Telecomunicazioni: maggiore protezione per i consumatori

Berna, 04.11.2009 - Il Consiglio federale ha approvato oggi gli adeguamenti delle ordinanze d'esecuzione relative alla legge federale sulle telecomunicazioni (LTC). Queste modifiche permettono tra l'altro di meglio proteggere e informare i consumatori quando utilizzano il loro telefono cellulare all'estero o fruiscono di servizi a valore aggiunto.

Le modifiche apportate all'ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) rafforzano l'informazione dei consumatori nel settore della telefonia mobile. A partire dal 1° luglio 2010, il prezzo massimo al quale può essere fatturata una chiamata dovrà essere comunicato, ad esempio via SMS, ad ogni cliente che utilizza il suo cellulare all'estero (roaming internazionale; art. 10a OST). Con questa novità, la Svizzera si avvicina alle misure prese dall'Unione europea nel biennio 2008-2009. D'altra parte, l'esistenza dell'organo di conciliazione per le telecomunicazioni (ombudscom) dovrà d'ora innanzi essere menzionata su ogni fattura e, per le formule prepagate, ad ogni ricarica (art. 47 cpv. 3 OST).

Abbonamenti via SMS e servizi a valore aggiunto

Le modifiche dell'OST hanno implicato anche adeguamenti all'ordinanza sull'indicazione dei prezzi (OIP). Ora un cliente che conclude un contratto d'abbonamento per dei servizi a valore aggiunto che gli saranno trasmessi via SMS o MMS deve ricevere tutte le informazioni relative all'abbonamento sul suo telefono mobile e con esso confermare di accettare l'offerta. Non sarà dunque più possibile, ad esempio, concludere un simile abbonamento su Internet (art. 11b cpv. 1 e 2 OIP). A partire dal 1° luglio 2010, il codice di disattivazione del servizio dovrà inoltre essere comunicato in occasione di ogni SMS o MMS ricevuto (cfr. art. 11b cpv. 3 OIP). Infine, l'indicazione dei prezzi per i numeri 090x dovrà menzionare che la tariffa in questione vale per le chiamate a partire dalla rete fissa (cfr. art. 11a cpv. 1 e 13a cpv. 3 OIP). 

Ubicazione dei telefoni pubblici

Nel campo del servizio universale, i Comuni potranno d'ora innanzi rinunciare al loro diritto di avere almeno un telefono pubblico sul loro territorio (art. 20 cpv. 1 OST). La Commissione federale delle comunicazioni (ComCom) consulta i Comuni per definire i luoghi dove installare i telefoni pubblici.

Nuova assegnazione delle eccedenze realizzate da SWITCH

In futuro, gli importi cumulati in eccesso da SWITCH derivanti dalle sue attività di gestione e d'attribuzione dei nomi di dominio Internet potranno essere destinati anche al finanziamento di compiti o progetti d'interesse pubblico relativi alla gestione del sistema dei nomi di dominio (art. 14cter dell'ordinanza concernente gli elementi di indirizzo nel settore delle telecomunicazioni, ORAT). Una parte dei guadagni potrà essere altresì utilizzata per finanziare, ad esempio, compiti o progetti a livello internazionale in materia di nomi di dominio (DNS), in particolare a favore di Paesi in via di sviluppo.

D'altronde, SWITCH avrà la possibilità di bloccare un nome di dominio se un ente per la lotta contro la cibercriminalità riconosciuto dall'UFCOM sospetta che questo nome di dominio viene utilizzato per appropriarsi di dati sensibili tramite metodi illegali (phishing) oppure per diffondere software dannosi (art. 14fbis ORAT). Da 2003, la fondazione SWITCH è incaricata dall'UFCOM di registrare i nomi di dominio ".ch" in base all'ordinanza del Consiglio federale sugli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.104).


Indirizzo cui rivolgere domande

Philipp Metzger, vicedirettore, UFCOM, tel. 032 327 55 99


Pubblicato da

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni
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Ultima modifica 30.01.2024

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