Il primo capitolo modello sul commercio e lo sviluppo sostenibile negli accordi di libero scambio è stato sviluppato dalla Svizzera e dai suoi partner dell'EFTA nel 2010. Tra il 2017 e il 2020, il capitolo del modello è stato rivisto.
Gli elementi principali del capitolo modello riveduto
Principi generali
Le parti riconoscono che lo sviluppo economico, lo sviluppo sociale e la protezione ambientale sono componenti interdipendenti per lo sviluppo sostenibile e si impegnano a sviluppare il commercio internazionale in modo che possano beneficiarne tutti.
Vengono riaffermati i principali strumenti internazionali in materia di protezione dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori, compresa l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
Il capitolo riconosce alle parti il diritto di definire i propri livelli di protezione nazionali sull’ambiente e sul lavoro, mirando al livello di protezione più alto possibile in questi due ambiti.
Le parti si impegnano ad applicare in maniera efficace le loro legislazioni nazionali in materia di protezione dell’ambiente e dei lavoratori. Convengono inoltre di non ridurre il livello di protezione nazionale fissato al solo fine di attirare investimenti o di assicurarsi vantaggi competitivi sul piano commerciale. Si impegnano infine a non offrire alle imprese la possibilità di prevedere eccezioni alla legislazione vigente su ambiente e lavoro.
Protezione dei diritti dei lavoratori
Le parti riaffermano i propri obblighi di rispettare, promuovere e realizzare i principi riguardanti i diritti fondamentali sul lavoro (libertà di associazione, eliminazione del lavoro forzato, abolizione del lavoro minorile, pari opportunità) dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Riconfermano anche l’Agenda per il lavoro dignitoso dell’OIL. L’articolo prevede inoltre l’attuazione efficace delle convenzioni dell’OIL ratificate dalle parti e un impegno alla ratifica delle altre convenzioni classificate dall’OIL come «aggiornate».
Nella sua versione riveduta, l’articolo è completato da nuovi impegni riguardanti l’attuazione a livello nazionale di misure per la protezione sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, i salari equi, la promozione del dialogo sociale e del tripartitismo, nonché per la creazione di un sistema di ispezione delle attività operative. Un’altra nuova disposizione mira ad assicurare che siano messe a punto procedure amministrative e giudiziarie per porre efficacemente rimedio a eventuali violazioni dei diritti dei lavoratori.
Protezione del clima
È stato introdotto un nuovo articolo relativo al commercio e ai cambiamenti climatici che sottolinea l’importanza di perseguire gli obiettivi della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell’Accordo di Parigi per contrastare i cambiamenti climatici. Sul piano operativo, le parti si impegnano ad ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall’Accordo di Parigi e promuovono la transizione verso un’economia a basse emissioni di gas a effetto serra.
Gestione sostenibile delle risorse naturali
Il capitolo riveduto accorda un’attenzione particolare allo sviluppo di un commercio delle risorse naturali quali prodotti forestali, ittici e della fauna selvatica basato su principi di sostenibilità. Si tratta di impedire il commercio di prodotti ottenuti illegalmente e di promuovere il commercio di prodotti che contribuiscano alla conservazione della biodiversità.
L’articolo sulla gestione sostenibile delle risorse forestali sottolinea l’importanza della gestione sostenibile delle foreste per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e la perdita di biodiversità dovute alla deforestazione e al degrado delle foreste naturali e delle torbiere. Le parti si impegnano ad assicurare un’applicazione efficace della legislazione forestale e a garantire una buona governance. Si adoperano inoltre per promuovere lo sviluppo e l’impiego di programmi di certificazione per prodotti provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, nonché per l’effettiva attuazione di sistemi di verifica intesi a porre fine al commercio illegale di prodotti del legname.
La Svizzera ha recentemente allineato la sua legge forestale alla regolamentazione dell’UE sul legname. Ogni importatore che intende immettere legname sul mercato svizzero deve dimostrare che è stato rispettato l’obbligo di diligenza. Al momento dell’importazione deve fornire in particolare informazioni sull’origine e sul tipo di legname.
