L’OIP si applica:
• alle merci offerte in vendita ai consumatori (o ai «negozi giuridici» analoghi alla compera)
• alle prestazioni di servizi definite dal Consiglio federale (catalogo esaustivo secondo l’art. 10 cpv. 1 OIP)
• a qualsiasi pubblicità in cui siano menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre (p. es. sconti), a prescindere che siano merci o prestazioni di servizi (vale anche per quelle non contemplate dall’art.10 cpv. 1 OIP).
FAQ
In generale
Le tasse pubbliche inglobabili nei prezzi al minuto, i compensi per i diritti d’autore, i contributi anticipati per lo smaltimento e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo devono già essere inclusi nel prezzo indicato. Di conseguenza l’imposta sul valore aggiunto, essendo una tassa pubblica, deve essere già contenuta nel prezzo.
L’esercente di fondi di commercio di qualsiasi genere è responsabile della corretta indicazione dei prezzi e di una pubblicità conforme alle prescrizioni dell’OIP.
La SECO esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione. Emana direttive per i Cantoni e assolve ai compiti di coordinamento, formazione e consulenza nei confronti delle autorità cantonali di esecuzione. La SECO conduce inoltre negoziati e colloqui con le associazioni di categoria, le associazioni dei consumatori e altre organizzazioni interessate e risponde alle domande degli operatori economici e dei cittadini.
Le infrazioni riscontrate devono essere segnalate agli organi esecutivi cantonali.
Merci
Il prezzo al minuto, ovvero il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri, deve essere indicato in ogni momento. Le tasse pubbliche, i compensi per i diritti d’autore, i contributi anticipati per lo smaltimento e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo, segnatamente per la prenotazione, il servizio o l’elaborazione, devono essere inclusi nel prezzo.
Per le merci misurabili, il prezzo unitario (= prezzo al litro, chilo, metro,… in base al quale è definito il prezzo al minuto) deve essere indicato in ogni momento (p. es. mele Golden, fr. 3.50/kg). Una merce misurabile è una merce il cui prezzo al minuto è definito in base alla quantità acquistata.
Per le merci misurabili preimballate va indicato il prezzo al minuto e il prezzo unitario (p. es. marmellata, 185 g, fr. 2.70; fr. 14.95/kg).
Il prezzo deve essere indicato sulla merce stessa o in prossimità di quest’ultima (iscrizione, stampa, etichetta, cartellino, ecc.).
È possibile menzionare i prezzi in forma semplificata se l’indicazione sulla merce stessa non è pratica a causa della molteplicità di prodotti a prezzi identici oppure per ragioni di ordine tecnico. In questi casi il prezzo può essere comunicato anche mediante indicazione sullo scaffale, indicazione dei prezzi correnti o presentazione di cataloghi, ecc. Nel caso della forma semplificata occorre sempre fare in modo che i prezzi siano di facile consultazione e agevolmente leggibili.
Per Internet non è previsto un obbligo generale di indicazione dei prezzi.
Ma se le merci sono acquistabili online, occorre indicare, in ogni momento, i prezzi effettivamente da pagare in franchi svizzeri (prezzo al minuto).
Per le merci misurabili, il prezzo unitario (= prezzo al litro, chilo, metro,… in base al quale è definito il prezzo al minuto) deve essere indicato in ogni momento.
L’OIP è applicabile per la vendita di merci rivolta in modo specifico alla clientela svizzera.
Le spese di spedizione e di consegna dipendono da vari fattori (p. es. peso della merce, domicilio del cliente, ecc.), per cui non devono essere incluse nel prezzo. Per ragioni di trasparenza e comparabilità dei prezzi è però necessario che le spese di spedizione o consegna siano indicate separatamente in modo ben visibile e leggibile.
La vendita al pezzo o in base al numero di pezzi rappresenta un’eccezione all’obbligo di indicazione del prezzo unitario (art. 5 cpv. 3 lit. a OIP).
Solo determinate merci possono essere vendute al pezzo (vendita di merce sfusa al pezzo) o secondo il numero di pezzi (imballaggi preconfezionati in base al numero di pezzi).
- Le merci che possono essere vendute al pezzo nella vendita di merce sfusa sono elencate all’art. 2 e nell’allegato dell’Ordinanza del DFGP sulle indicazioni di quantità nella vendita di merce sfusa e sugli imballaggi preconfezionati (OIQ-DFGP).
