Protezione della maternità – lavoratrici

La protezione della maternità tutela le lavoratrici incinte e allattanti e i loro nascituri o figli da pericoli particolari e prevede apposite misure in tal senso.

Le mansioni affidate alle lavoratrici incinte o allattanti e le condizioni di lavoro in cui operano non devono mettere in pericolo la loro salute o quella del nascituro/figlio.

Conformemente all’articolo 63 dell’ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro, le aziende che prevedono lavori pericolosi o gravosi per la madre o il bambino devono far effettuare una valutazione dei rischi da parte di un esperto competente.

È dimostrato che i lavori pericolosi o gravosi si ripercuotono sulla salute della futura madre o sullo sviluppo sano del nascituro e possono causare aborti, parti prematuri o danni permanenti alla salute della madre o del nascituro/figlio. Soprattutto nei primi tre mesi di gestazione il nascituro può subire dei danni. Le donne vanno pertanto informate, ancor prima della gravidanza, dei pericoli che incorrono sul posto di lavoro, in modo che, a loro volta, comunichino tempestivamente la maternità e possano così proteggere sé stesse e il nascituro.

Dopo il parto, le madri hanno bisogno di tempo per riposarsi, organizzare la loro nuova vita e allattare il proprio bambino.

Basi legali

Controlli

  • L’ispettorato cantonale del lavoro è l’organo competente per i controlli e fornisce ragguagli in caso di domande o dubbi.
    » Indirizzi degli Ispettorati cantonali di lavoro

  • I dipendenti dell’Amministrazione federale o delle imprese parastatali possono rivolgersi alla SECO.

Ultima modifica 29.09.2022

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