Poiché la Svizzera non è uno Stato membro dell'UE, i suoi rapporti con l'Unione europea sono disciplinati da una serie di accordi bilaterali, conclusi in più fasi a partire dall'accordo di libero scambio nel 1972. Dopo il rifiuto dell’adesione allo Spazio economico europeo (SEE) nel referendum del 1992, la Svizzera e l’UE hanno firmato gli Accordi bilaterali I (sette accordi) nel 1999, seguiti dagli Accordi bilaterali II (nove accordi e uno scambio di lettere) nel 2004. Questi accordi consentono alla Svizzera di partecipare al mercato interno dell'UE in diversi settori, riducendo o eliminando così gli ostacoli commerciali negli scambi economici reciproci. Costituiscono inoltre la base di una stretta collaborazione in settori quali la ricerca, la sicurezza, l’asilo, l’ambiente e la cultura.
Pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)»
Il 13 marzo 2026 il Consiglio federale ha adottato il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE (Bilaterali III)» all’attenzione del Parlamento. Con questo progetto il Consiglio federale intende stabilizzare e sviluppare via bilaterale, che ha dimostrato la propria efficacia. Il pacchetto garantisce la continuità delle legami economici, scienfici e sociali con l’UE, il suo principale partner commerciale. Le attuali tensioni geopolitiche evidenziano l’importanza strategica di mantenere relazioni stabili e affidabili congli Stati vicini.
Impatto economico di un abbandono dei Bilaterali I
Su richiesta della SECO, gli istituti di ricerca Ecoplan e BAK Economics hanno analizzato l’impatto di un eventuale abbandono dei Bilaterali I sull’intera economia. Gli studi rivelano che un eventuale abbandono rallenterebbe sensibilmente la crescita economica in Svizzera. A ciò si aggiungerebbero altre perdite, come l’erosione della certezza del diritto e la riduzione dell’attrattiva della piazza economica.
Nel 2025, su richiesta della SECO, Ecoplan ha aggiornato il proprio studio del 2015 e la simulazione del modello è stata adattata al periodo 2028–2045. Rispetto al primo studio di Ecoplan (2015), questa nuova versione tiene conte della Brexit, dell’evoluzione dei flussi commerciali e dei nuovi scenari demografici. La simulazione verte sulla l’abbandono degli Accordi bilaterali I in vigore prima dell’aggiornamento tramite il pacchetto Svizzera-UE. Si è optato per lo scenario di una completa abolizione degli Accordi bilaterali I al fine di poter valutare indirettamente il valore economico della parte relativa alla stabilizzazione del pacchetto Svizzera-UE. Lo scenario è basato su ipotesi plausibili. Ciò che succederebbe realmente nel caso in cui il pacchetto Svizzera-EU fosse respinto dipende dalle decisioni politiche e non può essere previsto. Secondo i calcoli del modello, in caso di revoca degli Accordi bilaterli I e di retrocessione dell status di partecipazione della Svizzera ai programmi di riverca e innovazione dell’UE a quello di Stato terzo non associato, il PIL svizzero risulterebbe inferiore del 4,90% nel 2045 rispetto rispetto a una proiezione in cui gli accordi bilaterali sarebbero mantenuti e la Svizzera sarebbe associata.
Gli studi attuali sottolineano quanto emerso dalla letteratura esistente che un’eventuale revoca di tali accordi comporterebbe cambiamenti significativi delle condizioni quadro economiche ed effetti negativi sull’economia svizzera.
Inoltre nel 2020, lo studio a cura di BAK Economics pubblicato nel 2015 è stato aggiornato su richiesta delle Camere di Commercio di San Gallo-Appenzello (Industrie- und Handelskammer St. Gallen-Appenzell) e della Turgovia (Industrie- und Handelskammer Thurgau):
L'accordo di libero scambio (ALS) del 1972 liberalizza il commercio di prodotti industriali tra la Svizzera e l'UE. I prodotti industriali originari del territorio delle due parti contraenti possono essere scambiati in esenzione doganale in virtù dell'ALS. L'accordo vieta inoltre le restrizioni quantitative al commercio (contingenti) e le misure di effetto equivalente. Il Protocollo n° 2, invece, disciplina i prodotti agricoli trasformati. L’ALS rappresenta un pilastro delle relazioni commerciali tra la Svizzera e l’UE, principale partner economico del Paese.
