Dall’inizio della gravidanza fino alla fine dell’allattamento:
- Il tempo di lavoro quotidiano è quello indicato nel contratto di lavoro, ma non può superare le nove ore e non possono essere fatti straordinari.
- La lavoratrice può essere occupata solo con il suo consenso.
- In caso di lavoro notturno, il datore di lavoro deve offrire alla lavoratrice, per quanto possibile, un lavoro compensativo equivalente tra le ore 06:00 e 20:00.
- Il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice durante la gravidanza e nelle 16 settimane dopo il parto.
- Se la lavoratrice non può lavorare per ragioni di salute legate alla gravidanza, deve presentare un certificato medico. Se non stipulato altrimenti per contratto, il datore di lavoro continua a versarle il salario secondo quanto stabilito per legge (scale di Berna, Zurigo o Basilea).
Dal 4° mese di gravidanza fino al parto:
Nel caso di attività svolte principalmente in piedi, la lavoratrice ha diritto a 12 ore di riposo quotidiano e a 10 minuti aggiuntivi di pausa ogni due ore di lavoro.
Dal 6° mese di gravidanza fino al parto:
Nel caso di attività svolte principalmente in piedi, la lavoratrice può restare in posizione eretta al massimo quattro ore al giorno.
Dall’8° mese di gravidanza fino al parto:
È vietato far lavorare la donna incinta tra le 20.00 e le 06.00. Se non è possibile offrire un lavoro compensativo, la lavoratrice ha diritto all’80 per cento del suo salario.
Dopo il parto:
Divieto di lavorare per otto settimane.
Secondo l’ordinanza sulla protezione della maternità, le aziende che prevedono lavori pericolosi o gravosi devono effettuare una valutazione dei rischi, designando a tal fine esperti competenti (art. 63 OLL 1) come ad esempio medici del lavoro e specialisti della sicurezza sul lavoro (specialisti MSSL con le conoscenze necessarie).