La legge sul lavoro si prefigge di proteggere i lavoratori dai pregiudizi alla salute derivanti dall’esercizio di un'attività lavorativa. Contiene prescrizioni sulla protezione della salute in generale e sulla durata del lavoro e del riposo.
Campo d'applicazione della legge sul lavoro
La legge sul lavoro è costituita da due parti principali:
- tutela della salute: art. 6, 35 e 36a della legge e OLL 3
- durata del lavoro e del riposo.
In via di principio, la legge è applicabile a tutte le aziende private e pubbliche e alle persone che vi lavorano. Ci sono tuttavia alcune eccezioni.
- le aziende familiari
- le aziende soggette alla legislazione federale sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (attraverso l'OLDL si applicano le disposizioni in materia di protezione della salute)
- le aziende soggette alla legislazione federale sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera
- gli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese e i membri di case professe, di case madri o d'altre comunità religiose
- il personale, domiciliato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali
- gli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo
- i viaggiatori di commercio ai sensi della legislazione federale
- i lavoratori che sono sottoposti all'accordo del 21 maggio 1954 concernente le condizioni di lavoro dei battellieri del Reno
- le amministrazioni federali, cantonali e comunali, gli istituti di diritto pubblico senza personalità giuridica e gli enti di diritto pubblico che hanno concluso con la maggior parte del loro personale dei rapporti di lavoro di diritto pubblico ad eccezione di certe imprese federali, cantonali e comunali alle quali la legge è applicabile nella sua integralità
- i lavoratori che esercitano una funzione dirigente superiore
- i lavoratori che esercitano un'attività scientifica
- i lavoratori che esercitano un'attività artistica indenpendente
- i docenti delle scuole private così come i docenti, assistenti, educatori e sorveglianti occupati in istituti
- le aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale, i centri locali di raccolta del latte e le aziende connesse che lo lavorano
- le aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante (singole disposizioni della legge possono essere dichiarate applicabili, per ordinanza, alle aziende che formano apprendisti, nella misura in cui tale applicazione sia necessaria per la protezione dei medesimi)
- le aziende di pesca
- le economie domestiche private
In caso di dubbio sull'applicabilità della legge alle aziende non industriali o certe categorie di lavoratori occupati in un'azienda industriale o non industriale, la decisione spetta all'autorità cantonale.
Avis de droit sur le champ d'application de la loi sur le travail (LTR) (in francese) (PDF, 640 kB, 13.05.2019)Afin de doter les inspections cantonales du travail d'un outil approprié facilitant la détermination du champ d’application de la loi sur le travail, le SECO a fait rédiger un document intitulé « Avis de droit sur le champ d'application de la loi sur le travail ».
Legge sul lavoro
La legge sul lavoro (LL) costituisce la base della protezione dei lavoratori. Il suo contenuto si distingue in due parti principali: la durata del lavoro e del riposo e la protezione della salute.
La legge è completata da cinque ordinanze.
Ordinanze relative alla legge sul lavoro
L'ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1), che contiene definizioni e precisazioni della legge
L'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2), che prevede disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori
L'ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3), che indica quali sono gli obblighi e i diritti nell'ambito della protezione della salute
L'ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4), che si occupa delle prescrizioni applicabili alle aziende industriali e che regola la procedura d'approvazione dei piani e del permesso d'esercizio
L'ordinanza 5 concernente la legge sul lavoro (Ordinanza sulla protezione dei giovani lavoratori, OLL 5) intende proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori di età inferiore a 18 anni
Ordinanze del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
Altre basi legali
Altre documenti
Giorni festivi in Svizzera
Ultima modifica 15.05.2024