- L’art. 5 OIQ-DFGP concerne gli imballaggi preconfezionati indicati in base al numero di pezzi e elenca le derrate alimentari (art. 5 cpv. 2 et allegato 2 OIQ-DFGP) e le altre merci (art. 5 cpv. 1 OIQ-DFGP) che possono essere contenute in un imballaggio preconfezionato indicante il numero di pezzi come quantità nominale.
Sì, esatto. Per il pane in vendita sfusa con un peso superiore ai 150 g si devono indicare sia il prezzo al minuto sia il prezzo unitario. L’indicazione corretta sarebbe: «pane del contadino, 300 g, fr. 3.30 (100 g = fr. 1.10)».
Le merci esposte in vetrina devono essere prezzate: il prezzo deve essere indicato sulla merce stessa o in prossimità di quest’ultima e deve essere ben leggibile dall’esterno.
Per alcuni beni di lusso (pezzi di antiquariato, pellicce, oggetti d’arte, tappeti orientali, gioielli e altri oggetti di metalli preziosi) il cui prezzo supera i 5000.00 franchi si può fare a meno dell’indicazione diretta del prezzo mettendo a disposizione nel negozio un catalogo o un listino prezzi.
In linea di massima sì, perché l’esposizione di merci con indicazione dei prezzi di solito è vincolante. Rappresentano un’eccezione i casi in cui è evidente che si tratta di un errore (p. es. anello in oro fr. 59.90 anziché 599.-).
Sì, luce, acqua e gas sono considerate merci misurabili, e questo principio vale anche quando vengono forniti da un’azienda pubblica.
Ciò significa che per la fornitura di luce, acqua e gas è obbligatorio comunicare agli utenti la tariffa totale, comprensiva cioè dell’imposta sul valore aggiunto, a prescindere dalla tipologia di testo in cui si indica il prezzo (regolamento, tariffario o listino prezzi).
Per le merci offerte ai consumatori deve essere indicato il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri. Il prezzo deve essere ben visibile e leggibile. L’ulteriore indicazione del prezzo in un’altra valuta (p. es. in euro) è lecita secondo l’OIP, purché siano rispettate determinate norme (cfr. il promemoria Doppia indicazione dei prezzi in franchi svizzeri e in euro: Link).
I debiti pecuniari si pagano normalmente nella valuta del Paese e dunque, nel caso della Svizzera, in franchi. È possibile pagare in euro solo se entrambi le parti sono d’accordo.
Secondo l’articolo 1 della legge sull’unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP, RS 941.10) il franco svizzero si divide in cento centesimi. Secondo l’articolo 3 dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP, RS 942.211) le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate con il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto).
Sebbene le monete da un centesimo siano fuori corso dal 1° gennaio 2007 (cfr. ordinanza concernente la messa fuori corso delle monete da un centesimo, RS 941.103.3; i prezzi possono essere indicati in centesimi (ad es. 1.99 centesimi o 0.49 franchi). Di fatto poi, al momento del pagamento, il prezzo viene arrotondato per difetto (p. es. da fr. 25.99 a 25.95). Finché gli importi vengono arrotondati per difetto e non per eccesso all’importo più vicino, l’indicazione dei prezzi non è ingannevole, per cui non sussiste una violazione dell’OIP.
Nell’opuscolo «Ordinanza sull’indicazione dei prezzi – Guida pratica 2022»
Nell’opuscolo «Corretta indicazione di prezzi e quantità – Opuscolo informativo per il commercio 2020»
Prestazioni di servizi
In generale
Occorre distinguere fra l’offerta e la pubblicità. Se si tratta di offerta è obbligatorio indicare i prezzi solo per le prestazioni elencate esplicitamente all’articolo 10 capoverso 1 OIP (vedi sotto). Se invece si pubblicizza una prestazione di servizio con indicazione dei prezzi o se sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre (p. es. sconti), l’OIP si applica a tutte le prestazioni di servizi senza distinzioni, cioè anche a quelle che non figurano nell’articolo 10 capoverso 1 OIP.
