Entrata in vigore dell’Accordo di promozione e protezione reciproche degli investimenti tra la Svizzera e la Cina

Berna, 13.04.2010 - La ratifica svizzera, notificata oggi dal Segretario di Stato Jean-Daniel Gerber a M. DONG Jinyi, Ambasciatore della Repubblica popolare di Cina, consente l’entrata in vigore immediata dell’Accordo di promozione e protezione reciproche degli investimenti tra la Svizzera e la Cina. Le relazioni economiche bilaterali ne dovrebbero risultare stimolate, a tutto vantaggio della prosperità dei due Paesi.

L’Accordo di promozione e protezione reciproche degli investimenti tra la Svizzera e la Cina consiste, in sostanza, nell’impegno contratto da entrambe le parti di proteggere e di promuovere gli investimenti effettuati sui loro rispettivi territori da investitori dell’altra parte. Firmato a Berna il 27 gennaio 2009 in occasione della visita del Primo ministro cinese WEN Jiabao, l’accordo è conforme ai più recenti standard in materia di protezione degli investimenti e sostituisce l'accordo analogo in vigore dal 1987. 

Il termine «investimento» è definito in senso ampio e denota qualsiasi genere di capitale investito conformemente alle leggi interne del Paese ospitante. I due Stati non potranno far ricorso a nazionalizzazioni o a espropriazioni, salvo, ad esempio, che ciò avvenga a tutela di un interesse pubblico e dietro indennizzo. Ogni parte s’impegna inoltre a consentire agli investitori dell'altra parte il libero trasferimento degli importi relativi a un investimento. L’accordo prevede pure dei meccanismi complessi di composizione delle controversie tra un investitore e la parte ospitante – il che rappresenta uno dei principali miglioramenti del nuovo accordo – nonché tra le due parti contraenti stesse.

Grazie a questo nuovo strumento, gli investitori svizzeri figurano tra i primi beneficiari di una protezione di diritto internazionale di alto livello sul mercato cinese. Anche gli investimenti cinesi, ancora contenuti nel nostro Paese, dovrebbero conoscere un incremento in virtù dell'accordo in questione.

Gli accordi bilaterali di protezione degli investimenti conferiscono maggiore sicurezza giuridica e protezione dai rischi non commerciali e contribuiscono così ad accrescere l’attrattiva e la competitività del Paese interessato agli occhi degli investitori esteri. Essi svolgono una funzione importante poiché non esiste per loro – nonostante l’importanza che gli investimenti diretti rivestono oggigiorno nell’economia mondiale – un quadro giuridico universale comparabile a quello edificato dall’OMC per gli scambi internazionali di merci e servizi.


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Ultima modifica 12.02.2020

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