Semplificare le indicazioni obbligatorie nella pubblicità

Berna, 19.05.2021 - Il 19 maggio 2021 il Consiglio federale ha deciso una modifica dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP). Negli strumenti pubblicitari potrà comparire il riferimento a una fonte digitale che fornirà le indicazioni obbligatorie ai consumatori. La modifica dell’OIP attua una decisione del Parlamento, ed entrerà in vigore il 1° luglio 2021.

Nell’attuale quadro giuridico, se la pubblicità non contiene indicazioni di prezzo non rientra nel campo d’applicazione dell’OIP. Se invece menziona prezzi oppure categorie o limiti di prezzi, gli strumenti pubblicitari devono indicare i prezzi effettivamente pagabili e illustrare le caratteristiche dei prodotti pubblicizzati.

La modifica dell’OIP prevede nuove semplificazioni per quanto riguarda le indicazioni obbligatorie nella pubblicità. In futuro, gli strumenti pubblicitari (ad es. cataloghi, prospetti o cartelloni) non dovranno più obbligatoriamente menzionare indicazioni sulle specificazioni dei prodotti (cioè le loro caratteristiche principali): basterà il riferimento a una fonte digitale (un sito). Le informazioni sulle specificazioni dei prodotti pubblicizzati saranno accessibili consultando la fonte digitale. Si tratta di semplificare i contenuti delle indicazioni obbligatorie delle pubblicità che menzionano i prezzi e di tener conto, nel contempo, degli aspetti legati alla digitalizzazione.

Anche se l’allentamento dell’obbligo di specificazione comporta una certa perdita in termini di trasparenza, la tutela dei consumatori resta garantita: il riferimento alla fonte digitale dovrà essere chiaramente leggibile e/o udibile; e nella fonte digitale le caratteristiche principali dovranno essere facilmente accessibili, ben visibili e agevolmente leggibili. In questo modo si potranno impedire abusi gravi.

L’obbligo di specificazione meno stringente in materia di specificazione vale soltanto per la pubblicità e non per il luogo in cui è proposta l’offerta (punto vendita). Con la decisione di modificare l’OIP, il Consiglio federale ha adempiuto alla mozione 17.4211 Per un'ordinanza sull'indicazione dei prezzi più vicina ai consumatori, depositata dal consigliere agli Stati Lombardi. Le prescrizioni relative alla specificazione contenute in altri atti normativi – come ad esempio l’ordinanza sull’efficienza energetica (OEEne) – non sono interessate dalla modifica dell’OIP e vengono mantenute. Il DEFR (SECO) esaminerà, dopo alcuni anni, gli effetti di questa modifica sull'economia e sui consumatori.


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Ultima modifica 30.01.2024

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