Proroga del CNL per il personale domestico e adeguamento del salario minimo

Berna, 13.11.2013 - Il 13 novembre 2013 il Consiglio federale ha deciso di prorogare di tre anni l’ordinanza sul contratto normale di lavoro per il personale domestico (CNL personale domestico) e di adeguare nel contempo il salario minimo. Il CNL per il personale domestico, entrato in vigore il 1° gennaio 2011 e valido fino al 31 dicembre 2013, disciplina il salario minimo per i lavoratori impiegati nelle economie domestiche private.

La commissione tripartita della Confederazione per l'esecuzione delle misure collaterali alla libera circolazione delle persone (CT della Confederazione) ha chiesto al Consiglio federale la proroga del CNL per il personale domestico e, allo stesso tempo, l'adeguamento dei salari minimi a partire dal 1° gennaio 2014. Ritenendo necessario mantenere in essere il CNL nel quadro delle misure collaterali, il 13 novembre 2013 il Consiglio federale ne ha prorogato la validità di tre anni fino al 31 dicembre 2016.

I controlli effettuati nel quadro delle misure collaterali mostrano che nel 2012 il 16 per cento delle aziende e delle economie domestiche controllate ha violato le disposizioni del CNL sui salari minimi. Questa percentuale è al di sotto della media svizzera delle violazioni delle disposizioni sui salari minimi. Bisogna tuttavia considerare la crescente immigrazione di collaboratori domestici e di personale di assistenza delle economie domestiche private provenienti dagli Stati dell'UE/AELS, immigrazione che è aumentata sia per quanto riguarda i lavoratori che devono richiedere un permesso (+20 %) sia per quanto riguarda i dimoranti temporanei soggetti a notifica per servizi fino a 90 giorni per anno civile (+54 %).

Rispetto agli altri Stati dell'UE/AELS, con una percentuale del 25 per cento la quota degli Stati dell'UE-8 (Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca, Ungheria) nel ramo dell'economia domestica è superiore alla media. La quota dei cittadini dell'UE-8 rispetto al totale degli immigrati con una professione nel ramo dell'economia domestica è passata dallo 0,2 per cento del 2003 al 25 per cento del 2012. Infatti, l'immigrazione è in continuo aumento da Stati in cui vi sono salari molto più bassi rispetto a quelli svizzeri.

Nel 2010 il Consiglio federale ha adottato il CNL per il personale domestico principalmente per proteggere dal rischio di dumping salariale i lavoratori provenienti da Paesi con salari bassi. A fronte della forte immigrazione di personale nel settore dell'economia domestica e dell'aumento di lavoratori provenienti in particolare dagli Stati dell'UE-8, dalla Romania e dalla Bulgaria, questo pericolo continua a sussistere. Considerata l'evoluzione demografica, è prevedibile che la domanda di servizi di assistenza e di aiuto nelle economie domestiche private rimarrà tale o aumenterà.

Se il CNL per il personale domestico non fosse prorogato , la pressione sui salari in questo settore aumenterebbe. Il Consiglio federale ritiene quindi opportuno continuare a contrastare con salari minimi vincolanti il dumping salariale nell'economia domestica privata.

Adeguamento dei salari minimi all'evoluzione dei salari nominali del 2011 e del 2012

La CT della Confederazione aveva chiesto al Consiglio federale di adeguare i salari minimi in funzione dell'evoluzione dei salari nominali per gli anni 2011 (+1%) e 2012 (+0,8%), ossia con un aumento complessivo dell'1,8 per cento. Il raffronto con i rami che presentano attività simili a quelli dell'economia domestica mostra che negli ultimi tre anni i salari sono in alcuni casi saliti anche del 4 per cento. Adeguando i salari, non si deve quindi temere alcuna pressione sui salari in settori analoghi.

Per i lavoratori non qualificati senza esperienza professionale il salario minimo passa da 18.20 a 18.55 franchi all'ora. Per i lavoratori non qualificati con almeno quattro anni di esperienza professionale nell'economia domestica e per i lavoratori qualificati che hanno conseguito un certificato federale di formazione pratica (CFP) al termine di una formazione professionale di base biennale il salario orario passa da 20.00 a 20.35 franchi. Per il personale qualificato con una formazione professionale di base triennale in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) il salario orario passa da 22.00 a 22.40 franchi all'ora.

Nel corso dell'indagine conoscitiva i Cantoni e le associazioni interpellate si sono espressi in gran parte favorevolmente sulla proroga del CNL per il personale domestico e sull'adeguamento dei salari minimi. La necessità di mantenere in essere il CNL è stata ampiamente riconosciuta.


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Ultima modifica 30.01.2024

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