Coronavirus: il Consiglio federale adotta l’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022
Berna, 02.02.2022 - Nella seduta del 2 febbraio 2022, il Consiglio federale ha adottato l’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022. Come finora, l’esecuzione delle ordinanze sui casi di rigore spetta ai Cantoni. Questi possono erogare contributi alle imprese che a causa della pandemia da coronavirus subiscono perdite importanti della cifra d’affari. La Confederazione continuerà ad assumersi una quota compresa tra il 70 e il 100 per cento dei contributi. Gli aiuti finanziari saranno versati alle imprese in difficoltà al massimo per la prima metà del 2022 e saranno calcolati in base ai costi non coperti. I requisiti che danno diritto al sostegno e i limiti massimi corrispondono in ampia misura a quelli del precedente sistema previsto per i casi di rigore.
Nella sessione invernale 2021 il Parlamento ha prorogato la durata di validità della base legale per i programmi cantonali relativi ai casi di rigore. Dopo aver consultato i Cantoni, le associazioni mantello dell’economia e le Commissioni dell’economia e dei tributi, il Consiglio federale ha finalizzato e adottato l’ordinanza COVID-19 casi di rigore 2022 (OPCR 22). L’ordinanza è applicabile per i cali della cifra d’affari registrati da gennaio a giugno 2022 ed entrerà in vigore l’8 febbraio 2022. Di seguito sono indicati gli elementi principali dell’OPCR 22.
- Requisiti che danno diritto al sostegno: le richieste di contributi per i casi di rigore possono essere presentate dalle imprese che ne avevano già diritto in virtù del sistema precedente. A tal fine è necessario, in particolare, che l’impresa abbia subito un calo della cifra d’affari del 40 per cento o che sia stata interessata da una chiusura ordinata dalle autorità nel 2020 e/o 2021. Inoltre, si applicano le condizioni previste nella legge COVID-19 (in particolare una cifra d’affari annuale di almeno 50 000 fr. e la costituzione dell’impresa prima del 1° ottobre 2020).
- Basi di calcolo e limiti massimi: i contributi per i casi di rigore sono calcolati in base ai costi non coperti del 2022. I limiti massimi corrispondono in ampia misura ai valori del sistema per i casi di rigore degli anni 2020/2021. Per i primi sei mesi del 2022 ammontano al massimo al 9 per cento della cifra d’affari annuale degli anni 2018/2019. Per le piccole imprese (con una cifra d’affari inferiore a 5 mio. CHF) il limite massimo assoluto è di 450 000 franchi, mentre per le grandi imprese di 1,2 milioni di franchi. Nel caso di queste ultime, il limite massimo assoluto può essere eccezionalmente aumentato. Anche per i baracconisti di cui all’articolo 11b della legge COVID-19 si applicano limiti massimi più elevati (18 % della cifra d’affari annuale degli anni 2018/2019 o 2,4 mio.).
- Misure di autofinanziamento: le grandi imprese devono confermare di aver adottato dal 1° gennaio 2021 tutte le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili, in particolare per proteggere la propria liquidità e la propria base di capitale.
- Disbrigo delle richieste: gli aiuti per i casi di rigore vengono versati tramite le strutture di esecuzione consolidate dei Cantoni.
I Cantoni decidono autonomamente se e in quale misura attuare l’OPCR 22. Il Consiglio federale stima che il fabbisogno finanziario legato all’attuazione dell’OPCR 22 ammonti a 1,1 miliardi di franchi. Di questi, circa 900 milioni dovrebbero essere a carico della Confederazione e 200 milioni dei Cantoni. I fondi federali saranno richiesti al Parlamento nel messaggio concernente la prima aggiunta A al preventivo 2022, anch’esso adottato in data odierna.
I provvedimenti relativi ai casi di rigore dell’anno precedente sono contemplati nella vecchia ordinanza COVID-19 casi di rigore. I Cantoni sono però liberi di applicare le nuove norme sui casi di rigore retroattivamente per il 2021. Al fine di semplificare ai Cantoni il conteggio nei confronti della Confederazione, nella vecchia ordinanza il termine per l’inoltro delle richieste da parte delle imprese è prorogato sino alla fine di giugno 2022 (attualmente sino a fine marzo 2022).
Ritorno alla normalità
Il Consiglio federale è consapevole del fatto che l’attuale situazione dovuta al coronavirus riguarda ancora numerose imprese, dalle quali si continua a pretendere molto. Esso ha adottato vari provvedimenti a favore di queste imprese, come le indennità per lavoro ridotto o gli aiuti per i casi di rigore, e recentemente ne ha prorogato la durata di validità. Dopo due anni di pandemia, molte aziende hanno modificato il proprio modello aziendale e si sono adattate a una nuova normalità. L’Esecutivo ritiene che le conseguenze a lungo termine della pandemia non possano essere mitigate durevolmente dagli enti pubblici, ma che debbano essere affrontate sempre più spesso dalle imprese.
Indicazioni per inoltrare una richiesta di contributi per i casi di rigore
I Cantoni esaminano le richieste. Le domande relative all’elaborazione delle richieste devono essere rivolte al Cantone competente. L’ordinanza federale disciplina la quota di partecipazione della Confederazione ai provvedimenti cantonali per i casi di rigore e le condizioni da adempiere. I punti di contatto cantonali figurano in Internet all’indirizzo https://covid19.easygov.swiss/it/casidirigore/.
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Ultima modifica 14.05.2024
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