Sanzioni Iran: modificati alcuni punti dell’ordinanza
Berna, 18.05.2016 - Durante la riunione del 18 maggio 2016 il Consiglio federale ha deciso di adeguare in alcuni punti l’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. Sono stati adeguati alcuni criteri della procedura di autorizzazione per il commercio di beni a duplice impiego, semplificando così lo svolgimento delle transazioni. In parallelo alla decisione del Consiglio federale, il 17 maggio 2016 il DEFR ha adeguato gli allegati 6 e 7 dell’ordinanza. Entrambe le modifiche entrano in vigore il 18 maggio 2016 alle ore 18:00.
In novembre 2015 il Consiglio federale aveva deciso la parziale revoca delle sanzioni contro l’Iran nel quadro degli sviluppi internazionali. L’ordinanza modificata è entrata in vigore in gennaio 2016 ma, rispetto alla situazione anteriore, l’abolizione di gran parte delle sanzioni ha determinato un involontario inasprimento dei criteri per autorizzare le esportazioni di taluni beni verso l’Iran.
Il 18 maggio 2016 il Consiglio federale ha deciso di adeguare in alcuni punti l’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran (RS 946.231.143.6), in particolare i criteri di autorizzazione per il commercio di alcuni beni a duplice impiego. Modificando l’articolo 3, per i beni a duplice impiego elencati nell’allegato 2, parte 2 dell’ordinanza non è più necessario che l’Iran conceda i diritti per la verifica dell’impiego finale. Inoltre, la procedura viene semplificata in quanto l’autorizzazione per questi beni non deve più essere rilasciata dal gruppo interdipartimentale di controllo delle esportazioni, bensì dalla SECO. Così facendo, il commercio di beni a duplice impiego viene valutato in base ai medesimi criteri vigenti prima dell’abolizione di gran parte delle sanzioni, in gennaio 2016.
Non solo: l’obbligo di autorizzazione decade anche per la fornitura di servizi qualora la SECO ne abbia già rilasciata una per l’esportazione dei relativi beni. I beni a duplice impiego elencati nell’allegato 2, parte 2 dell’ordinanza sono assoggettati all’obbligo di autorizzazione anche nell’UE.
In parallelo a questa modifica, il 17 maggio 2016 il DEFR ha adeguato gli allegati 6 e 7 dell’ordinanza. Ciò rispecchia le recenti modifiche nelle rispettive liste di sanzioni dell’UE. Nell’allegato 7 sono state stralciate due voci, negli allegati 6 e 7 ne sono state modificate 23.
In seguito all’accordo sul nucleare (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) l’11 novembre 2015 il Consiglio federale aveva deciso la revisione totale dell’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran. L’ordinanza, interamente rivista, è entrata in vigore il 17 gennaio 2016. Questa modifica ha abolito gran parte delle sanzioni nei confronti dell’Iran. Le rimanenti sanzioni della Svizzera contro l’Iran poggiano sulle sanzioni dell’ONU e dell’UE.
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Ultima modifica 14.05.2024
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