L’articolo 10 capoverso 1 OIP comprende attualmente le seguenti prestazioni di servizi:
• saloni da parrucchiere;
• lavori correnti nelle autorimesse;
• ramo alberghiero;
• istituti di bellezza e cure del corpo;
• centri di fitness (cultura fisica), piscine, piste di ghiaccio e altri impianti sportivi;
• taxi;
• ramo ricreativo (teatri, concerti, cinema, dancing, ecc.), musei, esposizioni, fiere e manifestazioni sportive;
• noleggi di veicoli, apparecchi e impianti;
• lavanderie e pulitura a secco;
• parcheggio di autovetture;
• ramo fotografico (servizi standardizzati come sviluppo, copia, ingrandimento);
• offerta di corsi;
• viaggi in aereo e viaggi «tutto compreso»;
• servizi inerenti alla prenotazione di un viaggio e fatturati separatamente (prenotazione, intermediazione);
• servizi di telecomunicazione secondo la legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni);
• prestazioni quali i servizi d’informazione, di consulenza, di commercializzazione, di ripartizione delle spese di comunicazione, fornite o offerte mediante servizi di telecomunicazione, fatturate o no da un fornitore di servizi di telecomunicazione;
• apertura, tenuta e chiusura di conti, traffico dei pagamenti nazionale e internazionale, mezzi di pagamento (carte di credito) nonché acquisto e vendita di valuta estera (cambio);
• diritti di godimento a tempo parziale di beni immobili;
• prestazioni di servizi relative alla dispensazione di medicamenti e dispositivi medici nonché prestazioni di servizi di veterinari e dentisti;
• agenzie di onoranze funebri;
• prestazioni notarili.
Il prezzo delle prestazioni di servizi deve essere indicato solo se la prestazione rientra in quelle elencate all’articolo 10 capoverso 1 OIP.
Come per le merci, il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri per i servizi soggetti all'OIP deve essere indicato in ogni momento e deve comprendere tutte le tasse pubbliche inglobabili nel prezzo al minuto (ad esempio l'IVA), i compensi per i diritti d'autore e altri supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo fatturati segnatamente per la prenotazione, il servizio o l’elaborazione.
In base all’OIP è necessario fornire ai clienti informazioni precontrattuali chiare e inequivocabili sul prezzo nonché sull’entità e sul contenuto delle prestazioni di servizi offerte. I prezzi esposti, le liste dei prezzi, i cataloghi devono essere di facile consultazione e agevolmente leggibili.
Le informazioni sui prezzi devono essere affisse o esposte laddove le persone interessate sostano abitualmente. Devono inoltre essere accessibili senza che i clienti debbano farne richiesta.
Per Internet non è previsto un obbligo generale di indicazione dei prezzi. Se però un sito offre prestazioni di servizi ordinabili direttamente online (carrello) e la prestazione rientra fra quelle elencate all’articolo 10 capoverso 1 OIP (vedi sopra), è obbligatorio indicare il prezzo effettivamente pagabile in franchi. Nel momento in cui l’offerta di prestazioni è rivolta alla clientela svizzera, l’OIP diventa infatti applicabile.
No. L'OIP stabilisce che venga sempre indicato il prezzo effettivamente da pagare in franchi svizzeri. Questo prezzo deve essere il prezzo finale e deve quindi includere tutti i supplementi non facoltativi. Eventuali tasse "energia" non possono essere fatturate separatamente e devono quindi essere incluse nel prezzo effettivamente da pagare.
Settore alberghiero
«Settore alberghiero» è un termine sovraordinato, che include sia i ristoranti sia altri esercizi che offrono solo bevande (bar, caffè, night, ecc.).
Gli esercizi del settore della ristorazione non sono obbligati a esporre i prezzi all’esterno, ma all’interno del locale le liste delle vivande e delle bevande devono essere disponibili in quantità sufficiente e facilmente reperibili dal cliente oppure devono essere portate al tavolo senza essere richieste. Nei ristoranti con un’offerta molto limitata è sufficiente se l’offerta viene indicata in modo ben leggibile in uno o più punti del locale.
