Basi giuridiche e moduli
La legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego disciplina l’esportazione dei beni che possono essere utilizzati a fini militari e civili (beni a duplice impiego, ad esempio le macchine utensili), dei beni militari specifici (ad esempio gli aerei militari d'addestramento, i simulatori militari) e dei loro componenti, nonché la gestione di determinate prodotti chimiche in Svizzera.

Basi giuridiche
La legge sul controllo dei beni a duplice impiego, da un lato, soddisfa i requisiti della Convenzione sulle armi chimiche e, dall'altro, recepisce nel diritto nazionale le misure di controllo (elenchi di beni) concordate nell'ambito dei quattro regimi di controllo delle esportazioni.
La SECO è l'autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni relative all'esportazione di beni a duplice uso (dual-use) e di beni militari speciali. Gli esportatori che esportano beni, ovvero merci, tecnologia o software (in forma materiale e immateriale), dal territorio doganale svizzero sono soggetti alle disposizioni della legge sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI) del 13 dicembre 1996 e alle relative ordinanze.
I prodotti industriali sono considerati beni a duplice uso se soddisfano i parametri tecnici di controllo di cui all'allegato 2 (parte 1 o parte 2) dell'ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI). Alcuni beni che non sono considerati materiale bellico, ma che sono stati appositamente progettati o modificati per applicazioni militari e che di norma non hanno applicazioni civile, sono considerati beni militari speciali ai sensi dell’allegato 3 della OBDI.
I beni contemplati dagli allegati della OBDI sono soggetti, in caso di esportazione dalla Svizzera, indipendentemente dal Paese di destinazione, all’obbligo di autorizzazione formale ai sensi dell’art. 3 cpv. 1 OBDI. I beni non contemplati dagli allegati sono soggetti all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 3 cpv. 4 OBDI se l’esportatore sa o ha motivo di ritenere che siano destinati allo sviluppo, alla fabbricazione, all’uso, alla diffusione o all’impiego di armi ABC. Ai sensi dell’art. 3 cpv. 3 OBDI, è necessaria un’autorizzazione all’esportazione anche per un bene non elencato negli allegati 2 e 3 OBDI, ma che contenga componenti ivi elencati che costituiscono elementi principali del bene o che rappresentano complessivamente più del 25 per cento del valore del bene. Le disposizioni derogatorie sono contenute nell’art. 4 OBDI. Le domande di esportazione per beni soggetti ad autorizzazione devono essere presentate esclusivamente tramite il sistema elettronico di autorizzazione Elic.
Ulteriori informazioni
Moduli
Indice
Argomenti rilevanti

Licenze elettroniche per il controllo delle esportazioni ELIC
Elic è un sistema di autorizzazione elettronico che permette di registrare e gestire dossier relativi a prodotti industriali (legge sul controllo dei beni a duplice impiego) e materiale bellico (legge sul materiale bellico).

Classificazione dei beni industriali
Qui troverete informazioni sulla classificazione dei beni e sulle esportazioni di armi da fuoco ai sensi della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego.

Statistiche sulle licenze di esportazione ai sensi della legislazione in materia di beni a duplice impiego
Statistiche sulle licenze rilasciate ai sensi della legge sul controllo dei beni a duplice impiego e informazioni sulla loro importanza economica.
Contatto
Direzione economia esterna
Controlli delle esportazioni e sanzioni / Controllo delle esportazioni di beni industriali
Holzikofenweg 36
CH - 3003 Berna
Orari del servizio telefonico: Dal lunedì al venerdì 09:00 - 12:00 e 14:00 - 16:30