Sanzioni nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord)

Berna, 25.10.2006 - Nella sua seduta del 25 ottobre 2006 il Consiglio federale ha deciso di imporre sanzioni alla Repubblica popolare democratica di Corea e ha varato una corrispondente ordinanza. In questo modo la Svizzera applica la risoluzione 1718 del Consiglio di sicurezza dell'ONU del 14 ottobre 2006. L'ordinanza in questione entrerà in vigore il 26 ottobre 2006.

L’ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea prevede un divieto di esportazione e di importazione di armamenti pesanti. Vieta inoltre l’esportazione e l’importazione di beni e tecnologie che potrebbero essere utilizzati per i programmi concernenti armi di distruzione di massa e missili vettori della Corea del Nord. Un elenco provvisorio di questi beni è contenuto nell’allegato 1 dell’ordinanza. Il divieto è esteso anche a servizi quali la mediazione e il finanziamento in relazione ai beni citati.

Conformemente alla legge sul materiale bellico e alla legge sul controllo dei beni a duplice impiego, già in precedenza la Svizzera vietava le esportazioni di materiale bellico e autorizzava solo in misura molto limitata le esportazioni di beni a duplice impiego sottoposti a controlli (per un valore di 0,5 mio. di franchi dal 1998 ) nella Corea del Nord.

L’ordinanza proibisce anche di fornire beni di lusso alla Repubblica popolare democratica di Corea. Un elenco provvisorio di questi beni figura nell’allegato 2 dell’ordinanza. Il Consiglio di sicurezza dell’ONU non ha finora definito più in dettaglio i beni di lusso soggetti all’embargo.

Viene disposto il blocco degli averi e delle risorse economiche di persone, imprese e organizzazioni che contribuiscono allo sviluppo e alla fabbricazione di armi di distruzione di massa e di missili vettori nordcoreani. È vietato mettere a disposizione di persone, imprese e organizzazioni interessate averi e risorse economiche. Inoltre, determinate persone non possono più entrare in Svizzera o transitare sul suo territorio.

L’ONU non ha finora pubblicato elenchi di persone colpite dalle sanzioni finanziarie e dalle restrizioni di viaggio. Non appena saranno disponibili, il Dipartimento federale dell'economia inserirà i nomi indicati negli allegati dell'ordinanza.

Con questa ordinanza la Svizzera applica la risoluzione 1718 (2006) dell’ONU del 14 ottobre 2006, con la quale il Consiglio di sicurezza ha reagito al test nucleare effettuato dalla Corea del Nord il 9 ottobre 2006. Le sanzioni hanno lo scopo di indurre la Corea del Nord a cessare tutte le attività legate ai suoi programmi concernenti armi di distruzione di massa e missili vettori.

Il testo dell'ordinanza può essere consultato sul sito Internet del SECO (www.seco.admin.ch > Politica economica esterna > Sanzioni / Embarghi > Sanzioni della Svizzera).


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SECO,
Tel 031 324 09 16;

Roland E. Vock,
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Tel 031 324 07 61



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Ultima modifica 30.01.2024

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