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Basi giuridiche e moduli

La legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego disciplina l’esportazione dei beni che possono essere utilizzati a fini militari e civili (beni a duplice impiego, ad esempio le macchine utensili), dei beni militari specifici (ad esempio gli aerei militari d'addestramento, i simulatori militari) e dei loro componenti, nonché la gestione di determinate prodotti chimiche in Svizzera.

Una cartella aperta con dei documenti

Basi giuridiche

La legge sul controllo dei beni a duplice impiego, da un lato, soddisfa i requisiti della Convenzione sulle armi chimiche e, dall'altro, recepisce nel diritto nazionale le misure di controllo (elenchi di beni) concordate nell'ambito dei quattro regimi di controllo delle esportazioni.

La SECO è l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni relative all'esportazione di beni a duplice uso (dual-use) e di beni militari speciali. Gli esportatori che esportano beni, ovvero merci, tecnologia o software (in forma materiale e immateriale), dal territorio doganale svizzero sono soggetti alle disposizioni della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) del 13 dicembre 1996 e alle relative ordinanze.

I prodotti industriali sono considerati beni a duplice uso se soddisfano i parametri tecnici di controllo di cui all'allegato 2 (parte 1 o parte 2) dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI). Alcuni beni che non sono considerati materiale bellico, ma che sono stati appositamente progettati o modificati per applicazioni militari e che di norma non hanno applicazioni civile, sono considerati beni militari speciali ai sensi dell’allegato 3 della OBDI.

I beni contemplati dagli allegati della OBDI sono soggetti, in caso di esportazione dalla Svizzera, indipendentemente dal Paese di destinazione, all’obbligo di autorizzazione formale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 OBDI. I beni non contemplati dagli allegati sono soggetti all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 3 cpv. 4 OBDI se l’esportatore sa o ha motivo di ritenere che siano destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’uso, alla diffusione o all’impiego di armi ABC. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 OBDI, è necessaria un’autorizzazione all’esportazione anche per un bene non elencato negli allegati 2 e 3 OBDI, ma che contenga componenti ivi elencati che costituiscono elementi principali del bene o che rappresentano complessivamente più del 25 per cento del valore del bene. Le disposizioni derogatorie sono contenute nell’art. 4 OBDI. Le domande di esportazione per beni soggetti ad autorizzazione devono essere presentate esclusivamente tramite il sistema elettronico di autorizzazione Elic.

Ulteriori informazioni

Moduli

Argomenti rilevanti

Testo sull'immagine: ELIC, licenze elettroniche per il controllo delle esportazioni

Licenze elettroniche per il controllo delle esportazioni ELIC

Elic è un sistema di autorizzazione elettronico che permette di registrare e gestire dossier relativi a prodotti industriali (legge sul controllo dei beni a duplice impiego) e materiale bellico (legge sul materiale bellico).

Sei blocchi impilati, cinque con una testa con degli ingranaggi dentro e in cima uno con una lampadina.

Classificazione dei beni industriali

Qui troverete informazioni sulla classificazione dei beni e sulle esportazioni di armi da fuoco ai sensi della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego.

Documento statistico con calcolatrice e penna

Statistiche sulle licenze di esportazione ai sensi della legislazione in materia di beni a duplice impiego

Statistiche sulle licenze rilasciate ai sensi della legge sul controllo dei beni a duplice impiego e informazioni sulla loro importanza economica.

Contatto

Segreteria di Stato dell'economia SECO
Direzione economia esterna
Controlli delle esportazioni e sanzioni / Controllo delle esportazioni di beni industriali
Holzikofenweg 36
CH - 3003 Berna

Orari del servizio telefonico: Dal lunedì al venerdì 09:00 - 12:00 e 14:00 - 16:30