Protezione della maternità - Informazioni generali
Le donne incinte e le madri beneficiano di una protezione speciale prevista dalla legge. Le pagine di approfondimento illustrano i loro diritti e doveri nel quadro della protezione della maternità.

Norme di protezione speciale
Ogni azienda deve procedere a un’individuazione dei pericoli per determinare se sono necessarie eventuali misure di protezione.
Lavori pericolosi e gravosi
Sono considerati pericolosi e gravosi i seguenti lavori:
- lo spostamento di carichi pesanti (max. 5 kg)
- i movimenti o le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce
- il lavoro notturno o a turni
- i lavori che espongono a
- - urti, scosse o vibrazioni
- - caldo (max. 28° C), freddo (min. –5 °C) o umidità eccessiva
- - radiazioni nocive (ionizzanti o non ionizzanti)
- - sostanze nocive (p. es. sostanze chimiche)
- - microorganismi
- - rumore ≥ 85 dB (A)
Le aziende in cui le donne incinte o le madri allattanti svolgono lavori pericolosi o gravosi devono far effettuare una valutazione dei rischi da parte di un esperto in medicina del lavoro o igiene del lavoro, in cui vengano definite misure di protezione adeguate. Si può rinunciare a questa valutazione se, in seguito all’individuazione dei pericoli, l’azienda garantisce che le donne incinte o allattanti non devono svolgere lavori pericolosi o gravosi. Ciò presuppone che le donne siano informate in merito a questa garanzia e ai pericoli in tempo utile e in modo esaustivo, vale a dire quando iniziano a lavorare o al momento in cui insorgono nuovi pericoli. Devono inoltre essere informate del fatto di dover comunicare al datore di lavoro tempestivamente la gravidanza (al più tardi non appena ne vengono a conoscenza) o il loro desiderio di avere un figlio, così che non siano tenute a svolgere tali lavori.
Misure stabilite dalla legge
Dall’inizio della gravidanza fino alla fine dell’allattamento
- La durata di lavoro giornaliera è quella indicata nel contratto di lavoro, ma non può superare le nove ore e non possono essere fatti straordinari.
- La lavoratrice può essere occupata solo con il suo consenso.
- In caso di lavoro notturno, il datore di lavoro deve offrire alla lavoratrice, per quanto possibile, un lavoro compensativo equivalente tra le ore 06:00 e 20:00. In caso contrario, la lavoratrice ha diritto all’80 per cento del salario.
- Il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice durante la gravidanza e nelle 16 settimane successive al parto
- Continuazione del versamento del salario: se la lavoratrice non può lavorare per ragioni di salute e se non è stipulato altrimenti per contratto, il datore di lavoro continua a versarle il salario secondo quanto stabilito per legge (scale di Berna, Zurigo o Basilea).
Se deve svolgere un lavoro pericoloso, se manca una valutazione dei rischi e se non esiste un lavoro compensativo privo di pericoli, la donna incinta non può lavorare (divieto di occupazione da parte del medico curante). Fino alla revoca del divieto di occupazione, il datore di lavoro deve versare l’80 per cento del salario precedente.
Dal 4° mese di gravidanza fino al parto
Nel caso di attività svolte principalmente in piedi, la lavoratrice ha diritto a 12 ore di riposo quotidiano e a 10 minuti aggiuntivi di pausa ogni due ore di lavoro.
Dal 6° mese di gravidanza fino al parto
Nel caso di attività svolte principalmente in piedi, la lavoratrice può esercitare simili attività al massimo quattro ore al giorno.
Dall’8° mese di gravidanza fino al parto
Divieto di lavorare tra le 20.00 e le 06.00. Se il datore di lavoro non può offrire un lavoro compensativo, la lavoratrice ha diritto all’80 per cento del suo salario.
Dopo il parto
Divieto di lavorare per otto settimane.
Sono vietati:
- il lavoro a cottimo o cadenzato
- i lavori in condizione di sovrappressione (camera di compressione o immersioni)
- l’accesso a locali con un’atmosfera sotto-ossigenata
Ulteriori informazioni
Indice
Controlli
L’ispettorato cantonale del lavoro è l’organo competente per i controlli e fornisce ragguagli in caso di domande o dubbi. I dipendenti dell’Amministrazione federale o delle imprese parastatali possono rivolgersi all’Ispettorato federale del lavoro (SECO).
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