Nuovamente inasprite le sanzioni nei confronti della Corea del Nord

Berna, 18.10.2017 - Il 18 ottobre 2017 il Consiglio federale ha nuovamente inasprito le sanzioni nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord), applicando così le risoluzioni 2371 (2017) e 2375 (2017) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Le nuove disposizioni entrano in vigore il 18 ottobre 2017 alle ore 18:00.

In seguito ai lanci di missili balistici il 3 e 28 luglio e ai test nucleari del 2 settembre, condotti entrambi in violazione di tutte le risoluzioni adottate finora, il 5 agosto e l’11 settembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha emanato rispettivamente le risoluzioni 2371 (2017) e 2375 (2017) con cui vengono ulteriormente inasprite le sanzioni nei confronti della Corea del Nord. I settori interessati sono il commercio di merci, quello finanziario e quello dei permessi di lavoro. Con decisione del 18 ottobre 2017, il Consiglio federale applica in Svizzera queste misure vincolanti sul piano del diritto internazionale. 

Le misure prevedono che, in futuro, non vengano più rilasciati permessi di lavoro ai cittadini nordcoreani, a meno che non sia stato stipulato un contratto di lavoro prima dell’11 settembre 2017.

Per quanto riguarda il settore finanziario, sono state vietate la continuazione, la gestione e la creazione di joint venture o società cooperative con persone fisiche o giuridiche nordcoreane ed è stato ingiunto di chiudere quelle esistenti entro il 9 gennaio 2018. Al fine di chiarire i divieti finora imposti, sono state espressamente consentite le transazioni finanziarie con la banca per il commercio estero e con la società nazionale di assicurazioni (Korea National Insurance Company), a condizione che vengano effettuate per le attività delle rappresentanze diplomatiche o consolari o per scopi umanitari.

Le restrizioni già in vigore nel settore del commercio di merci sono state estese: i condensati, i condensati di gas naturale e i prodotti petroliferi non potranno più essere venduti o esportati in Corea del Nord, mentre le importazioni di prodotti petroliferi finiti sono state limitate a un massimo di 2 milioni di barili all’anno. Il rispetto di questi valori limite è monitorato dalle Nazioni Unite. Il volume annuo delle esportazioni di greggio è stato congelato al livello dell’anno scorso. Altri divieti riguardano l’acquisizione, l’acquisto, l’importazione, il transito e il trasporto di piombo (minerali inclusi), tessili, pesce e frutti di mare. Le deroghe relative alle importazioni di carbone sono state abrogate. Il rispetto dei divieti sul commercio di merci continuerà ad essere rigorosamente monitorato dalle autorità doganali, che controlleranno fisicamente tutte le spedizioni da e verso la Corea del Nord.

Nel settore del trasporto marittimo sono state vietate le operazioni di trasbordo di merci provenienti dalla o dirette in Corea del Nord, quelle da una nave all’altra, nonché le operazioni di assistenza effettuate da navi nordcoreane.

In passato il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite aveva già adottato sanzioni contro la Corea del Nord a causa del programma nucleare nordcoreano. Il 25 ottobre 2006 il Consiglio federale aveva approvato l’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, che da allora è stata più volte inasprita. La Svizzera ha pertanto applicato le risoluzioni 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016) e 2321 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.


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