Negli esercizi pubblici, nelle mense e nelle manifestazioni pubbliche l’indicazione del prezzo delle bevande pronte quali latte freddo, succhi di frutta o di verdura, acqua minerale, bevande zuccherate, vino, birra e alcolici deve evidenziare la quantità cui il prezzo si riferisce (p. es. gazzosa 2 dl, fr. 2.90; Coca Cola 33 cl, fr. 4.50; vino rosso Beaujolais 1 dl, fr. 4.10 ecc.). Queste bevande possono essere offerte solo in misure per lo spaccio tarate o contrassegnate, che vanno riempite fino al bordo inferiore del segno di riempimento. L’indicazione della quantità non è necessaria per le bevande calde (p. es. thè fr. 3.50; caffè fr. 3.60) e i cocktail (p. es. Mojito fr. 14.-).
L'OIP stabilisce che i prezzi di tutti i cibi e le bevande serviti in un ristorante devono essere indicati su un menu per cibi e bevande chiaramente leggibile e disponibile in numero sufficiente e che i prezzi indicati devono essere comprensivi di IVA.
Tuttavia, l'OIP non prevede l'obbligo di far figurare la dicitura «IVA inclusa». Ciò significa che i gestori di esercizi pubblici soggetti all’IVA sono liberi di decidere se indicarla o meno, e possono quindi farlo anche solo alla fine del menu.
Servizi di telecomunicazione
La definizione si basa sulla legge federale del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS 784.10), secondo la quale con questo termine s’intende la trasmissione mediante telecomunicazione di informazioni per terzi, vale a dire l’emissione o la ricezione elettrica, magnetica, ottica oppure elettromagnetica di altro tipo, di informazioni su linea o via radioonde. Il termine «servizi di telecomunicazione» comprende dunque la telefonia fissa e mobile, l’accesso a Internet, il traffico e-mail, la diffusione di programmi radiotelevisivi e la trasmissione generale di dati (p. es. SMS, MMS, GPRS, WAP).
Per roaming internazionale s’intende l’utilizzo di un cellulare in una rete estera di telefonia mobile (telefonate, SMS, navigazione Internet, ecc.). Gli operatori di telefonia mobile devono rendere noti nei loro tariffari il costo delle chiamate effettuate dall’estero in Svizzera, delle chiamate ricevute all’estero dalla Svizzera, degli SMS, di Internet. Devono inoltre comunicare subito ai clienti, non appena agganciano una rete estera, i costi massimi delle chiamate, dell’invio di SMS e della trasmissione di dati (p.es. navigare su Internet).
Nel foglio informativo del 1° febbraio 2017 la SECO ha riassunto le principali informazioni sull’indicazione dei prezzi e sulla pubblicità dei servizi di telecomunicazione.
Per maggiori ragguagli si rinvia al sito dell’UFCOM
Impianti per sport invernali
Trattandosi in prima linea di una questione di formazione dei prezzi, di per sé i prezzi dinamici non sono vietati (in via di principio, i venditori sono liberi di determinare i prezzi).
Ovviamente le norme OIP vanno però rispettate. Prima di un acquisto i clienti devono essere informati del prezzo in franchi svizzeri effettivamente pagabile, che va pubblicato in maniera ben visibile e leggibile sia su Internet sia alla stazione di partenza dell’impianto.
Inoltre, l’offerta pubblicizzata deve indicare chiaramente a cosa si riferisce il prezzo (p. es. quale impianto può essere utilizzato, da chi, quando e dove).
Nella pubblicità, liste con prezzi «a partire da» un determinato importo sono ammesse alle seguenti condizioni:
- dall’offerta deve risultare chiaramente che si tratta del prezzo minimo. Il riferimento «a partire da» deve comparire prima di ogni prezzo per evitare possibili fraintendimenti da parte dei clienti;
- l’offerta deve indicare chiaramente a cosa si riferisce il prezzo minimo. Occorre descrivere l’offerta concreta specificando in particolare dove, quando e come è disponibile (p. es. «Il prezzo minimo si applica al periodo di bassa stagione dal xx.xx.2023 al xx.xx.2023 per gli acquisti su Internet»).
D'altra parte, alla cassa o nel negozio online, i gestori devono indicare il prezzo effettivamente da pagare per le offerte degli impianti per sport invernali.
