Lavoro ridotto: adeguata la procedura di conteggio in base alla decisione del Tribunale federale

Berna, 27.01.2022 - Con sentenza del 17 novembre 2021 il Tribunale federale ha stabilito che nel calcolo dell’indennità per lavoro ridotto (ILR) per i collaboratori con salario mensile la procedura di conteggio sommaria deve includere l’indennità per vacanze e giorni festivi. La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha creato le necessarie basi legali affinché a partire da gennaio 2022 le casse di disoccupazione possano versare l’ILR in conformità a quanto stabilito dalla sentenza. Il Consiglio federale deciderà in un secondo tempo come procedere per applicare la decisione del Tribunale federale anche ai conteggi effettuati nel 2020 e nel 2021.

In seguito alla sentenza del Tribunale federale la SECO ha integrato il modulo di calcolo per l’ILR in modo tale che le imprese possano suddividere i propri dipendenti in base alla categoria salariale (salario mensile oppure orario). A partire da gennaio 2022 sarà possibile versare l’ILR in conformità a quanto disposto dalla sentenza. Il nuovo modulo di calcolo e il relativo eService saranno disponibili da fine gennaio 2022 sul portale www.lavoro.swiss.

La sentenza del Tribunale federale non ha alcun effetto sulla corresponsione dello stipendio ai dipendenti, i quali non sono stati penalizzati dal sistema di calcolo adottato finora. Durante il lavoro ridotto disposto dal datore di lavoro, per legge, i dipendenti hanno diritto ad almeno l’80% del salario – per i lavoratori a basso reddito l’ILR relativo al periodo dicembre 2020-dicembre 2022 può ammontare al 100% del salario.

L’indennità aggiuntiva è un rimborso, espresso in percentuale, della quota di ferie e giorni festivi per i dipendenti con salario mensile ed è versata al datore di lavoro, sul quale ricade l’obbligo di pagamento continuato del salario ai collaboratori impiegati con salario mensile in caso di ferie effettivamente fruite. La nuova disposizione riguarda i periodi di conteggio ai quali si applica la procedura sommaria. Continua invece a valere il principio per il quale anche applicando la procedura sommaria non esiste un diritto all’ILR in caso di godimento di ferie o nei giorni festivi.

Il Consiglio federale deciderà in un secondo tempo come procedere riguardo ai conteggi effettuati nel 2020 e nel 2021. Al momento sono ancora in corso i dovuti approfondimenti tecnici e giuridici, per arrivare a una soluzione conforme alla decisione del Tribunale federale. Le imprese interessate verranno informate a tempo debito e sono pertanto invitate a non inoltrare domande alle casse di disoccupazione fino a quando la SECO non avrà rilasciato dichiarazioni ufficiali.

La procedura di conteggio sommaria per l’ILR è stata introdotta secondo il diritto di necessità all’inizio della pandemia, per ridurre al minimo l’onere amministrativo delle aziende colpite e delle casse di disoccupazione. Nonostante il numero senza precedenti di domande presentate, è stato possibile garantire un versamento celere dell’indennità e, così facendo, si sono potuti preservare molti posti di lavoro e le liquidità delle aziende colpite. L’attuale buona situazione sul mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione del 2,6% (dicembre 2021), dimostra in modo inequivocabile che lo strumento dell’ILR ha centrato l’obiettivo.


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Ultima modifica 14.03.2022

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