L'accordo su determinati aspetti degli appalti pubblici del 1999 amplia il campo di applicazione dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (GPA) nelle relazioni bilaterali tra la Svizzera e l'UE. Nell’ambito di questo Accordo bilaterale, le regole del GPA applicate in modo bilaterale tra la Svizzera e l’UE valgono, in più, per gli appalti dei distretti e dei Comuni, dei committenti pubblici e privati del traffico ferroviario, della fornitura di gas ed energia termica e per le aziende private che sulla base di diritti di esclusiva erogano servizi a favore della collettività: fornitura di acqua potabile ed energia elettrica, trasporti urbani, aeroporti, compagnie di navigazione fluviale e lacustre. Per gli offerenti svizzeri, questo Accordo offre importanti opportunità aggiuntive per l'accesso alle gare d'appalto pubbliche nell'UE
Nell’ambito dell’Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement; MRA) entrato in vigore nel 2002, sono stati eliminati gli ostacoli tecnici al commercio in numerosi settori industriali. Il riconoscimento reciproco poggia sul principio dell’equivalenza delle norme sui prodotti. L’abbandono del doppio esame di conformità equivale ad abolire un importante ostacolo al commercio. Il MRA consente inoltre di evitare altri oneri amministrativi gravosi per le imprese, quali ad esempio la designazione di un rappresentante autorizzato e l’apposizione sul prodotto dei dati di contatto di tale rappresentante. Nei settori di prodotti contemplati dall’accordo, le imprese beneficiano di risparmi sui costi e guadagnano tempo nella commercializzazione a livello europeo di nuovi prodotti. L’accordo rafforza e semplifica le catene di produzione e distribuzione transfrontaliere, contribuendo così a una riduzione dei prezzi in Svizzera. Poiché le norme relative ai prodotti sono in continua evoluzione, il MRA deve essere aggiornato regolarmente. Tuttavia, date le questioni istituzionali ancora in sospeso nel contesto generale dei rapporti tra la Svizzera e l'UE, dal maggio 2021 quest’ultima non si è più dimostrata disposta ad aggiornare l’accordo nel settore dei dispositivi medici. I nuovi elementi istituzionali del pacchetto Svizzera-UE dovrebbero applicarsi anche al MRA e consentire un aggiornamento regolare di questo accordo.
L’Accordo del 1999 sul commercio di prodotti agricoli agevola gli scambi tra la Svizzera e l’UE dei prodotti agricoli. L’Accordo accorda agevolazioni tariffarie (contingenti d’importazione e riduzione dei dazi doganali) per determinati prodotti agricoli di base e riduce gli ostacoli non tariffari al commercio nei settori della salute delle piante (allegato 4), degli alimenti per animali (allegato 5), delle sementi (allegato 6), del vino e delle bevande spiritose (allegati 7 e 8), dei prodotti biologici (allegato 9), della frutta e della verdura (allegato 10), nonché degli animali, dei prodotti di origine animale e delle derrate alimentari di origine animale (allegato 11). L’accordo veterinario del 2009 integra tali disposizioni garantendo il riconoscimento reciproco delle norme in materia di sicurezza alimentare e salute animale. Nel 2009 l’allegato 11 è stato completato ed è stato istituito uno spazio veterinario comune. Ciò consente di eliminare in larga misura i controlli alle frontiere nell’ambito di applicazione dell’allegato 11, semplificando notevolmente il commercio di prodotti alimentari e di origine animale.
L’accordo sulla sicurezza alimentare previsto nell’ambito del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III) mira ad ampliare il campo di applicazione dell’Accordo agricolo e a creare uno spazio comune Svizzera–UE per la sicurezza alimentare. L’Accordo disciplinerà inoltre il commercio di derrate alimentari non di origine animale e l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari. In questo contesto, la Svizzera otterrà l’accesso auspicato all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e alle pertinenti reti dell’UE. Inoltre, la Svizzera sarà integrata nel sistema dell’UE per l’autorizzazione dei prodotti fitosanitari.