Un confronto con il proprio prezzo precedente (= autocomparazione) è ammesso solo a particolari condizioni. Da un lato il prezzo comparativo più elevato deve essere stato effettivamente praticato immediatamente prima. Dall’altro, si applica la regola del dimezzamento, vale a dire che il prezzo comparativo può essere indicato soltanto durante la metà del periodo in cui è stato praticato, ma al massimo per la durata di due mesi.
Esempi corretti:
Il prezzo comparativo di 100.- fr. è praticato immediatamente prima per 2 mesi. --> Confronto «90.- fr. invece di 100.- fr.» ammesso per 1 mese.
Il prezzo comparativo di 100.- fr. è praticato immediatamente prima per 6 mesi. --> Confronto «Approfittate del 10 % di sconto, oggi solo 90.- fr. invece di 100.- fr.» ammesso per due mesi. (Poiché il periodo massimo è di 2 mesi, il confronto non può durare 3 mesi.)
Un confronto con il prezzo giornaliero corrispondente è possibile alla cassa se il tipo di confronto di prezzi è trasparente e se i prezzi comparativi utilizzati sono corretti. Deve essere chiaro quali prezzi vengono confrontati (es. prezzo on-line rispetto al prezzo alla base dell’impianto), e i prezzi utilizzati devono corrispondere alla realtà.
Esempio corretto:
«Approfittate del 10 % di sconto alla cassa sul prezzo giornaliero! Ora solo 90.- fr. invece di 100.- fr.»
Gli sconti «fino a» una determinata percentuale sono vaghi e non unitari. È ammesso pubblicizzare uno sconto di questo tipo soltanto se tutte le offerte corrispondenti vengono presentate con il prezzo e l’indicazione specifica. Se ciò non è possibile, questa tipologia di sconto non è consentita.
Se l’ammontare dello sconto dipende dalla domanda dei consumatori ed è quindi variabile, non tutte le offerte possono essere indicate preventivamente. In questo caso non sarebbe possibile pubblicizzare uno sconto con l’indicazione «fino a» un determinato ammontare.
Esempio non corretto:
«Con i prezzi dinamici beneficiate di uno sconto fino al 30 % se acquistate il vostro biglietto con almeno 30 giorni di anticipo.»
(Pubblicità non ammessa perché non specifica tutte le offerte singolarmente.)
Servizi a valore aggiunto
Si tratta di un servizio (di informazione, intrattenimento, consulenza, commercializzazione, di ripartizione delle spese di comunicazione), fornito o offerto mediante servizi di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che sia fatturato o meno da un fornitore di servizi di telecomunicazione. I servizi a valore aggiunto possono essere offerti tramite telefonia fissa, numeri d’abbonato normali, telefonia mobile (SMS o MMS a pagamento), Internet, numeri con prefisso 084x- e 090x.
Non, poiché il prezzo annunciato per le telefonate ai numeri con prefisso 090x vale per tutte le chiamate, a prescindere dal tipo di apparecchio utilizzato (fisso o mobile). Dal 1° luglio 2015 non è più possibile fatturare ulteriori costi alle telefonate da apparecchi mobili verso numeri a valore aggiunto (i cosiddetti numeri speciali, per es. 080x, 090x, 084x, 18xy, ecc.
Il fornitore del servizio a valore aggiunto è tenuto a indicare il prezzo del servizio (p. es. servizio clienti 090x fr. 1.50/min.).
In linea di massima è consentito fornire servizi anche tramite i normali prefissi geografici (numeri normali di abbonati). È però necessario indicare in modo chiaro il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (tariffa di base, prezzo al minuto o altro piano tariffario).
I servizi a valore aggiunto conteggiati per unità d’informazione (push services) sottostanno a norme specifiche per quanto riguarda il tipo e la modalità di indicazione dei prezzi. Prima dell’attivazione i consumatori devono ricevere sul cellulare informazioni sui prezzi del servizio. Il push service può essere fatturato solo dopo che il consumatore ha ricevuto l’informazione sui prezzi e accettato l’offerta sul suo cellulare. Di volta in volta è sempre necessario informare il consumatore sulle modalità per disattivare il servizio.
Dal 1° luglio 2015 gli operatori di telefonia mobile non possono più fatturare alcun genere di tassa per le chiamate ai numeri con prefisso 080x (art. 39a cpv. 2 ordinanza sui servizi di telecomunicazione).
