Assicurazione contro la disoccupazione

arbeitslosenversicherung

L’assicurazione contro la disoccupazione (AD) offre ai disoccupati un reddito sostitutivo adeguato e si adopera per favorire il loro reinserimento rapido e duraturo nel mondo del lavoro. In determinate situazioni può aiutare le imprese a superare fasi difficili, contribuendo così al mantenimento di posti di lavoro.

La SECO, autorità svizzera del mercato del lavoro, è responsabile della legge sul collocamento e della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione. I Cantoni, gli uffici regionali di collocamento (URC), i servizi logistici per l'approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML) e le casse di disoccupazione sono incaricate dell'esecuzione della legge. In collaborazione con gli organi esecutivi, La SECO interviene contro la disoccupazione. L'AD garantisce ai disoccupati un reddito sostitutivo adeguato e si adopera per il loro reinserimento rapido e duraturo nel mercato del lavoro. Inoltre, la SECO rappresenta la Svizzera a livello internazionale in materia di collocamento, di fornitura di personale a prestito e per tutte le questioni riguardanti la disoccupazione.

Una delle principali prestazioni dell'AD è l'indennità di disoccupazione. Le persone disoccupate ricevono una compensazione adeguata per la perdita di guadagno (equivalente al 70 o all'80% dell'ultimo reddito; il reddito massimo assicurabile corrisponde a 148 200 franchi all'anno). Il numero di indennità dipende dall'età della persona, dall'obbligo di mantenimento e dai mesi di contribuzione accumulati durante il relativo termine quadro. L'indennità viene versata direttamente dalla cassa di disoccupazione competente. Le persone che svolgono un'attività indipendente non versano contributi all'AD e non sono assicurate.

Gli URC sono specializzati nei settori del mercato del lavoro, del collocamento e della disoccupazione. Con oltre 100 uffici, essi sono la principale piattaforma svizzera di collocamento. In effetti, sia i datori di lavoro che offrono posti vacanti sia i disoccupati che cercano un lavoro trovano nell'URC un interlocutore di fiducia.

Con contributi finanziari l'AD sostiene inoltre misure di occupazione e qualificazione volte a migliorare l'idoneità al collocamento dei disoccupati. Si tratta in particolare di corsi e programmi di occupazione temporanea, ma anche di periodi di pratica professionale, semestri di motivazione o di misure speciali come gli assegni per il periodo di introduzione o gli assegni di formazione.

Per le persone minacciate dalla disoccupazione nell'ambito di un licenziamento collettivo possono essere adottate a titolo preventivo misure di accertamento o di qualificazione. Nelle imprese colpite da licenziamenti collettivi, inoltre, può essere istituito un apposito servizio di assistenza.

Il lavoro ridotto è una riduzione temporanea o una sospensione completa dell'attività dell'azienda. L'indennità per lavoro ridotto (ILR) intende coprire le perdite di lavoro temporanee imputabili alla situazione congiunturale, contribuendo così al mantenimento dei posti di lavoro.

Analogamente all'indennità per lavoro ridotto, anche l'indennità per intemperie (IPI) si prefigge di contribuire al mantenimento di posti di lavoro. Può essere versata soltanto in determinati rami (p. es. nel settore della costruzione) se a causa di intemperie i lavori devono essere interrotti.

L'indennità per insolvenza (II) copre, per al massimo quattro mesi, la perdita di guadagno in caso di insolvenza del datore di lavoro. l'II viene versata soltanto se il lavoro è stato effettivamente prestato.

Ultima modifica 28.01.2019

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