Maggiore flessibilità per i servizi di picchetto in ambito veterinario

Berna, 01.12.2017 - Il 1° dicembre 2017 il Consiglio federale ha varato una modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2). L’obiettivo delle nuove disposizioni speciali è rendere più flessibile in alcuni casi il servizio di picchetto negli studi veterinari e nelle cliniche per animali. Le nuove disposizioni, elaborate in stretta collaborazione con le parti sociali, entreranno in vigore il 15 gennaio 2018.

L’OLL 2 contiene disposizioni speciali per determinate categorie di aziende o di lavoratori, che consentono di derogare alle prescrizioni legali in materia di durata del lavoro e del riposo in caso di condizioni particolari. Finora gli studi veterinari e le cliniche per animali potevano ricorrere al lavoro notturno e domenicale senza obbligo di autorizzazione solo per il servizio di pronto soccorso e per l’assistenza ad animali malati.

Nuova regolamentazione per il servizio di picchetto

Le regole generali per il servizio di picchetto prevedono che nello spazio di quattro settimane debba essere concesso un periodo di due settimane esente da servizi di picchetto. Essendo emersa nel corso del tempo la difficoltà di attuare queste regole, in collaborazione con le parti sociali è stata elaborata una soluzione su misura (nuovo articolo 8b OLL 2).

Le nuove disposizioni speciali esonerano gli studi veterinari e le cliniche per animali dal rispetto di questa regola e consentono loro di assegnare regolarmente il servizio di picchetto a un determinato dipendente per lo stesso giorno della settimana. Inoltre, dopo il servizio di picchetto è possibile ridurre la durata del riposo a 9 ore, purché sia rispettata la media di 12 ore nell’arco di due settimane.

Maggiore flessibilità per i piccoli studi

Per i piccoli studi veterinari con al massimo quattro veterinari dipendenti che si trovano nelle regioni periferiche o che hanno una particolare specializzazione è prevista maggiore flessibilità. In questi casi infatti manca spesso il personale necessario per i servizi di picchetto. In queste situazioni ogni veterinario assunto può effettuare fino a dieci servizi di picchetto nello spazio di quattro settimane, purché il numero di servizi con intervento effettivo non superi i 7 al mese nella media dell’anno civile. Con questa limitazione la salute dei lavoratori continua a essere salvaguardata.

Trattandosi di esigenze specifiche di questo settore, gli studi veterinari sono stati cancellati dal vecchio articolo 18 OLL 2 e aggiunti nell’articolo 21. L’articolo 18 sarà limitato in futuro alla medicina umana, per il resto resta invariato. 

Questo adeguamento era necessario perché è sempre più difficile trovare studi veterinari con un unico titolare che siano aperti 24 ore su 24. I giovani professionisti del settore desiderano sempre più lavorare a tempo parziale e alle dipendenze di qualcuno per conciliare meglio professione e famiglia.


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Ultima modifica 12.02.2020

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