La lista dei titolari di numeri per servizi a valore aggiunto è pubblicata sul sito dell’UFCOM:
Nel foglio informativo del 1° luglio 2015 la SECO ha riassunto le principali informazioni sull’indicazione dei prezzi e sulla pubblicità dei servizi telefonici a valore aggiunto.
Per maggiori ragguagli si rinvia al sito dell’UFCOM.
Viaggi in aereo e viaggi tutto compreso
L’articolo 10 capoverso 1 OIP prevede alla lettera n l’obbligo di indicare il prezzo per i viaggi in aereo e i viaggi «tutto compreso». Mentre il primo concetto si spiega da sé, il secondo si basa sulla legge concernente i viaggi «tutto compreso», termine con cui s’intende l’offerta di un operatore turistico che comprende almeno due delle prestazioni seguenti: trasporto, alloggio o altre prestazioni turistiche non accessorie del trasporto o dell’alloggio e costituenti una parte significativa della prestazione globale.
Se si tratta dunque di un viaggio in aereo o di un viaggio «tutto compreso», vige l’obbligo di indicare il prezzo.
Diverso è invece il caso della pubblicità: in questo ambito gli operatori turistici sottostanno alle corrispondenti norme dell’OIP nel momento in cui menzionano prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre (vedi sotto nelle risposte alle domande sulla pubblicità).
Gli operatori turistici esteri che offrono viaggi «tutto compreso» a clienti svizzeri e che hanno la loro sede o una succursale in Svizzera devono indicare nel catalogo il prezzo delle loro offerte in franchi svizzeri.
Per quanto riguarda le vendite online, gli operatori con sede all’estero che non hanno una succursale in Svizzera e il cui sito internet si rivolge in modo specifico ai consumatori svizzeri (p. es. con un dominio .ch oppure.de, .at., .it, .fr o .com rivolto in modo specifico alla clientela svizzera) devono indicare i prezzi come segue:
- Il prezzo effettivamente da pagare deve essere indicato nella valuta di emissione della fattura, ad esempio in euro.
- Il prezzo in valuta estera deve essere accompagnato dal prezzo di riferimento in franchi svizzeri (CHF), in modo che il consumatore possa farsi un'idea quanto più precisa possibile del costo del viaggio in CHF.
- Il prezzo di riferimento in franchi svizzeri deve essere accompagnato anche da una nota relativa al tasso di cambio applicabile e alle eventuali spese di conversione applicate in caso di pagamento con carta di credito.
Se l’operatore turistico sottostà all’obbligo di indicare il prezzo (vedi due domande precedenti), analogamente a quanto previsto per le merci si applica il principio dell’indicazione del prezzo complessivo, devono cioè già essere incluse tutte le tasse pubbliche inglobabili e i supplementi non facoltativi di qualsiasi tipo. Il biglietto aereo deve comprendere tutte le imposte, le tasse, i supplementi e i compensi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione.
I supplementi individuali o facoltativi non devono essere inclusi nel prezzo, ma indicati a parte. Rientrano in questa categoria i costi dell’assicurazione viaggi, le spese per il visto, eventuali supplementi per l’utilizzo di un metodo di pagamento più costoso (p. es. con carta di credito).
I supplementi per il pagamento con carta di credito sono considerati supplementi di prezzo facoltativi se è disponibile un’altra modalità di pagamento gratuita di uso corrente. Se invece l’unica modalità di pagamento a disposizione è con carta di credito, l’eventuale tassa deve essere inclusa nel prezzo del biglietto.
Offerta di corsi
Sì, nell’OIP l’offerta di corsi è elencata come termine generico e sottostà all’obbligo di indicare il prezzo.
L’offerta comprende corsi di ogni genere e tipo (lingue, formazione, formazione continua, informatica, ecc.), compresi quelli a distanza. Gli operatori sono tenuti a mettere a disposizione dei consumatori informazioni precontrattuali scritte riguardanti il prezzo.
Il prezzo indicato è quello effettivamente pagabile in franchi svizzeri, comprensivo delle tasse pubbliche. L’indicazione deve contenere tutti gli aspetti rilevanti per il prezzo della prestazione offerta (p.es. informazioni sulle prestazioni in termini di tempo, specializzazione, conclusione, diploma, costi del materiale, tasse d’iscrizione, presupposti per l’avvio del corso, ecc.).
