Tutela legale di base in caso di gravidanza

Dall’inizio della gravidanza fino alla fine dell’allattamento:

  • Il tempo di lavoro quotidiano è quello indicato nel contratto di lavoro, ma non può superare le nove ore e non possono essere fatti straordinari.
  • La lavoratrice può essere occupata solo con il suo consenso.
  • In caso di lavoro notturno, il datore di lavoro deve offrire alla lavoratrice, per quanto possibile, un lavoro compensativo equivalente tra le ore 06:00 e 20:00.
  • Il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto.
  • Se la lavoratrice non può lavorare per ragioni di salute legate alla gravidanza, deve presentare un certificato medico. Se non stipulato altrimenti per contratto, il datore di lavoro continua a versarle il salario secondo quanto stabilito per legge (scale di Berna, Zurigo o Basilea).

Dal 4° mese di gravidanza fino al parto:
Nel caso di attività svolte principalmente in piedi, la lavoratrice ha diritto a 12 ore di riposo quotidiano e a 10 minuti aggiuntivi di pausa ogni due ore di lavoro.

Dal 6° mese di gravidanza fino al parto:
Nel caso di attività svolte principalmente in piedi, la lavoratrice può restare in posizione eretta al massimo quattro ore al giorno.

Dall’8° mese di gravidanza fino al parto:
È vietato far lavorare la donna incinta tra le 20.00 e le 06.00. Se non è possibile offrire un lavoro compensativo, la lavoratrice ha diritto all’80 per cento del suo salario.

Dopo il parto:
Divieto di lavorare per otto settimane.

Secondo l’ordinanza sulla protezione della maternità, le aziende che prevedono lavori pericolosi o gravosi devono effettuare una valutazione dei rischi, designando a tal fine esperti competenti (art. 63 OLL 1) come ad esempio medici del lavoro e specialisti della sicurezza sul lavoro (specialisti MSSL con le conoscenze necessarie).

In linea di massima, sono considerati pericolosi e gravosi i seguenti lavori:

  • lo spostamento di carichi pesanti
  • i movimenti o le posizioni del corpo che provocano una fatica precoce
  • il lavoro notturno o a turni
  • i lavori che espongono a
    • - urti, scosse o vibrazioni
    • - caldo (max. 28°C), freddo (min. –5°C) o umidità eccessivi
    • - esposizione a radiazioni nocive (ionizzanti o non ionizzanti)
    • - sostanze nocive (p. es. sostanze chimiche)
    • - microorganismi
    • - rumore ≥ 85 dB (A)

Sono vietati:

  • il lavoro a cottimo o cadenzato
  • lavori in condizione di sovrappressione (camera di compressione o immersioni)
  • l’accesso a locali con un’atmosfera sotto-ossigenata

Basi legali

Controlli

  • L’ispettorato cantonale del lavoro è l’organo competente per i controlli e fornisce ragguagli in caso di domande o dubbi.
    » Indirizzi degli Ispettorati cantonali di lavoro

  • I dipendenti dell’Amministrazione federale o delle imprese parastatali possono rivolgersi alla SECO.

Ultima modifica 06.04.2021

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