Coronavirus: adeguamento delle misure nell’ambito dell’indennità per lavoro ridotto
Berna, 11.06.2021 - L’11 giugno 2021, considerato il miglioramento della situazione epidemiologica e le fasi di apertura previste, il Consiglio federale ha proposto un adeguamento delle misure nell’ambito dell’indennità per lavoro ridotto. Il diritto straordinario all’ILR sarà prorogato a determinate condizioni per gli apprendisti, per le persone con un rapporto di lavoro a tempo determinato e per le persone su chiamata con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il Consiglio federale ha posto ora in consultazione queste proposte tra i Cantoni, le parti sociali e le commissioni competenti. La decisione definitiva è attesa il 23 giugno 2021.
Il 12 maggio 2021 il Consiglio federale aveva incaricato il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di procedere a un’analisi delle misure per l’indennità per lavoro ridotto (ILR), tenendo conto degli sviluppi della situazione epidemiologica e delle misure di allentamento realizzate e previste.
L’11 giugno 2021 il Consiglio federale ha adottato nell’ambito dell’attuale modello a tre fasi il quinto pacchetto di allentamenti, con ulteriori riaperture. Molte aziende e lavoratori, tuttavia, non saranno in grado di lavorare in misura pari al periodo pre-coronavirus, nonostante le riaperture ora proposte. Il Consiglio federale propone pertanto di sostenere ancora in modo mirato le persone colpite e di prorogare il diritto straordinario all’ILR fino alla fine di settembre 2021 per gli apprendisti, per le persone con un rapporto di lavoro a tempo determinato e per le persone su chiamata con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il diritto all’ILR per gli apprendisti verrà mantenuto alle condizioni già in vigore, ossia priorità alla formazione e solo in caso di chiusura aziendale decisa dalle autorità. Per le altre due categorie di persone citate, sarà concesso a patto che le misure disposte dalle autorità, come le restrizioni della capienza, impediscano di riprendere l’attività a pieno regime. Inoltre, dal 1° luglio 2021 sarà reintrodotto un periodo di attesa minimo di un giorno per riscuotere l’ILR. Oltre a questi adeguamenti, la durata massima di riscossione dell’ILR sarà aumentata a 24 mesi e la procedura sommaria per il conteggio dell’ILR sarà prorogata.
Questi adeguamenti richiedono una modifica dell’ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, ora oggetto di una consultazione (11-15 giugno 2021) tra i Cantoni, le organizzazioni mantello delle parti sociali e le commissioni parlamentari competenti. L’entrata in vigore è prevista il 1° luglio 2021.
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Ultima modifica 14.05.2024
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