Le clausole di imposizione dei prezzi nei confronti delle aziende alberghiere devono essere vietate
Berna, 17.11.2021 - Il 17 novembre 2021 il Consiglio federale ha deciso di inserire nella legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl) una nuova disposizione che vieta le clausole di imposizione dei prezzi nei contratti tra le piattaforme di prenotazione on line e le aziende alberghiere. Inoltre, ha preso atto dell’esito della procedura di consultazione sulla modifica della LCSl, approvando il disegno di legge e il messaggio.
L’obiettivo della nuova disposizione della LCSl è permettere alle aziende alberghiere di fissare liberamente i prezzi. Il divieto consente loro di promuovere la vendita diretta tramite i propri siti internet rendendole così più competitive. Il messaggio e il disegno di legge verranno ora sottoposti all’esame del Parlamento.
Il divieto delle clausole di imposizione dei prezzi è sancito nel nuovo articolo 8a D-LCSI. L’articolo è una norma di diritto civile e non contempla sanzioni di tipo penale. Tramite le azioni previste dalla LCSI i soggetti legittimati ad agire possono difendere i propri diritti. Si tratta in primo luogo delle aziende alberghiere, dei concorrenti nonché delle associazioni professionali ed economiche. Se però sono in gioco interessi collettivi, ad esempio gli interessi economici di molte persone, può intervenire anche la Confederazione.
Con la modifica legislativa prevista il Consiglio federale adempie la mozione Bischof «Vietare le clausole di parità tariffaria stabilite dalle piattaforme di prenotazione on line a scapito degli albergatori» (16.3902), che chiede di vietare le clausole di parità tariffaria nei contratti tra le piattaforme di prenotazione on line e gli alberghi.
Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione sarà disponibile a breve sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale: Procedure di consultazione concluse.
Abusività dell’utilizzo di clausole di imposizione dei prezzi nei confronti delle aziende alberghiere
Agisce in modo sleale chiunque, in quanto gestore di una piattaforma on line per la prenotazione di servizi di alloggio, utilizza condizioni commerciali generali che limitano la fissazione dei prezzi da parte delle strutture alberghiere tramite clausole di imposizione dei prezzi. Le clausole di imposizione dei prezzi sono da intendersi come un concetto generale, che include sia le clausole di parità tariffaria sia le clausole in base alle quali una struttura alberghiera si impegna a non offrire un prezzo inferiore a quello stabilito dal gestore della piattaforma on line. La parità tariffaria può essere ampia o ristretta. Con la clausola di parità tariffaria ristretta un’azienda alberghiera si impegna nei confronti di una piattaforma di prenotazione on line a non richiedere sul proprio sito web tariffe più basse rispetto a quelle pubblicizzate sulla piattaforma in questione. Con la clausola di parità tariffaria ampia un’azienda alberghiera si impegna a non offrire in nessun altro canale di vendita, né al telefono né via e-mail e nemmeno su una piattaforma on line concorrente, tariffe più basse rispetto a quelle pubblicizzate sulla piattaforma on line.
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Ultima modifica 14.05.2024
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