Dal 2011, inoltre, vige l’Accordo sul riconoscimento reciproco delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) dei prodotti agricoli e alimentari. L’UE è il principale partner commerciale della Svizzera anche per i prodotti agricoli. Due terzi del commercio agricolo estero della Svizzera avvengono con l'UE. L’Accordo apre nuovi sbocchi commerciali per l’esportazione dei prodotti agricoli svizzeri. Dall’entrata in vigore dell’Accordo, le esportazioni agricole hanno registrato complessivamente un andamento positivo, in particolare per il formaggio.
L’Accordo del 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC) e i suoi protocolli agevolano le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini europei in Svizzera e dei cittadini svizzeri nell’UE. La libera circolazione dei lavoratori, inoltre, è completata dal riconoscimento reciproco dei diplomi professionali e dal coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Le stesse regole valgono tra la Svizzera e gli Stati membri dell’AELS. L’ALC consente alle imprese svizzere di reclutare più facilmente manodopera proveniente dalla zona UE/AELS e contribuisce così in modo significativo alla competitività della piazza economica svizzera, nonché alla crescita economica e all’aumento dell’occupazione nel Paese.
Misure collaterali Insieme alla libera circolazione delle persone sono state introdotte misure collaterali per tutelare i lavoratori dall’offerta abusiva di condizioni lavorative e salariali inferiori a quelle usuali in Svizzera.
Le relazioni commerciali tra la Svizzera e l’UE nel settore dei servizi sono disciplinate, a livello di diritto internazionale, dall’Accordo generale sul commercio dei servizi (OMC), dall’Accordo sull’assicurazione diretta e dagli Accordi bilaterali I (libera circolazione delle persone, trasporti aerei e trasporti terrestri).
Il rapporto preferenziale della Svizzera con gli Stati dell’AELS nel settore dei servizi è definito nell’ambito dell’Accordo AELS del 21 giugno 2001. L’articolo 29 dell’accordo prevede il divieto di qualsiasi restrizione al diritto di un prestatore di servizi proveniente da uno Stato AELS di fornire servizi nel territorio di un altro Stato AELS. L’articolo 20 riguarda specificamente la libera circolazione delle persone fisiche.
Data la forte interdipendenza tra l’economia svizzera e quella europea, le pratiche anticoncorrenziali riguardano spesso entrambe le giurisdizioni. In questi casi transfrontalieri, le autorità competenti incontrano difficoltà ad applicare la legge perché, per principio, il loro ambito d’intervento giuridico è circoscritto al proprio territorio. Ma a livello internazionale oggi si sa che la cooperazione fattiva tra le autorità contribuisce a migliorare i rapporti di concorrenza. L’Accordo tra la Svizzera e l’UE sulla cooperazione in merito all’applicazione dei rispettivi diritti della concorrenza, concluso il 17 maggio 2013, mira a rinforzare la collaborazione tra le autorità garanti della concorrenza delle due parti. Permette di attuare meglio la legislazione sulla concorrenza grazie allo scambio di informazioni sui casi transfrontalieri e alla possibilità di coordinare i procedimenti.
L’accordo sul collegamento dei sistemi di scambio di emissioni (SSQE) della Svizzera e dell’UE è stato ratificato dai rappresentanti delle due parti nel dicembre 2019 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020, portando a compimento i negoziati iniziati nel 2011 per il collegamento dei rispettivi SSQE. In termini pratici, tale collegamento consente alla Svizzera di partecipare al mercato europeo dello scambio di emissioni, offrendo così alle aziende coinvolte nell’EQR un maggiore potenziale di riduzione a un costo inferiore. In questo modo, i grandi produttori svizzeri di gas a effetto serra avrebbero gli stessi costi CO2 dei loro concorrenti europei. Il collegamento offre vantaggi sia a livello di politica ambientale sia economici, permettendo alle aziende coinvolte nel sistema svizzero di scambiare i diritti d’emissione sul mercato europeo, più grande rispetto al nostro. Inoltre, le emissioni dell’aviazione civile saranno incluse nell’SSQE, come avviene già nell’UE. Si tratta del primo accordo internazionale a livello mondiale per il collegamento di sistemi di scambio di quote di emissioni. È la condizione affinché la Svizzera possa essere esentata da un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) dell’UE. L’accordo SSQE dipende dagli sviluppi della politica climatica dell’UE, e ciò comporta che il sistema SSQE svizzero debba essere costantemente rivisto e appositamente aggiornato, ove necessario.