Saloni da parrucchiere, istituti di bellezza, ecc.
Non è obbligatorio indicare i prezzi delle prestazioni in vetrina o all’esterno del locale, ma all’interno del salone da parrucchiere o dell’istituto di bellezza i prezzi devono essere indicati in modo ben leggibile in franchi svizzeri, nello specifico sotto forma di affissione o di listino prezzi.
Le informazioni riguardanti i prezzi devono essere affisse o esposte nei luoghi normalmente frequentati dai clienti ed essere disponibili senza che ne venga fatta richiesta. La semplice comunicazione a voce dei prezzi non è sufficiente.
No, perché le offerte devono essere specificate. È però possibile distinguere le varie voci e prevedere prezzi diversi: in questo modo si può tenere conto del fatto che i capelli più lunghi richiedono più tempo e lavoro.
Esempio: piega
Capelli corti: fr. 45.-
Capelli di media lunghezza: fr. 50.-
Capelli lunghi: fr. 55.-
Servizi bancari e analoghi
Secondo l’articolo 10 capoverso 1 lettera r OIP le seguenti prestazioni del settore bancario sottostanno all’obbligo di indicare il prezzo: apertura, tenuta e gestione di conti, traffico dei pagamenti nazionale e internazionale, mezzi di pagamento (carte di credito) nonché acquisto e vendita di valuta estera (cambio).
È invece diverso il caso della pubblicità di prestazioni bancarie o analoghe: nella pubblicità rivolta ai consumatori in cui sono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre (p. es. sconti) deve essere indicato il prezzo di tutte le prestazioni, anche di quelle non elencate all’articolo 10 capoverso 1 OIP.
Nel foglio informativo del 1° luglio 2019 la SECO ha riassunto le principali informazioni sull’indicazione dei prezzi e la pubblicità per i servizi bancari e servizi analoghi.
Pubblicità
No, non è obbligatorio, ma se vengono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi deve essere indicato il prezzo effettivamente pagabile. Questo principio vale sia per le merci sia per le prestazioni di servizi.
Dal punto di vista giuridico il prezzo indicato nella pubblicità non costituisce di per sé una proposta vincolante (art. 7 cpv. 2 Codice delle obbligazioni). Ma secondo la legge sulla concorrenza sleale e l’OIP, il fatto di non rispettare al momento della vendita l’importo indicato nella pubblicità può rientrare nella pubblicità ingannevole ed essere sanzionato.
Se nella pubblicità vengono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi è necessario indicare il prezzo effettivamente pagabile e specificare l’offerta. L’indicazione «a partire da fr. 59.-» è il limite di prezzo inferiore e come tale è consentito, ma l’offerta deve essere spiegata più in dettaglio in modo che il consumatore sappia che può comprarsi un olivo per 59 franchi. Esempio: «Olivi a partire da fr. 59.-, diverse grandezze, p. es. olivo in vaso Ø 24 cm, altezza 120 cm, fr. 59.-»
Per categorie o limiti di prezzi in cifre s’intendono sia le categorie di prezzi («da X a X fr.») sia i limiti di prezzi («a partire da X fr.», o «massimo X fr.»).
In base all’articolo 17 OIP, la pubblicità con categorie o limiti di prezzo in cifre viene valutata analogamente alla pubblicità con prezzi comparativi (art. 16 OIP). Le categorie di prezzi sono consentite se vengono indicati e specificati il livello di prezzo minimo e quello massimo (p. es. televisore Samsung da fr. 500.00 a fr. 2 500.00, p. es. modello Samsung SECO Small, diagonale 90 cm per fr. 500.00, modello Samsung SECO Large, diagonale 120 cm per fr. 2 500.00). I limiti di prezzi sono permessi se il limite inferiore o quello superiore sono specificati in dettaglio (p. es. «Ford Focus da 20 000.00 fr. Modello raffigurato: Ford Focus Winner, 125 CV, prezzo di catalogo fr. 25 000.00, meno l’eurobonus di fr. 1 500.00).
