Coronavirus: Obbligo d’autorizzazione per l’esportazione di dispositivi medici di protezione

Berna, 25.03.2020 - Il 25 marzo 2020 il Consiglio federale ha deciso di introdurre un obbligo d’autorizzazione per l’esportazione di dispositivi medici di protezione. La relativa modifica dell’ordinanza 2 COVID-19 entrerà in vigore il 26 marzo 2020 alle ore 00:00. Le esportazioni nei Paesi dell’UE/dell’AELS sono esonerate da quest’obbligo.

La rapida diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 ha fatto lievitare drasticamente in Svizzera il fabbisogno di dispositivi medici di protezione. La disponibilità di maschere, guanti sanitari, occhiali e camici protettivi, ecc. in quantità e qualità sufficienti è un presupposto indispensabile per impedire l’ulteriore diffusione del virus e proteggere la salute del personale medico. È per questo che il Consiglio federale ha deciso di introdurre un obbligo d’autorizzazione per l’esportazione di dispositivi medici di protezione. I pochi beni interessati da quest’obbligo sono elencati in un nuovo allegato dell’ordinanza in questione. Le misure sono ampiamente in linea con i provvedimenti adottati dall’UE. Sono giustificate unicamente dall’attuale situazione di scarsità e saranno revocate non appena la situazione si sarà normalizzata.

Reciproca deroga all’obbligo d’autorizzazione per il commercio tra la Svizzera e i Paesi dell’UE/dell’AELS

In Europa le catene del valore a livello di produzione e le reti di distribuzione sono fortemente integrate. Questo vale in particolare per la Svizzera, gli Stati dell’UE, il Regno Unito, la Norvegia, l’Islanda e il Principato del Liechtenstein. Praticamente tutti questi Stati accusano attualmente una penuria di dispositivi medici di protezione. Viste la stretta collaborazione con l’UE e la sua decisione di escludere le esportazioni negli Stati dell’AELS dal suo obbligo d’autorizzazione, anche le esportazioni verso gli Stati dell’UE e dell’AELS saranno esonerate dall’obbligo d’autorizzazione svizzero a condizione che i Paesi destinatari prevedano una disposizione analoga per il nostro Paese. A prescindere da questa regolamentazione, la Svizzera si dimostrerà comunque solidale nei confronti di tutti gli Stati colpiti dall’epidemia COVID-19.

Il rilascio delle autorizzazioni d’esportazione compete alla SECO. Le domande vanno presentate mediante il sistema elettronico di controllo delle esportazioni ELIC (www.elic.admin.ch). Saranno di norma evase entro cinque giorni.


Indirizzo cui rivolgere domande

Comunicazione DEFR, info@gs-wbf.admin.ch



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Il Consiglio federale
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Ultima modifica 14.05.2024

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