Statistiche sulle licenze di esportazione ai sensi della legislazione in materia di beni a duplice impiego
Di seguito sono riportate le statistiche relative agli ultimi anni sulle licenze di esportazione individuali e generali rilasciate ai sensi della legge sul controllo dei beni a duplice impiego, nonché informazioni sulla loro importanza economica.

Permessi di esportazione individuali
Le statistiche della SECO riguardanti i beni elencati negli allegati 2, 3 e 5 dell’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) riguardano i permessi individuali rilasciati e rifiutate.
Siccome la tariffa doganale non prevede una distinzione per i beni a duplice impiego, non è possibile rilevare dati in merito ai beni effettivamente esportati. Le transazioni possono figurare più volte nelle statistiche perché i permessi ai sensi dell’OBDI sono validi soltanto due anni e, dopo una proroga unica di due anni, devono essere rilasciati ex novo. Vi figurano il numero di riferimento dell’affare, il numero di controllo all’esportazione del bene autorizzato, il Paese di destinazione e il valore della merce.
Per le statistiche relative al periodo precedente al 2015, potete contattarci per e-mail: licensing@seco.admin.ch
Autorizzazioni generali d’esportazione
Secondo l'articolo 12 OBDI la SECO può rilasciare un’autorizzazione generale ordinaria d’esportazione (AGO) per l’esportazione di beni di cui all’allegato 2 parte 2 e agli allegati 3 e 5 verso gli Stati che partecipano a tutte le misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale sostenute dalla Svizzera. L’elenco di questi Stati è contenuto nell’allegato 7. La SECO può altresì rilasciare un’AGO per l’esportazione di beni di cui all’allegato 4 verso Stati membri dell’Unione europea o verso Stati che hanno siglato un accordo di cooperazione con l’Unione europea in merito ai programmi europei di navigazione satellitare.
Secondo l'articolo 13 dell’OBDI la SECO può rilasciare un’autorizzazione generale straordinaria d’esportazione (AGS) per l’esportazione di beni di cui all’allegato 2 parte 2 e di cui agli allegati 3 e 5 verso Stati che non figurano nell’elenco dell’allegato 7.
Le autorizzazioni generali d'esportazione (PG) possono essere rilasciate anche nel quadro dell'ordinanza sul controllo dei composti chimici (OCDP; RS 946.202.21).
Importanza economica
In Svizzera, l'attività economica dell'industria degli armamenti e dei beni a duplice impiego è associata a un valore aggiunto di 35 miliardi di franchi e a 137mila posti di lavoro. Ciò comprende: la produzione di armamenti (materiale bellico e beni militari speciali), la produzione di beni a duplice impiego (che possono essere utilizzati per scopi sia civili, sia militari, ad esempio macchine e utensili, attrezzature di laboratorio, prodotti chimici e alcuni materiali di imballaggio come i grandi contenitori per il trasporto di sostanze chimico-farmaceutiche), la produzione di beni civili da parte di aziende produttrici di armamenti e di beni a duplice impiego, nonché gli effetti innescati lungo le catene del valore in altri settori economici.
Indice
Argomenti rilevanti

Basi giuridiche e moduli
Qui troverete informazioni sulla basi giuridiche, nonché moduli e schede informative.

Classificazione dei beni industriali
Qui troverete informazioni sulla classificazione dei beni e sulle esportazioni di armi da fuoco ai sensi della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego.

Armamenti
La legge sul materiale bellico ha per scopo il controllo della fabbricazione e del trasferimento di materiale bellico e della relativa tecnologia.
Contatto
Direzione economia esterna
Controlli delle esportazioni e sanzioni / Controllo delle esportazioni di beni industriali
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