Coronavirus: il Consiglio federale modifica l’ordinanza sul commercio ambulante

Berna, 21.04.2021 - Il 21 aprile 2021 il Consiglio federale ha esteso a tempo indeterminato la modifica temporanea dell’ordinanza sul commercio ambulante (OCAmb). Questo fatto va a vantaggio del commercio ambulante: anche in futuro gli impianti di baracconisti e i tendoni da circo potranno essere controllati e ottenere i relativi attestati di sicurezza in tempo utile sulla base dell'OCAmb.

I baracconisti e gli impresari circensi sono particolarmente colpiti a livello economico dalla crisi del coronavirus e dalle misure disposte dalle autorità nazionali ed estere. La modifica dell'ordinanza permette loro di continuare a ricorrere a un maggior numero di organismi d'ispezione riconosciuti o accreditati che possono rilasciare attestati di sicurezza, diminuendo peraltro i ritardi nei controlli. È infatti molto probabile che, non appena la situazione epidemiologica permetterà loro di riprendere l'attività, numerosi baracconisti e impresari circensi si rivolgeranno contemporaneamente agli organismi d'ispezione.

Durata di validità degli attestati di sicurezza

La durata di validità degli attestati di sicurezza rilasciati secondo il diritto svizzero prima dell'11 maggio 2020 (entrata in vigore della modifica dell'OCAmb dell'8 maggio 2020) è prolungata automaticamente di sei mesi. Con la proroga a tempo indeterminato della modifica dell'ordinanza, questa regola vale ora anche oltre il 10 maggio 2021.

Occorre precisare che la durata di validità degli attestati di sicurezza non viene prolungata una seconda volta; viene invece eliminata la data limite inizialmente prevista dalla modifica dell’OCAmb. Per esempio, secondo la disposizione inizialmente limitata nel tempo, un attestato di sicurezza valido fino alla fine di marzo 2021 sarebbe stato esteso solo fino al 10 maggio 2021 (quindi solo di circa un mese e mezzo); tuttavia, con la modifica dell'OCAmb adottata dal Consiglio federale il 21 aprile, questo attestato di sicurezza rimane ora valido fino alla fine di settembre 2021 (quindi per altri sei mesi). 

Riconoscimento automatico di organismi d’ispezione esteri

Sono automaticamente riconosciuti gli organismi d’ispezione esteri che dispongono di un accreditamento valido per l’ambito interessato (per le strutture temporanee e gli impianti utilizzati durante manifestazioni e in parchi divertimento o per tendoni). L’accreditamento può essere accordato dal servizio d’accreditamento tedesco (DAkkS), francese (Cofrac), austriaco (AA) o italiano (Accredia). Al momento in Svizzera non è più presente alcun organismo d’ispezione accreditato in questo settore.

La modifica temporanea dell'OCAmb era stata adottata dal Consiglio federale l'8 maggio 2020 ed era stata posta in vigore dall'11 maggio 2020 al 10 maggio 2021 (cfr. RU 2020 1509).


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Ultima modifica 30.01.2024

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