Introduzione della retribuzione dei tempi di allattamento

Berna, 30.04.2014 - Il 30 aprile 2014 il Consiglio federale ha approvato la revisione dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro e nel contempo deciso di ratificare la Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). La modifica stabilisce il principio della retribuzione dei tempi di allattamento. La revisione entrerà in vigore il 1° giugno 2014.

In generale, la legislazione svizzera vigente è già conforme alle disposizioni della Convenzione OIL, tranne per quanto riguarda la retribuzione dei tempi di allattamento. Il nuovo articolo 60 capoverso 2 OLL 1 introduce un cambiamento di sistema. Attualmente, il tempo dedicato all'allattamento vale come tempo di lavoro a seconda che l'allattamento avvenga all'interno o all'esterno dell'azienda: questa distinzione verrà abolita. Il datore di lavoro, inoltre, sarà tenuto a retribuire, in una misura predefinita, il tempo che la collaboratrice dedica all'allattamento. Questa modifica si rifà alle regolamentazioni vigenti nei Paesi limitrofi.

L'Assemblea federale aveva approvato la Convenzione n. 183 sulla protezione della maternità dell'OIL del 15 giugno 2000 e dunque occorreva modificare l'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) per renderla compatibile con il diritto internazionale. L'obiettivo è di migliorare la certezza del diritto in questo ambito e di permettere al Consiglio federale di ratificare la Convenzione n. 183.


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SECO,
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Ultima modifica 30.01.2024

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