Principi

Oggetto dell'OIP e sanzioni

L’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP; RS 942.211), che si basa sugli articoli 16 – 20 e 24 – 27 della legge contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241), promuove la trasparenza, la comparabilità e l’indicazione non fuorviante dei prezzi.

L’OIP regolamenta le modalità di indicazione dei prezzi nei tre seguenti ambiti: offerta di merci ai consumatori, offerta di prestazioni di servizi e impiego di prezzi, categorie o limiti di prezzi in cifre nella pubblicità.

L’OPI, tuttavia, si applica all’offerta di merci o servizi e alla pubblicità solo se sono rivolte ai consumatori (business to consumer). Se invece si tratta di un’offerta o di una pubblicità rivolta ad altri operatori (business to business), l’OIP non trova applicazione. Per consumatori si intendono le persone che acquistano merci o prestazioni di servizi per scopi che non sono in relazione con la loro attività commerciale o professionale (art. 2 cpv. 2 OIP).

Sanzioni: La LCSl prevede «una multa fino a 20 000 franchi» (art. 24) per chi infrange le sue disposizioni.


Basi legali


Revisioni concernenti la OIP


Comunicati stampa e informazioni complementari

Comunicati stampa

15.12.2025
Campagna di controllo 2025: la maggior parte dei negozi di barbieri, saloni di parrucchieri e istituti di bellezza indica correttamente i prezzi
Il 15 dicembre 2025 la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) ha pubblicato i risultati della campagna di controllo nazionale di quest’anno svolta nel quadro dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP). È stata controllata l’indicazione dei prezzi di beni e servizi nei negozi di barbieri, saloni di parrucchieri e istituti di bellezza.
 

https://www.seco.admin.ch/content/seco/it/home/Werbe_Geschaeftsmethoden/Preisbekanntgabe/generalites.html