Modifica della legge sugli embarghi: avvio della procedura di consultazione

Berna, 27.09.2019 - Il 27 settembre 2019 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa alla modifica della legge sugli embarghi. La normativa proposta è intesa a mantenere il divieto di importazione dalla Russia e dall’Ucraina di armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché di altri beni e a far sì che in futuro il Consiglio federale non debba più far ricorso alla Costituzione federale per disciplinare simili casi.

L’ordinanza che istituisce provvedimenti per impedire l’aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72) vieta l’importazione dalla Russia e dall’Ucraina di armi da fuoco, relative parti e munizioni nonché di esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco a fini militari. Il divieto di importazione è stato disposto nel 2015 per la durata di quattro anni sulla base dell’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.). Il 26 giugno 2019 il Consiglio federale ha deciso di prorogare il divieto di altri quattro anni e ha incaricato il DEFR di elaborare una base legale per il contenuto dell’ordinanza. La procedura di consultazione terminerà il 1° novembre 2019.

Nessun cambiamento nella politica svizzera

La modifica della legge sugli embarghi consentirà al Consiglio federale di estendere in parte o interamente ad altri Stati eventuali misure coercitive, se necessario per tutelare gli interessi del Paese. Finora simili misure si sono basate sulla Costituzione federale. Con la modifica proposta, in futuro non sarà più necessario far ricorso all’articolo 184 capoverso 3 Cost., che si è rivelato problematico a causa del limite temporale ivi contenuto. La normativa proposta non comporta alcun cambiamento materiale della politica svizzera in materia di sanzioni economiche internazionali.

Attuazione di sanzioni
Dal 1° gennaio 2003 la legge sugli embarghi costituisce la base legale per l’attuazione di sanzioni da parte della Svizzera. La legge consente alla Confederazione di disporre misure coercitive per applicare le sanzioni volte a far rispettare il diritto internazionale pubblico, in particolare i diritti dell’uomo, adottate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa o dai principali partner commerciali della Svizzera. Le misure che vanno oltre le sanzioni dell’ONU o dei principali partner commerciali non possono essere decise sulla base della legge sugli embarghi, ma devono fondarsi sulla Costituzione federale.


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Ultima modifica 12.02.2020

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