Se vengono menzionati prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre, la pubblicità deve indicare i prezzi effettivamente pagabili, normalmente in franchi svizzeri. Se la pubblicità è estera può anche essere indicata un’altra valuta, per cui in linea di massima è anche possibile pubblicizzare un prodotto con il prezzo in euro. La pubblicità deve però indicare chiaramente che i prezzi sono in una valuta straniera (p. es. €).
Nel momento in cui le merci o le prestazioni di servizi vengono acquistate e pagate in Svizzera, il prezzo effettivamente pagabile deve essere indicato in franchi.
Saldi, riduzioni, azioni
In Svizzera non esiste più una legislazione specifica sui saldi o sulle vendite promozionali; in particolare, non esistono periodi regolamentari per i saldi, i quali possono quindi essere effettuati durante tutto l'anno.
Tuttavia, i limiti sono fissati dal divieto di indurre in inganno, sancito dalla Legge federale contro la concorrenza sleale e dall'Ordinanza sull'indicazione dei prezzi. Quest'ultima stabilisce, tra l'altro, le condizioni alle quali è possibile indicare confronti o riduzioni di prezzo. A questo proposito, si veda l'opuscolo OIP – Guida Pratica 2022, pag. 19 e segg.
Gli sconti (p. es. 20% di sconto su tutte le calzature da uomo) rientrano nei cosiddetti limiti di prezzo che, secondo l’articolo 17 capoverso 1 OIP, equivalgono ai prezzi comparativi (autocomparazione, confronto con la concorrenza o prezzo di lancio).
Secondo l’articolo 16 capoverso 1 e l’articolo 17 OIP, oltre al prezzo effettivamente pagabile il fornitore può indicare solo a determinate condizioni altri prezzi o categorie di prezzi (p. es. sconti). Si parla di autocomparazione quando il fornitore in precedenza ha davvero messo in vendita la merce a un prezzo più alto. Si ha invece un confronto con la concorrenza se altri fornitori propongono effettivamente a questo prezzo una parte preponderante delle merci identiche nel settore di mercato corrispondente. Il prezzo di lancio riguarda infine i casi in cui l’offerente all’inizio mette in vendita la merce a un prezzo ridotto rispetto a quello più alto che praticherà allo scadere dell’offerta.
Un confronto di prezzi di questo genere è ammesso se sono soddisfatti i requisiti per un cosiddetto confronto con la concorrenza. Ciò significa che il prezzo di 229.90 franchi deve essere un prezzo di mercato effettivo, praticato cioè da altri venditori del settore e applicato a una parte preponderante delle stesse merci. Se queste condizioni non sono soddisfatte si tratta di un’infrazione all’OIP, dal momento che si utilizza come riferimento un prezzo artificiale più alto.
È permesso fare riferimenti ad aliquote di riduzione vaghe e non unitarie («sconti fino al 70%») solo se si indica il prezzo di tutte le merci scontate e si specificano le offerte. Se gli sconti riguardano un ampio numero di articoli è difficile soddisfare questi requisiti.
Nella prassi è dunque permesso indicare la fascia di riduzione, ma occorre indicare e specificare almeno un esempio per il limite minimo e il limite massimo. La differenza fra l’uno e l’altro, inoltre, non può essere troppo ampia. Esempi: «sconti dal 30% al 70% sulla collezione sportiva, p. es. giacca trekking da donna, modello Mountain 1000, sconto del 30%, fr. 133.- invece di fr. 190.-; scarpe sportive, modello North, sconto del 70%, fr. 57.- invece di fr. 190.-»
Nei casi in cui viene indicata un’aliquota di riduzione unitaria (p. es. 20%) per diversi prodotti dello stesso genere, per prodotti diversi, per gruppi di prodotti o per assortimenti non è obbligatorio indicare il prezzo né fornire precisazioni. L’indicazione «20% di sconto su tutto l’assortimento di stoviglie» è dunque consentita anche senza specificazioni e senza ulteriori indicazioni di prezzo.
No. Il prezzo comparativo (p. es. fr. 399.-) può essere indicato solo per la metà del periodo in cui è stato praticato. In questo esempio specifico quindi solo per un giorno, perché il prezzo più alto è stato praticato soltanto per due giorni.
Nell’opuscolo «Ordinanza sull’indicazione dei prezzi – Guida pratica 2022» questi temi sono spiegati in dettaglio sulla scorta di numerosi esempi.
Ultima modifica 15.09.2023