissano il quadro internazionale per impedire e rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio (accordi TBT e SPS). La Svizzera punta a ridurre progressivamente tali ostacoli stipulando accordi bilaterali di libero scambio.
La piattaforma Importazioni della SECO offre una panoramica delle prescrizioni tecniche svizzere e delle possibilità di agevolazione delle importazioni grazie ad accordi internazionali oppure al principio «Cassis de Dijon».
Ostacoli tecnici al commercio: un esempio
Si parla di ostacoli tecnici al commercio quando un determinato prodotto risponde alle prescrizioni per il mercato A, ma non può accedere al mercato B dato che su tale mercato vigono altre norme, oppure norme identiche ma applicate in altro modo o, ancora, perché le valutazioni di conformità di A non vengono riconosciute da B.
Si osservano ostacoli tecnici al commercio per esempio per quanto riguarda gli ascensori e le loro prescrizioni tecniche: un ascensore che risponde alle prescrizioni tecniche svizzere non può, oggi, essere montato tale quale negli Stati Uniti. Le prescrizioni techniche svizzere disciplinano i requisiti solamente in modo generico (p. es. riguardo alla sicurezza dei lavoratori). In Svizzera, come anche nell'UE, il produttore è libero di scegliere come preferisce adempiere a tali requisiti, finche può comprovare la rispondenza alle prescrizioni techniche. Si presume che un prodotto soddisfi le prescrizioni techniche quando è fabbricato conformemente alle norme techniche designate (presunzione di conformità secondo l’art. 5 cpv. 2 della legge sulla sicurezza dei prodotti, LSPro). Negli Stati Uniti invece è vincolante rispondere a requisiti tecnici formulati in modo molto dettagliato, che stabiliscono ad esempio il diametro minimo della fune. Se un produttore svizzero utilizza diverse funi ma più sottili, l’ascensore non risponde alle prescrizioni tecniche statunitensi e occorrerà una modifica.
Per rimuovere l’ostacolo tecnico al commercio dell’esempio citato, la Svizzera e gli Stati Uniti potrebbero in un primo tempo armonizzare le loro prescrizioni techniche. In questo modo il produttore risparmierebbe sui costi che derivano dalla produzione di due serie diverse di ascensori, una per la Svizzera e una per gli Stati Uniti. Anche in tal caso la conformità dell’ascensore dovrebbe però essere certificata due volte, in base alle prescrizioni tecniche svizzere e in base a quelle statunitensi. In un secondo tempo i due Paesi potrebbero riconoscere l'equivalenza delle rispettive procedure di valutazione della conformità, purche siano svolte da un organismo di valutazione della conformità riconosciuto. Ciò permetterebbe di eliminare la doppia valutazione di conformità e i relativi costi.
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