Nell'ambito del suo sistema di scambio di quote di emissione (ETS-UE), l'UE riduce progressivamente, a partire dal 2026, l'assegnazione gratuita di quote di emissione agli impianti ad alta intensità di emissioni, quali le acciaierie, le fonderie di alluminio e i cementifici. Parallelamente, ha introdotto un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon Border Adjustment Mechanism ; CBAM dell'UE).
Attraverso gli aiuti di Stato le autorità pubbliche possono conferire vantaggi economici a determinate imprese e questo può falsare la concorrenza. Gli aiuti di Stato, tuttavia, sono talvolta auspicabili, soprattutto se giustificati da motivi politici, ad esempio per promuovere una regione strutturalmente debole o tecnologie rispettose dell’ambiente. Per bilanciare gli interessi in gioco, l’UE sorveglia sistematicamente gli aiuti di Stato nei suoi Paesi membri. Con il pacchetto Svizzera-UE, la Svizzera si impegna a a adottare le disposizioni materiali del diritto dell’UE in materia di aiuti di Stato, limitatamente agli ambiti di applicazione degli accordi sul trasporto aereo, sul trasporto terrestre e sull’energia elettrica. La sorveglianza degli aiuti di Stato svizzeri nei settori interessati dovrà essere garantita nell’ambito di una procedura autonoma ed equivalente.
Il secondo contributo svizzero 2019-2029 a favore di alcuni Stati membri dell’UE si inserisce nel quadro della politica europea della Svizzera; esso consolida le basi di solide relazioni economiche e politiche con l’UE e rafforza le proprie relazioni bilaterali della Svizzera con gli Paesi partner. Il contributo rappresenta un investimento nella sicurezza, nella stabilità e nella prosperità in Europa e mira a ridurre le disparità economiche e sociali; deve inoltre contribuire a una migliore gestione dei flussi migratori. Il secondo contributo svizzero, pari a 1,3 miliardi di franchi, fa seguito al «miliardo per la coesione» del 2007. Il contributo alla coesione è destinato ai 13 Paesi che hanno aderito all’UE dal 2004. Inoltre, vengono sostenute misure in singoli Stati membri dell’UE particolarmente colpiti dai movimenti migratori. I programmi sostenuti, cofinanziati al 15 per cento dai Paesi partner, consentono alla Svizzera di promuovere partenariati con attori svizzeri, in particolare sotto forma di servizi di consulenza e di competenze specialistiche. Un accordo che istituisce un meccanismo giuridicamente vincolante per un contributo svizzero regolare volto a ridurre le disparità economiche e sociali nell’UE fa parte del pacchetto Svizzera-UE (Bilaterali III).
Gli strumenti della Cooperazione territoriale europea (CTE) – come ad esempio Interreg – rappresentano la componente transfrontaliera della politica regionale dell’UE. La CTE mira a promuovere lo sviluppo economico, sociale ed ecologico degli Stati membri e dei Paesi limitrofi non solo all’interno delle singole regioni ma anche a livello transnazionale. La Svizzera partecipa alla CTE dal 1990. A partire dal 2008 la Confederazione e i Cantoni hanno iniziato a sostenere la partecipazione della Svizzera nell’ambito della nuova politica regionale (NPR).
Il Consiglio federale adotta il pacchetto «stabilizzazione e sviluppo delle relazioni Svizzera-UE» all’attenzione del Parlamento
13.03.2026
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