Conservazione della biodiversità
Il nuovo articolo concernente il commercio e la biodiversità sottolinea l’importanza della conservazione e dell’impiego sostenibile della biodiversità e mira a un impiego attivo della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Devono inoltre essere attuate delle misure a livello nazionale per lottare efficacemente contro la criminalità transnazionale legata alle specie selvatiche lungo le catene del valore. L’articolo prevede anche disposizioni volte a contrastare la propagazione di specie esotiche invasive nell’ambito di attività commerciali.
Gestione sostenibile delle risorse marine
Il nuovo articolo sul commercio e sulla gestione sostenibile della pesca e dell’acquacoltura mira alla conservazione e alla gestione sostenibile delle risorse marine e degli ecosistemi acquatici. Prevede un impegno a elaborare e ad attuare misure e politiche per lottare in maniera efficace e trasparente contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). A questo fine, le parti si impegnano a escludere dai flussi commerciali i prodotti derivanti dalla pesca INN e a creare a livello nazionale dei sistemi di documentazione delle catture (certificati di cattura).
La Svizzera ha istituito un sistema corrispondente con l’introduzione nel 2017 di un’ordinanza concernente il controllo della provenienza legale dei prodotti della pesca marittima importati.
Agricoltura sostenibile
In questo nuovo articolo, le parti riconoscono l’importanza dei sistemi agricoli e alimentari sostenibili e il ruolo del commercio nella realizzazione di tale obiettivo. L’articolo prevede in particolare l’istaurazione di un dialogo bilaterale sulle buone pratiche in materia di sistemi agricoli e alimentari sostenibili nel quale le parti si impegnano a riferire regolarmente i progressi compiuti.
Catene di approvvigionamento sostenibili
L’articolo promuove il commercio e gli investimenti favorevoli allo sviluppo sostenibile, incoraggiando in particolare lo sviluppo e l’impiego di sistemi di certificazione della sostenibilità che contribuiscano a migliorare la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti lungo le catene di approvvigionamento.
Condotta responsabile delle imprese
In questo nuovo articolo, le parti si impegnano a promuovere la condotta responsabile delle imprese. Le imprese private sono incoraggiate a sviluppare catene di approvvigionamento sostenibili e a gestirle in maniera responsabile. Le parti riconfermano gli strumenti internazionali impiegati in questo ambito: le Linee guida dell’OCSE destinate alle imprese multinazionali, la Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell’OIL, il Patto mondiale delle Nazioni Unite e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.
Uguaglianza di genere e pari opportunità
Questo nuovo articolo sottolinea l’importanza dello sviluppo economico inclusivo e delle pari opportunità per tutti. Le parti riconoscono l’importanza di attuare misure sensibili alla dimensione di genere. Sul piano operativo, si impegnano ad attuare gli strumenti internazionali in materia di parità di genere e di non discriminazione.
Monitoraggio delle disposizioni sulla sostenibilità
La sorveglianza del rispetto delle disposizioni sulla sostenibilità compete ai comitati misti degli ALS, che si riuniscono a intervalli regolari. Informazioni dettagliate al riguardo sono disponibili alla pagina seguente: Monitoraggio dell’attuazione
Rafforzamento del sistema di composizione delle controversie
Finora le eventuali controversie dovevano essere risolte esclusivamente tramite consultazioni. Con l’introduzione di un gruppo di esperti nel capitolo modello riveduto è ora disponibile uno strumento supplementare per contribuire a dirimere eventuali controversie non risolvibili nel quadro dei comitati misti o mediante altri strumenti di consultazione. È prevista una procedura dettagliata per la costituzione e i lavori del gruppo di esperti:
(i) i suoi membri devono disporre di un’esperienza riconosciuta nell’ambito in questione ed essere indipendenti dai governi delle parti;
(ii) il gruppo di esperti è incaricato di redigere un rapporto contenente delle raccomandazioni per risolvere la controversia;
(iii) il rapporto e le raccomandazioni sono resi pubblici;
(iv) le parti devono riunirsi per concordare le misure da adottare al fine di attuare le raccomandazioni;
(v) il comitato misto è incaricato di monitorare l’attuazione delle raccomandazioni.