Trasmissione di atti giuridici per via elettronica

Dal 1° gennaio 2011 è possibile trasmettere atti scritti ad autorità e tribunali anche per via elettronica.

Dall'inizio del 2011, nell'ambito di diversi progetti legislativi della Confederazione concernenti l'organizzazione giudiziaria e le procedure, le parti in causa possono trasmettere atti scritti a tribunali o autorità anche per via elettronica. Il Consiglio federale ha disciplinato in due ordinanze le modalità di invio degli atti scritti nonché la trasmissione di sentenze o decisioni formali.

Canali di comunicazione autorizzati

Piattaforme di trasmissione riconosciute


Formati di dati autorizzati

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Tipi di atti da trasmettere, oltre che per via elettronica, anche su car

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Ammissibilità della comunicazione per via elettronica

L'autorità può escludere, mediante iscrizione nella lista, la comunicazione per via elettronica per i procedimenti in cui vengono trattate informazioni classificate SEGRETE o CONFIDENZIALI ai sensi dell'ordinanza del 4 luglio 20074 sulla protezione delle informazioni.

Ultima modifica 10.05.2016

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